Misure di riabilitazione e sostegno alle vittime di violenza intrafamiliare

  • Pubblicato il 30 Marzo 2021
  • da Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli, Palermo
Misure di riabilitazione e sostegno alle vittime di violenza intrafamiliare

ONOREVOLI SENATORI! - Scopo della presente legge è quello di proporre delle misure di riabilitazione e sostegno nei casi di violenza intrafamiliare. Il nostro principale obiettivo è quello di fornire un reale e concreto aiuto non solo alle donne vittime di violenza domestica, ma anche ad eventuali figli e ad orfani di madre vittima di femminicidio.
Crediamo fermamente che siano necessarie delle misure che diano sicurezza, soprattutto economica, e che incoraggino tutte le donne che si trovano in tale situazione a denunciare.
Il nostro interesse nasce dall’osservazione dei dati statistici in merito ai casi di violenza fisica, psicologica, sessuale o domestica.
Circa il 31,5% delle donne ha confessato di aver subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 54,9% di queste causate da partner o ex partner.
Il 79% afferma, inoltre, di essere vittima di una violenza fisica che dura da anni: il problema è, quante di queste donne hanno avuto il coraggio di denunciare prima che la situazione diventasse irreversibile?
Solo nei dodici mesi scorsi si stima che sia avvenuto un femminicidio ogni tre giorni e che, solo nel periodo della prima quarantena, siano aumentate del 73% le chiamate al numero di emergenza 1522.
Nonostante i numeri siano così alti e continuino giornalmente ad aumentare, sono tuttavia molto ridotti i centri antiviolenza sul territorio italiano: si calcola che ve ne siano solo 0,05 ogni 10.000 abitanti niente a che vedere con il sistema inglese che, invece, ne prevede una capillare diffusione su tutto il suolo nazionale.


Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle vittime di violenza intrafamiliare attraverso servizi di sostegno psicologico, economico, formativo professionale e di collocamento mirato.

Art. 2.
(Destinatari)

1. La legge si applica:
      a) alle donne vittime di violenza domestica compiuta dal coniuge e/o convivente more uxorio;
     b) agli orfani delle donne che rimangono uccise in seguito agli atti violenti compiuti dal coniuge e/o convivente;
    c) ai figli delle donne delle vittime di violenza domestica.

Art. 3.
(Ambiti di applicazione e misure di intervento)

1. Le misure di protezione devono essere attuate nel periodo in cui la donna è ancora esposta al pericolo che il fatto criminoso si possa reiterare dopo la denuncia alle Autorità Competenti.

2. La legge prevede:
      a) misure di tutela immediata per la donna che si espone al rischio per la propria incolumità denunciando fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente;
      b) misure di intervento straordinario per l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo in favore della donna sprovvista di propri mezzi economici che denuncia i gravissimi fatti di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente;
      c) misure di intervento straordinario per l'inserimento sociale e lavorativo in favore degli orfani della donna uccisa dal coniuge o del convivente;
      d) misure di sostegno economico ad personam per la formazione scolastica o per il completamento degli studi in favore degli orfani della donna vittima di violenza domestica nonché primi soccorsi in favore delle donne che si allontanano dall'abitazione del maltrattante;
      e) misure di sostegno psicologico e di recupero dell'identità e dignità in favore della donna che si espone al rischio di denunciare i fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente.

Art. 4.
(Misure di tutela immediata)

1. In favore della donna che si è esposta al rischio di denunciare fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente è predisposto un piano di allontanamento e protezione tramite il trasferimento del domicilio in altre regioni d’Italia o all’estero dove verrà garantita la protezione e l’anonimato.

2.  Le misure di tutela immediata di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano allorquando:
    a) la misura straordinaria di intervento è ammessa esclusivamente in situazioni gravissime ove è fondato il pericolo di vita della denunciante e/o dei suoi figli;
     b) la misura straordinaria di intervento prevista in fase cautelare è ordinata con provvedimento motivato del Giudice per le indagini preliminari (GIP) che ravvisa evidenti, fondati elementi di pericolo anche imminente per l'incolumità fisica della donna e/o dei suoi figli;
    c) ai fini di una più efficace tutela in favore della donna è previsto anche l'utilizzo di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, garantendo la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione;
   d) nel caso di trasferimento all’estero, alle donne che si trovano in una condizione economica e culturale carente, è garantita la frequenza a corsi di lingua mirati al conseguimento di una preparazione idonea a consentirle la completa integrazione sociale ed economica nel nuovo Paese di destinazione.

