Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Liceo G. Marconi, Pescara
Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà

Onorevoli Senatori! - Si è reso urgente inserire nell’ordinamento giuridico il tema dei “beni comuni”.
La proposta che qui si presenta intende modificare la parte del Codice civile che riguarda i beni pubblici – ed in generale la proprietà pubblica per renderla maggiormente coerente ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, in particolare al principio sancito dall’art. 43 della nostra Costituzione:
"A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.
L ‘idea nasce dall’esigenza di rendere più adeguato il codice civile del 1942 allo sviluppo tecnologico della società che rende superata la definizione di “Bene” e alla necessità di tener conto del depauperamento delle risorse disponibili.
Altra esigenza è quella di superare la dicotomia fra proprietà pubblica e proprietà privata che si è affermata con la modernità ai danni dei beni comuni.
Il libro «Della proprietà» si apre con un breve titolo che tratta «dei beni». Il regime «dei beni» si rivela incompleto rispetto alle categorie di beni presenti nella vita sociale ed economica di oggi.
La nozione di bene è più ristretta della nozione fisica di cosa poiché soltanto le cose che possono formare oggetto di diritti sono beni; e quindi le cose fuori commercio e in primo luogo le cose comuni a tutti come l’aria, l’acqua marina, rimangono fuori, così come le cose immateriali che pure devono essere degne di tutela.

Nell’art 2 si introduce il nuovo istituto di bene comune. Beni ambientali, culturali e sociali necessari per la realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo e quindi dello Stato sociale. Tali beni, devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà. sono funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività.
L’introduzione del bene comune tende a evitare che importanti servizi di utilità generale siano lasciati al mercato, ma anche a potenziare forme di gestione collettiva di questi beni e garantirne un utilizzo virtuoso, fonte di benessere per tutti e tutte la conservazione e la rigenerazione per le generazioni future. Tali beni devono ritenersi “comuni” prescindendo dal titolo di proprietà. Pratiche che affondano le radici in tanti esempi di gestione comunitaria, come quelli studiati da E. Ostrom (Nobel per l’economia 2009) che sconfessa l’antico pregiudizio che se un bene è gestito dal pubblico non è ben gestito.
Oggi il grave depauperamento delle nostre risorse naturali impone la correzione della relazione uomo-natura. Alcuni geologi ritengono che l'impatto dell'intervento umano caratterizzi un periodo geologico l’antropocene che ha visto Il 60/70 per cento delle terre emerse modificato dall’uomo che ha determinato al sistema terra inquinamento, cambiamenti climatici, aumento demografico, disuguaglianza nella distribuzione del reddito, stile di vita “insostenibile.” Per questo occorre sottrarre alla logica dello sfruttamento per il profitto beni e servizi funzionali allo sviluppo dei diritti umani.

Pur introducendo l’istituto del bene comune si è ritenuto importante mantenere la divisione tra beni demaniali e patrimonio indisponibile e nell’art 3 si è
però inteso modificare la distribuzione dei beni nei vari commi e aggiungere alla lista dei beni del demanio pubblico lo spettro delle frequenze funzionale a garantire una comunicazione democratica e gli acquedotti.
L’art. 4 riordina i beni del patrimonio dello stato anche in questo caso come nel precedente articolo il riordino dei commi è funzionale a individuare più agilmente quei beni che devono essere gestiti in coordinamento con i beni comuni di cui all’art. 2.
Nell’art. 5 si ridefinisce la definizione di proprietà alla luce dell’art. 1.

Art. 1.


1. L'articolo 810 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 810 - Sono beni le cose materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti»

Art 2


Dopo l'articolo 810 del codice civile è inserito il seguente:
« Art. 810-bis. – (Beni comuni) – Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti della presente e delle future generazioni. Possono appartenere a persone giuridiche pubbliche a soggetti privati o a comunità di lavoratori e utenti. In ogni caso la pubblica amministrazione è tenuta a controllare che la gestione da parte del proprietario avvenga senza contrastare l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e che sia perseguita da parte del proprietario la funzione sociale dei beni a lui appartenenti. Ai fini della tutela dei beni comuni sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini singoli o associati, i destinatari delle prestazioni. Con la disciplina dei beni comuni andrà coordinata quella dei beni di cui all’ art 822, comma 1, del codice civile e all’art. 826 comma 2 del codice civile».

