Modifiche all'articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di ricarica di veicoli elettrici

  • Pubblicato il 30 Marzo 2021
  • da IIS P.L. Nervi, Lentini (SR)
Modifiche all'articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di ricarica di veicoli elettrici

Onorevoli Senatori! - Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), di recente approvato nella sua forma definitiva, prevede uno sviluppo della mobilità elettrica molto intenso nei prossimi anni. L’ipotesi prospettata dal suddetto piano è di 6 milioni di veicoli elettrici circolanti in Italia al 2030, di cui 2 milioni ibridi.
Pensare a una transizione più o meno ampia verso una “mobilità elettrica” non implica solo un cambio di tecnologia, ma richiede di ripensare in maniera organica un intero settore e il suo indotto (ricarica, manutenzione, eccetera).
La diffusione dei veicoli elettrici porta con sé l’esigenza di una rete di punti di ricarica. Lo sviluppo della mobilità elettrica avrà quindi inevitabili e importanti riflessi sull’evoluzione del sistema elettrico nazionale.
Secondo il disposto del comma 2 dell’art. 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le aree di ricarica possono realizzarsi:
a)    all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b)    su strade private non aperte all’uso pubblico;
c)    lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d)    all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Le esperienze internazionali indicano che finora, anche nei Paesi con maggiore diffusione dei veicoli elettrici, l’energia ricaricata proviene solo per una frazione minore da infrastrutture collocate in luoghi accessibili al pubblico, mentre la maggior parte dell’energia è ricaricata presso infrastrutture in luoghi privati.
Dal Quadro Normativo di Riferimento, emerge, con chiarezza, che lo sviluppo della infrastrutturazione elettrica per la ricarica degli autoveicoli rappresenta un importante passo verso una mobilità sostenibile, che deve tuttavia basarsi sui principi di concorrenza dell’offerta, di neutralità tecnologica degli impianti e di interoperabilità generalizzata degli stessi.
La fotografia del settore della mobilità elettrica in Italia mostra uno stadio di sviluppo ancora iniziale, ma caratterizzato da tassi di crescita estremamente elevati. A titolo esemplificativo, benché risultino a oggi circolanti in Italia solo circa 70.000 auto elettriche (a fine 2019 tali veicoli rappresentavano lo 0,1 % del parco circolante), ben 30.000 di queste sono state immatricolate nei primi nove mesi del 2020. Una crescita altrettanto significativa si registra in relazione alle infrastrutture di ricarica, con 9.000 punti di ricarica pubblici o privati aperti al pubblico a fine 2019 e un’ulteriore forte accelerazione nell’anno successivo, con circa 16.000 analoghi punti di ricarica registrati ad agosto 2020. Particolare fermento si registra nell’ancora più embrionale segmento delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza, un cui adeguato sviluppo risulta centrale nell’ottica del contenimento dei tempi necessari alla ricarica dei veicoli elettrici. Questo è un elemento chiave per un reale decollo del comparto, per rendere i veicoli stessi adatti anche a percorrenze medio-lunghe.
La normativa di riferimento per il settore dei veicoli elettrici è recentissima ed è rappresentata dal cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14/09/2020, che all’art. 57 prevede una serie di semplificazioni per la realizzazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici ed in particolare, al comma 12, affida all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di definire le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli.
La Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l’articolo 57, rubricato “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”. In tale articolo viene definita e disciplinata la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private, e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione.
La Legge di conversione del Decreto Semplificazione prevede, dunque, delle tariffe ad hoc per i veicoli elettrici e ciò corrisponderebbe ad un aumento dei punti di prelievo (dei contatori) e dei costi generali di sistema.
Pochi giorni fa, il 23/03/2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la Segnalazione n. S4143, è intervenuta proprio in merito al comma 12 dell’art. 57 del Decreto Semplificazioni, evidenziando che “il perseguimento di un livello ragionevole ed equo dei prezzi per i nuovi servizi non dovrebbe basarsi sul ricorso a tariffe regolate”.
A nostro avviso, è fondamentale intervenire con un Disegno di Legge per rimuovere gli elementi che possano rappresentare un ostacolo alla diffusione di sistemi di ricarica dei veicoli soprattutto presso le abitazioni e i luoghi di lavoro.
In particolare, lo scopo del Disegno di Legge da noi proposto è quello di evitare che si persegua la strada secondo cui l’energia per la ricarica dei veicoli elettrici sia misurata distintamente dall’energia utilizzata per usi diversi.
Le tariffe di rete applicabili ai punti di prelievo esclusivamente dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici, così come evidenziato da ARERA, non possono porsi in contrasto con il principio di aderenza ai costi, principio che, come già affermato a proposito delle tariffe applicate alle utenze domestiche, deve guidare le determinazioni tariffarie, in linea con la normativa comunitaria attualmente vigente.
Far sì che l’energia prelevata da un punto di connessione alla rete di distribuzione venga utilizzata per tutti gli usi finali, vuol dire far in modo che lo sviluppo della ricarica elettrica avvenga in modo efficiente e flessibile, minimizzando le esigenze di sviluppo delle reti, poiché tale sviluppo è remunerato attraverso la tariffa unica nazionale a copertura dei costi dei servizi di rete.
Permettere che le infrastrutture di ricarica siano alimentate da punti di prelievo esistenti, non esclusivamente dedicati alla ricarica, significa offrire vantaggi sia per il titolare del punto di prelievo, in termini di minore incidenza delle tariffe di rete, di altri oneri sul costo medio del kWh ricaricato e di minori contributi di connessione, sia per il sistema elettrico nel suo complesso, in termini di minori costi di connessione e di possibili minori impatti sulle reti elettriche locali.
Complessivamente, i suddetti vantaggi possono contribuire a diminuire il costo di fornitura dell’energia elettrica per il gestore del punto di ricarica e, in ultima analisi, anche il costo del servizio di ricarica per il proprietario del veicolo elettrico, senza necessità di introdurre misure tariffarie specifiche.
Con il Disegno di Legge chiediamo, dunque, di:
1.    modificare il comma 6 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e il comma 697 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere, con riguardo alle attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari pubblici, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, individuando il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro di valutazione ed assicurando la neutralità tecnologica e interoperabilità degli impianti;
2.    abrogare il comma 12 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in materia di regolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica destinata alla ricarica sia privata che pubblica.