Art. 5.
(Misure di intervento straordinario per l'inserimento lavorativo)

1. Nell’ambito della difesa e dell’inclusione della vittima e dei figli “a carico della madre” nella comunità, si dispongono misure straordinarie ed efficaci volte all'inserimento lavorativo o al sostegno per l'intrapresa di attività imprenditoriali a favore della donna denunciante allo scopo di garantirle la totale autonomia dal maltrattante.

2. Lo Stato è il principale finanziatore della vittima e dei figli e assicura l’aiuto economico e gli incentivi necessari fino al raggiungimento di uno degli obiettivi che seguono:
       a) sostegno e accompagnamento alle iniziative di impresa al femminile sia in forma individuale sia in forma cooperativa o societaria;
       b) facilitazioni per l’accesso nel mondo lavorativo sia pubblico che privato in favore della donna e dei suoi figli tramite il collocamento mirato;
       c) offerta dei percorsi di formazione miranti al conseguimento di titoli di specializzazione professionale da spendere nel mondo del lavoro o di un trasferimento all’estero laddove necessario;
      d) svolgimento di attività anche non retribuite che garantiscano il pieno sviluppo della persona e facilitano la sua integrazione sociale e lavorativa.

Art. 6.
(Collocamento mirato della donna vittima di violenza e degli orfani)

1. Per collocamento mirato delle vittime di violenza domestica si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone aventi diritto nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti e con la particolare tipologia dei soggetti beneficiati.

2. I soggetti che possono iscriversi al collocamento mirato sono le donne vittime di violenza intrafamiliare e gli orfani delle stesse che abbiano raggiunto la maggiore età o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l’obbligo scolastico.

Art. 7.
(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge nella seguente misura:
        a)  10 per cento dei lavoratori se occupano più di 50 dipendenti;
        b)  sette lavoratori se occupano tra 36 e 50 dipendenti;
        c)  due lavoratori se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Art. 8.
(Servizi per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 2)

1. Gli Organismi competenti,  individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i Servizi Sociali, Sanitari, Educativi e Formativi del Territorio, con la Procura della Repubblica, con il Giudice per le indagini preliminari, con il Tribunale per i Minorenni, con il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD) e con l'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio (OMVR), secondo le specifiche competenze di ciascuno, a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, nonché la predisposizione e tenuta di apposite liste di collocamento esclusivamente compilate con i nominativi dei predetti soggetti cui attingere per l'avviamento agevolato al lavoro degli stessi.

2. In caso di violenza assistita è previsto l’accesso alle corsie preferenziali per l’agevolazione al lavoro della donna che ha a carico i figli minori o anche maggiorenni ma economicamente non indipendenti.

Art. 9.
(Elenchi e graduatorie)

1.  Le persone di cui alla presente legge che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione lavorativa che possa assicurare l'indipendenza economica dal coniuge maltrattante si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti presentando richiesta unitamente ai documenti che attestano la condizione di vittima di violenza domestica (denuncia querela, provvedimento cautelare del GIP, sentenza penale di condanna).

Art. 10.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Il sistema di protezione, previsto per le vittime di violenza domestica che siano uscite dal mondo del lavoro per fatti riconducibili alla condotta del maltrattante, deve assicurare:
          a) il reperimento di un nuovo posto di lavoro, eventualmente preceduto da corsi di specializzazione e/o di aggiornamento per la donna;
         b)   nei casi in cui la vittima abbia perso il lavoro a causa del trasferimento in luogo protetto, il programma prevede il reperimento del lavoro nel nuovo ambiente e se possibile il trasferimento del posto di lavoro in altre sedi (tale punto da considerarsi solo per quanto concerne le occupazioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni);
          c) l’accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento della donna nella vita economica e sociale nonché al recupero della propria indipendenza economica, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Interno e gli istituti di credito.