Art 3


L’art. 822 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 822- (Demanio pubblico).
 
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; gli acquedotti; lo spettro delle frequenze.
Appartengono inoltre al demanio pubblico le opere destinate alla difesa nazionale i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;
gli immobili riconosciuti d'interesse   storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico».

Art. 4


 Il comma 2 dell’art. 826 del codice civile è sostituito dal seguente comma:
“Art. 826- (Patrimonio dello Stato delle Province e dei Comuni).

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. Tali beni rientrano nella disciplina dei beni comuni»

Art.5

L'articolo 832 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.832. – (Contenuto del diritto) – Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose materiali o immateriali in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».

Art. 6

Alla copertura degli oneri della presente legge si provvede mediante una riduzione corrispondente delle risorse del Ministero della Difesa.

il 18/04/2021
F. M. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
3.1
All'art. 3 comma 1, sopprimere le parole "Lo spettro delle frequenze".
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
L. L. D. - Loreto Aprutino
ha proposto il seguente emendamento:
5.1
All'art. 5 comma 1, aggiungere, in fine, dopo le parole: "ordinamento giuridico" le seguenti: "e nell'interesse delle generazioni future".
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 13
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
A. C. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
2.1
All'art. 2.1, dopo le parole " future generazioni" aggiungere: “indipendentemente dalla titolarità del bene".
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 19/04/2021
C. O. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 2, al comma 1 aggiungere dopo le parole: "da parte del proprietario avvenga" le seguenti: "in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico"
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 1
il 19/04/2021
V. D. F. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 1, dopo il comma 1 , inserire il seguente :
<<1-bis In base alla natura possono distinguersi beni comuni naturali , artificiali, culturali e sociali >>
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 2
il 19/04/2021
L. C. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
<< 2 - bis. “Sono considerati altresì beni comuni quei beni comunali il cui utilizzo collettivo appartiene alla generalità degli abitanti o membri dei comuni o parte di comuni. “.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 9
il 19/04/2021
V. D. F. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
All’art.3 , comma 1 , aggiungere , in fine , dopo le parole : “ al regime proprio del demanio pubblico .” le seguenti : “ Tali beni rientrano nella disciplina dei beni comuni .”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 3

Onorevoli Senatori! - Si è reso urgente inserire nell’ordinamento giuridico il tema dei “beni comuni”.
La proposta che qui si presenta intende modificare la parte del Codice civile che riguarda i beni pubblici – ed in generale la proprietà pubblica per renderla maggiormente coerente ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, in particolare al principio sancito dall’art. 43 della nostra Costituzione:
"A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.
L ‘idea nasce dall’esigenza di rendere più adeguato il codice civile del 1942 allo sviluppo tecnologico della società che rende superata la definizione di “Bene” e alla necessità di tener conto del depauperamento delle risorse disponibili.
Altra esigenza è quella di superare la dicotomia fra proprietà pubblica e proprietà privata che si è affermata con la modernità ai danni dei beni comuni.
Il libro «Della proprietà» si apre con un breve titolo che tratta «dei beni». Il regime «dei beni» si rivela incompleto rispetto alle categorie di beni presenti nella vita sociale ed economica di oggi.
La nozione di bene è più ristretta della nozione fisica di cosa poiché soltanto le cose che possono formare oggetto di diritti sono beni; e quindi le cose fuori commercio e in primo luogo le cose comuni a tutti come l’aria, l’acqua marina, rimangono fuori, così come le cose immateriali che pure devono essere degne di tutela.