Art. 1
(Finalità)


1.    La presente Legge vuole individuare soluzioni normative e regolatorie affinché lo sviluppo della ricarica elettrica avvenga minimizzando le esigenze di sviluppo delle reti, che viene remunerato attraverso la tariffa unica nazionale a copertura dei costi dei servizi di rete. In particolare, si ritiene preferibile che le infrastrutture di ricarica siano alimentate da punti di prelievo non esclusivamente dedicati alla ricarica.
2.    La Legge si propone altresì di fare in modo che eventuali incentivi per favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica abbiano carattere esplicito, senza porsi in contrasto con il principio di aderenza ai costi.
3.    Si intende promuovere la definizione di tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, così da incoraggiare l’impiego di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Art. 2
(Campo di applicazione)


1.    L’azione si realizza nell’ambito dell’incentivazione alla diffusione su larga scala di infrastrutture di ricarica pubbliche sul territorio nazionale, ponendosi come obiettivo la particolare attenzione agli aspetti di neutralità tecnologica e interoperabilità degli impianti, in modo da evitare ogni possibile restrizione alla competizione tra operatori
2.    L’azione si realizza, inoltre, in riferimento sia alla ricarica in luoghi accessibili al pubblico sia alla ricarica in ambito privato. Le condizioni di ricarica possono molto diverse tra questi due ambiti, soprattutto in termini di velocità di ricarica e, quindi, di potenza elettrica richiesta al punto di connessione con la rete. Per tali motivi la norma deve essere modificata, in particolare sostituendo il riferimento alla “tariffa di fornitura” con un più opportuno riferimento a “misure tariffarie”, che possono   includere ulteriori aspetti come i contributi di connessione con la rete.