Nell’art 2 si introduce il nuovo istituto di bene comune. Beni ambientali, culturali e sociali necessari per la realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo e quindi dello Stato sociale. Tali beni, devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà. sono funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività.
L’introduzione del bene comune tende a evitare che importanti servizi di utilità generale siano lasciati al mercato, ma anche a potenziare forme di gestione collettiva di questi beni e garantirne un utilizzo virtuoso, fonte di benessere per tutti e tutte la conservazione e la rigenerazione per le generazioni future. Tali beni devono ritenersi “comuni” prescindendo dal titolo di proprietà. Pratiche che affondano le radici in tanti esempi di gestione comunitaria, come quelli studiati da E. Ostrom (Nobel per l’economia 2009) che sconfessa l’antico pregiudizio che se un bene è gestito dal pubblico non è ben gestito.
Oggi il grave depauperamento delle nostre risorse naturali impone la correzione della relazione uomo-natura. Alcuni geologi ritengono che l'impatto dell'intervento umano caratterizzi un periodo geologico l’antropocene che ha visto Il 60/70 per cento delle terre emerse modificato dall’uomo che ha determinato al sistema terra inquinamento, cambiamenti climatici, aumento demografico, disuguaglianza nella distribuzione del reddito, stile di vita “insostenibile.” Per questo occorre sottrarre alla logica dello sfruttamento per il profitto beni e servizi funzionali allo sviluppo dei diritti umani.

Pur introducendo l’istituto del bene comune si è ritenuto importante mantenere la divisione tra beni demaniali e patrimonio indisponibile e nell’art 3 si è
però inteso modificare la distribuzione dei beni nei vari commi e aggiungere alla lista dei beni del demanio pubblico lo spettro delle frequenze funzionale a garantire una comunicazione democratica e gli acquedotti.
L’art. 4 riordina i beni del patrimonio dello stato anche in questo caso come nel precedente articolo il riordino dei commi è funzionale a individuare più agilmente quei beni che devono essere gestiti in coordinamento con i beni comuni di cui all’art. 2.
Nell’art. 5 si ridefinisce la definizione di proprietà alla luce dell’art. 1.

Art. 1


1. L'articolo 810 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 810 - Sono beni le cose materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti»
2. Sono considerati altresì beni comuni quei beni comunali il cui utilizzo collettivo appartiene alla generalità degli abitanti o membri dei comuni o parte di comuni.

 

Art. 2.

In base alla natura possono distinguersi beni comuni naturali, artificiali, culturali e sociali

Art 3

Dopo l'articolo 810 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 810-bis. – (Beni comuni) – Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti della presente e delle future generazioni indipendentemente dalla titolarità del bene. Possono appartenere a persone giuridiche pubbliche a soggetti privati o a comunità di lavoratori e utenti. In ogni caso la pubblica amministrazione è tenuta a controllare che la gestione da parte del proprietario avvenga in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico senza contrastare l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e che sia perseguita da parte del proprietario la funzione sociale dei beni a lui appartenenti. Ai fini della tutela dei beni comuni sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini singoli o associati, i destinatari delle prestazioni. Con la disciplina dei beni comuni andrà coordinata quella dei beni di cui all’ art 822, comma 1, del codice civile e all’art. 826 comma 2 del codice civile».

Art 4


L’art. 822 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 822- (Demanio pubblico).
 
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; gli acquedotti.
Appartengono inoltre al demanio pubblico le opere destinate alla difesa nazionale i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;
gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico. Tali beni rientrano nella disciplina dei beni comuni».

Art. 5


 Il comma 2 dell’art. 826 del codice civile è sostituito dal seguente comma:
“Art. 826- (Patrimonio dello Stato delle Province e dei Comuni).

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. Tali beni rientrano nella disciplina dei beni comuni»

Art.6

L'articolo 832 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.832. – (Contenuto del diritto) – Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose materiali o immateriali in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».

Art. 7

Alla copertura degli oneri della presente legge si provvede mediante una riduzione corrispondente delle risorse del Ministero della Difesa.

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