Art. 3
(Definizioni)


1.    Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
2.    Per veicolo elettrico si intende un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente.
3.    Per punto di ricarica si intende un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

Art. 4
(Misura prevista)


1.    Dopo il comma 6 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è inserito il seguente comma 6-bis: “al fine di prevedere, con riguardo alle attività delle pubbliche amministrazioni, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, i Comuni individuano il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro unico di valutazione, assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti”.
2.    Dopo il comma 697 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, è inserito il seguente comma 697-bis: “al fine di prevedere, con riguardo alle attività dei concessionari pubblici, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, i concessionari pubblici individuano il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro unico di valutazione, assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti”.
3.    Nel comma 12 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, le parole “tariffe per la fornitura” sono sostituite dalle seguenti “misure tariffarie”.

Art. 5
(Tempi dell’intervento)


1.    Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce le misure tariffarie.
2.    Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e i concessionari pubblici adottano le procedure per la selezione degli operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica.

Art. 6
(Copertura finanziaria)


1.    Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Entrata in vigore della presente legge)


1.    La presente legge entra in vigore a partire dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

il 19/04/2021
R. L. - Francofonte
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1
All’articolo 4, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare alle agevolazioni a fondo perduto per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private, rivolto ai nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 8.000 euro. Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di parte di risorse del Recovery Fund».
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
A. C. - Carlentini (SR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.2
All’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti», aggiungere le seguenti: «e assicurando una franchigia di 2.000 kWh/anno per i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 8.000 euro»;
al comma 2, dopo le parole: «assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti», aggiungere le seguenti: «e assicurando una franchigia di 2.000 kWh/anno per i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 8.000 euro».
Respinto
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 24
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
S. F. - Carlentini
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 5.1
All’articolo 5, al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento ottanta».
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
S. B. - Carlentini (SR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.3
All’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’art. 1, comma 697, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole “numero adeguato di punti di ricarica” con le parole “ numero di punti di ricarica pari alla metà di quelli previsti per i veicoli a combustione interna».
Respinto
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 23
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), di recente approvato nella sua forma definitiva, prevede uno sviluppo della mobilità elettrica molto intenso nei prossimi anni. L’ipotesi prospettata dal suddetto piano è di 6 milioni di veicoli elettrici circolanti in Italia al 2030, di cui 2 milioni ibridi.
Pensare a una transizione più o meno ampia verso una “mobilità elettrica” non implica solo un cambio di tecnologia, ma richiede di ripensare in maniera organica un intero settore e il suo indotto (ricarica, manutenzione, eccetera).
La diffusione dei veicoli elettrici porta con sé l’esigenza di una rete di punti di ricarica. Lo sviluppo della mobilità elettrica avrà quindi inevitabili e importanti riflessi sull’evoluzione del sistema elettrico nazionale.
Secondo il disposto del comma 2 dell’art. 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le aree di ricarica possono realizzarsi:
a)    all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b)    su strade private non aperte all’uso pubblico;
c)    lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d)    all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Le esperienze internazionali indicano che finora, anche nei Paesi con maggiore diffusione dei veicoli elettrici, l’energia ricaricata proviene solo per una frazione minore da infrastrutture collocate in luoghi accessibili al pubblico, mentre la maggior parte dell’energia è ricaricata presso infrastrutture in luoghi privati.
Dal Quadro Normativo di Riferimento, emerge, con chiarezza, che lo sviluppo della infrastrutturazione elettrica per la ricarica degli autoveicoli rappresenta un importante passo verso una mobilità sostenibile, che deve tuttavia basarsi sui principi di concorrenza dell’offerta, di neutralità tecnologica degli impianti e di interoperabilità generalizzata degli stessi.
La fotografia del settore della mobilità elettrica in Italia mostra uno stadio di sviluppo ancora iniziale, ma caratterizzato da tassi di crescita estremamente elevati. A titolo esemplificativo, benché risultino a oggi circolanti in Italia solo circa 70.000 auto elettriche (a fine 2019 tali veicoli rappresentavano lo 0,1 % del parco circolante), ben 30.000 di queste sono state immatricolate nei primi nove mesi del 2020. Una crescita altrettanto significativa si registra in relazione alle infrastrutture di ricarica, con 9.000 punti di ricarica pubblici o privati aperti al pubblico a fine 2019 e un’ulteriore forte accelerazione nell’anno successivo, con circa 16.000 analoghi punti di ricarica registrati ad agosto 2020. Particolare fermento si registra nell’ancora più embrionale segmento delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza, un cui adeguato sviluppo risulta centrale nell’ottica del contenimento dei tempi necessari alla ricarica dei veicoli elettrici. Questo è un elemento chiave per un reale decollo del comparto, per rendere i veicoli stessi adatti anche a percorrenze medio-lunghe.
La normativa di riferimento per il settore dei veicoli elettrici è recentissima ed è rappresentata dal cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14/09/2020, che all’art. 57 prevede una serie di semplificazioni per la realizzazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici ed in particolare, al comma 12, affida all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di definire le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli.
La Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l’articolo 57, rubricato “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”. In tale articolo viene definita e disciplinata la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private, e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione.
La Legge di conversione del Decreto Semplificazione prevede, dunque, delle tariffe ad hoc per i veicoli elettrici e ciò corrisponderebbe ad un aumento dei punti di prelievo (dei contatori) e dei costi generali di sistema.
Pochi giorni fa, il 23/03/2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la Segnalazione n. S4143, è intervenuta proprio in merito al comma 12 dell’art. 57 del Decreto Semplificazioni, evidenziando che “il perseguimento di un livello ragionevole ed equo dei prezzi per i nuovi servizi non dovrebbe basarsi sul ricorso a tariffe regolate”.
A nostro avviso, è fondamentale intervenire con un Disegno di Legge per rimuovere gli elementi che possano rappresentare un ostacolo alla diffusione di sistemi di ricarica dei veicoli soprattutto presso le abitazioni e i luoghi di lavoro.
In particolare, lo scopo del Disegno di Legge da noi proposto è quello di evitare che si persegua la strada secondo cui l’energia per la ricarica dei veicoli elettrici sia misurata distintamente dall’energia utilizzata per usi diversi.
Le tariffe di rete applicabili ai punti di prelievo esclusivamente dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici, così come evidenziato da ARERA, non possono porsi in contrasto con il principio di aderenza ai costi, principio che, come già affermato a proposito delle tariffe applicate alle utenze domestiche, deve guidare le determinazioni tariffarie, in linea con la normativa comunitaria attualmente vigente.
Far sì che l’energia prelevata da un punto di connessione alla rete di distribuzione venga utilizzata per tutti gli usi finali, vuol dire far in modo che lo sviluppo della ricarica elettrica avvenga in modo efficiente e flessibile, minimizzando le esigenze di sviluppo delle reti, poiché tale sviluppo è remunerato attraverso la tariffa unica nazionale a copertura dei costi dei servizi di rete.
Permettere che le infrastrutture di ricarica siano alimentate da punti di prelievo esistenti, non esclusivamente dedicati alla ricarica, significa offrire vantaggi sia per il titolare del punto di prelievo, in termini di minore incidenza delle tariffe di rete, di altri oneri sul costo medio del kWh ricaricato e di minori contributi di connessione, sia per il sistema elettrico nel suo complesso, in termini di minori costi di connessione e di possibili minori impatti sulle reti elettriche locali.
Complessivamente, i suddetti vantaggi possono contribuire a diminuire il costo di fornitura dell’energia elettrica per il gestore del punto di ricarica e, in ultima analisi, anche il costo del servizio di ricarica per il proprietario del veicolo elettrico, senza necessità di introdurre misure tariffarie specifiche.
Con il Disegno di Legge chiediamo, dunque, di:
1.    modificare il comma 6 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e il comma 697 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere, con riguardo alle attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari pubblici, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, individuando il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro di valutazione ed assicurando la neutralità tecnologica e interoperabilità degli impianti;
2.    abrogare il comma 12 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in materia di regolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica destinata alla ricarica sia privata che pubblica.

Art. 1
(Finalità)

  1. La presente Legge vuole individuare soluzioni normative e regolatorie affinché lo sviluppo della ricarica elettrica avvenga minimizzando le esigenze di sviluppo delle reti, che viene remunerato attraverso la tariffa unica nazionale a copertura dei costi dei servizi di rete. In particolare, si ritiene preferibile che le infrastrutture di ricarica siano alimentate da punti di prelievo non esclusivamente dedicati alla ricarica.
  2. La Legge si propone altresì di fare in modo che eventuali incentivi per favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica abbiano carattere esplicito, senza porsi in contrasto con il principio di aderenza ai costi.
  3. Si intende promuovere la definizione di tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, così da incoraggiare l’impiego di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

 

Art. 2
(Campo di applicazione)

  1. L’azione si realizza nell’ambito dell’incentivazione alla diffusione su larga scala di infrastrutture di ricarica pubbliche sul territorio nazionale, ponendosi come obiettivo la particolare attenzione agli aspetti di neutralità tecnologica e interoperabilità degli impianti, in modo da evitare ogni possibile restrizione alla competizione tra operatori
  2. L’azione si realizza, inoltre, in riferimento sia alla ricarica in luoghi accessibili al pubblico sia alla ricarica in ambito privato. Le condizioni di ricarica possono molto diverse tra questi due ambiti, soprattutto in termini di velocità di ricarica e, quindi, di potenza elettrica richiesta al punto di connessione con la rete. Per tali motivi la norma deve essere modificata, in particolare sostituendo il riferimento alla “tariffa di fornitura” con un più opportuno riferimento a “misure tariffarie”, che possono   includere ulteriori aspetti come i contributi di connessione con la rete.

 

Art. 3
(Definizioni)

  1. Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
  2. Per veicolo elettrico si intende un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente.
  3. Per punto di ricarica si intende un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

 

Art. 4
(Misura prevista)

  1. Dopo il comma 6 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è inserito il seguente comma 6-bis: “al fine di prevedere, con riguardo alle attività delle pubbliche amministrazioni, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, i Comuni individuano il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro unico di valutazione, assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti”.
  2. Dopo il comma 697 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, è inserito il seguente comma 697-bis: “al fine di prevedere, con riguardo alle attività dei concessionari pubblici, l’adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici e/o per la selezione degli operatori per l’installazione di colonnine di ricarica, i concessionari pubblici individuano il prezzo dei servizi di ricarica offerti quale parametro unico di valutazione, assicurando la neutralità tecnologica e l’interoperabilità degli impianti”.
  3. Nel comma 12 dell’articolo 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, le parole “tariffe per la fornitura” sono sostituite dalle seguenti “misure tariffarie”.
  4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare alle agevolazioni a fondo perduto per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private, rivolto ai nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 8.000 euro. Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di parte di risorse del Recovery Fund
  5.  

Art. 5
(Tempi dell’intervento)

  1. Entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce le misure tariffarie.
  2. Entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e i concessionari pubblici adottano le procedure per la selezione degli operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica.

 

Art. 6
(Copertura finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 7

(Entrata in vigore della presente legge)

  1. La presente legge entra in vigore a partire dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il contesto normativo europeo e nazionale si è evoluto in modo rilevante tra il 2014 e il 2016, a seguito della Direttiva 2014/94/UE, recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Il quadro definito dalla Direttiva 2014/94/UE è basato sul principio che lo sviluppo e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica in luoghi accessibili al pubblico dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutti i soggetti che possiedono e gestiscono punti di ricarica in luoghi aperti al pubblico.
Questi alcuni ulteriori aspetti rilevanti derivanti dal recepimento della Direttiva 2014/94/UE:
•    per il proprietario di un veicolo elettrico deve essere possibile effettuare la ricarica in qualsiasi punto “senza dover stipulare un contratto con il fornitore di energia elettrica o gli operatori di ricarica”, quindi con mezzi di pagamento ordinari;
•    per i distributori di energia elettrica, l’obbligo di cooperare su base non discriminatoria con qualsiasi operatore dei punti di ricarica accessibili al pubblico;
•    per gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico, il fatto che essi sono considerati, ai fini dell’applicazione delle accise e quindi del servizio di misura dell’energia elettrica, consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici.
Inoltre, il Decreto Legislativo 257/2016 dispone che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica (PNIRE), previsto dall’articolo 17‐septies, del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), costituisca la sezione relativa all’energia elettrica del Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura.
Per quanto concerne la ricarica dei veicoli elettrici per i clienti domestici, la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica definita dalla delibera ARERA 582/2015/R/eel ha rimosso le barriere esistenti allo sviluppo della cosiddetta “ricarica privata” derivanti dalla precedente struttura progressiva delle tariffe elettriche per i clienti domestici; per un’analisi di dettaglio delle conseguenze positive derivanti da tale riforma sui costi della ricarica di veicoli elettrici è possibile consultare l’Appendice I della Relazione AIR associata a tale deliberazione.
Quanto alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, fin dal 2012 l’Autorità ha definito una struttura tariffaria “monomia” (cioè espressa solo in c€/kWh, senza componenti fisse o proporzionali alla potenza impegnata) applicabile su richiesta ai punti di prelievo in bassa tensione dedicati al servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale struttura tariffaria è stata confermata per il periodo 2016-2019 dalle disposizioni della deliberazione ARERA 654/2015 (Allegato A, Testo Integrato per il Trasporto TIT).
Infine, in materia di tempi di connessione dei punti di ricarica, si applicano le disposizioni della deliberazione ARERA 646/2015, che prevedono standard specifici per i tempi massimi di connessione alla rete (al netto dei tempi necessari per le autorizzazioni pubbliche, ove necessarie) e rimborsi automatici in caso di mancato rispetto di tali tempi massimi. Il TIQE prevede altresì la possibilità, per gli operatori del servizio di ricarica che abbiano necessità di connessione su larga scala, di concordare con i distributori di energia elettrica un piano temporale delle connessioni.
La normativa di riferimento per il settore dei veicoli elettrici è recentissima ed è rappresentata dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14 settembre 2020; tale Legge ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, che all’art. 57 prevede una serie di semplificazioni per la realizzazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici ed in particolare, al comma 12, affida all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di definire le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli.
Il Decreto Semplificazione prevede, dunque, delle tariffe ad hoc per i veicoli elettrici e ciò corrisponderebbe ad un aumento dei punti di prelievo (contatori) e dei costi generali di sistema.
Recentissimamente, il 23/03/2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la Segnalazione n. S4143, è intervenuta proprio in merito al comma 12 dell’art. 57 del Decreto Semplificazioni, evidenziando che “il perseguimento di un livello ragionevole ed equo dei prezzi per i nuovi servizi non dovrebbe basarsi sul ricorso a tariffe regolate”.

Si riportano, a seguire, gli estratti del cosiddetto Decreto Semplificazione e della suddetta Segnalazione n. S4143 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

Estratto dell’Art. 57. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(commi 6 e 12)
OMISSIS
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
OMISSIS
12. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
OMISSIS

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Segnalazione ai sensi degli art. 21 e22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
In merito a: Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza – anno 2021
Estratto della Segnalazione n. S4143 del 23/03/2021

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V. LA CONCORRENZA A SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
A. Mobilità sostenibile e delle infrastrutture per la ricarica elettrica

L’Autorità osserva che uno sviluppo del settore della mobilità elettrica secondo dinamiche concorrenziali sin dalla sua fase embrionale è altamente auspicabile a beneficio dei consumatori, in termini di varietà di scelta di soluzioni per le proprie esigenze di mobilità e di ricarica, di qualità dei servizi e di prezzi competitivi, nonché a beneficio dell’intero sistema economico e della collettività.
Alcune recenti disposizioni normative nazionali hanno introdotto diverse misure finalizzate, da un lato, alla semplificazione delle procedure e all’incentivazione alla realizzazione di infrastrutture di ricarica da parte degli enti locali, dall’altro, all’introduzione di un obbligo in capo ad ARERA di regolamentare il prezzo dell’energia distribuita attraverso le infrastrutture di ricarica.
Da ultimo, l’art. 1, comma 697, della legge di Bilancio 2021, ha previsto l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare le reti in concessione di un numero adeguato di punti di ricarica ad alta potenza (assicurando tempi di attesa non superiori a quelli per i veicoli a combustione) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Rispetto a tale quadro normativo e fattuale, l’Autorità auspica, in primo luogo, nell’ambito della desiderabile ulteriore incentivazione alla diffusione su larga scala di infrastrutture di ricarica pubbliche sul territorio nazionale, che sia posta particolare attenzione agli aspetti di neutralità tecnologica e interoperabilità degli impianti, in modo da evitare ogni possibile restrizione alla competizione tra operatori (derivante, ad esempio, da un eventuale ingessamento del mercato a favore di una determinata tecnologia di natura proprietaria e utilizzabile per la fornitura del servizio di ricarica da parte di un solo operatore).
In secondo luogo, l’Autorità intende sottolineare come sia cruciale che le pubbliche amministrazioni seguano procedure trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione degli spazi pubblici per l’installazione di colonnine di ricarica, atteso che si tratta di risorse scarse, al fine di evitare che un unico soggetto possa gestire tutte o gran parte delle infrastrutture su suolo pubblico in una determinata area geografica. Allo stesso modo, appare necessario che adeguate procedure competitive vengano applicate da parte di tutti i concessionari pubblici (ad esempio, concessionari autostradali), al fine di assicurare parità di condizioni tra gli operatori del settore attivi, in primis, nella fornitura dei servizi di installazione e gestione di infrastrutture di ricarica.
A tal fine, potrebbero essere opportunamente modificati i menzionati art. 57 (in particolare, comma 6) del decreto-legge 76/2020 e art. 1, comma 697, della Legge 178/2020, al fine di prevedere che l’assegnazione degli spazi e/o la selezione degli operatori per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali avvenga tramite procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.
Sul tema dei prezzi, l’Autorità intende infine segnalare che, a maggior ragione in un contesto di completamento del processo di liberalizzazione del settore elettrico in Italia che vede l’abbandono di ogni forma di regolazione tariffaria anche nel segmento più tradizionale della fornitura di energia elettrica, il perseguimento di un livello ragionevole ed equo dei prezzi per i nuovi servizi non dovrebbe basarsi sul ricorso a tariffe regolate per questo comparto; si rappresenta, in tal senso, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi, più concorrenziali, quale l’individuazione del prezzo dei servizi di ricarica quale parametro di competizione nell’ambito delle gare pubbliche per l’attribuzione di spazi. Più in generale, un livello ragionevole delle tariffe potrà essere garantito dalla presenza di una pluralità di operatori e da dinamiche genuinamente competitive. L’Autorità auspica, pertanto, l’abrogazione della norma richiamata (art. 57, comma 12, del decreto-legge n. 76/2020), coerentemente con la natura di servizi in concorrenza dei servizi di ricarica nel settore della mobilità elettrica.

Comma 697 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell’ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l’accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all’installazione delle suddette infrastrutture all’interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l’operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

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