Art. 11.
(Misure di sostegno economico ad personam per orfani di femminicidio e primi soccorsi per le donne denuncianti)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime di femminicidio contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
          a) sino al compimento della scuola dell'obbligo euro 5.000,00 annui:
          b)  sino al compimento della scuola secondaria di secondo grado euro 7.000,00 annui;
          c) sino al compimento di un corso di studio universitario presso una Università Statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dell'Unione Europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 10.000,00 annui.

2. L’erogazione del contributo cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 12.
(Misure di sostegno psicologico e di recupero dell'identità e dignità in favore della donna)

1. Su segnalazione dei Servizi Sociali del Territorio o delle Associazioni di volontariato cui si è rivolta la donna denunciante e che si è allontanata dalla casa coniugale, il Comune di residenza assicura:
       a) un alloggio temporaneo idoneo a garantire la sicurezza e la dignità per sé e per i suoi figli;
       b) sostegno economico anche sotto forma di voucher o carta prepagata per i beni di prima necessità quali cibo, vestiario, spese telefoniche o spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
       c) diritto ad una figura specializzata di supporto quale il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD).
2. Nel periodo di accertamento della denuncia, si dispone che la donna e i suoi figli possano accedere sul territorio nazionale alle Case di Rifugio per la protezione e l’accoglienza prima dell’avviamento definitivo delle misure di reinserimento sociale e lavorativo.
3. In alternativa alle Case di Rifugio, le donne possono essere ricoverate presso strutture confiscate alla criminalità organizzata.

Art. 13.
(Requisiti e applicabilità della legge)

1. Per beneficiare delle misure di cui alla presente legge è necessario:
          a) che la vittima abbia sporto denuncia;
          b) che sia in corso un accertamento giudiziario anche in via cautelare della denuncia sporta dalla vittima di violenza;
         c) che l'indicazione a fruire del beneficio provenga dalle Prefetture del Ministero dell’Interno.

Art. 14.
(Implementazione di consulente specializzato)

1.  Al fine di garantire una più efficace tutela della donna assicurandole un effettivo sostegno psicologico e di orientamento per affrontare il percorso di affrancamento e liberazione dal maltrattante si istituisce il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD) e l'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio (OMVR):
              a)  il CVD è uno specialista, riconosciuto dallo Stato e che ha ricevuto una formazione professionale dedicata, che si occupa di lavorare con vittime di abusi domestici e con i relativi figli;
              b)  il CVD è collocato in ciascun consultorio già presente sul territorio;
              c) il CVD deve essere formato appositamente per trattare i casi di violenza domestica; può ricoprire il ruolo, personale già esistente e all’uopo formato, oppure personale qualificato come: assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori familiari, specialisti delle professioni legali;
              d)  prendono parte all’OMVR soggetti qualificati nel trattare l’abuso domestico facenti parte di organi di polizia locale, di servizi sanitari e per l’infanzia, di uffici per gli alloggi, della magistratura, di volontariato di settore, di scuole, di progetti no profit per il contrasto della violenza domestica.

2. L'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio è istituito presso ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) ed eroga percorsi assistenziali dal punto di vista sanitario e sociale integrati orizzontalmente tra servizi sociali e sanitari.

3. Presso l'OMVR si svolgono le riunioni dove gli operatori di cui al presente articolo, comma 1, lettera d), unitamente al CVD discutono dei casi considerati ad alto rischio e delle possibili soluzioni di contenimento. La vittima non partecipa alle riunioni direttamente, ma è rappresentata dal Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD).

Art. 15.
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede attingendo dal fondo di cui alla legge numero 205 del 2017 articolo 1 commi 254-256.

Art. 16.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

il 18/04/2021
C. D. - Palermo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 2.1

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: “dal coniuge e/o
convivente”, inserire le seguenti: “more uxorio”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
C. D. - Palermo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.1

All’art.3, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: “del coniuge o del
convivente”, aggiungere le seguenti: “more uxorio”;
b) al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: “del coniuge o del
convivente”, aggiungere le seguenti: “more uxorio”;
c) al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: “del coniuge o del
convivente”, aggiungere le seguenti: “more uxorio”;
d) al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: “del coniuge o del
convivente”, aggiungere le seguenti: “more uxorio”;
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
C. D. - Palermo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 4.1

All’articolo 4, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: “che ravvisa evidenti, fondati” aggiungere
le seguenti: “ed inequivocabili”;
b) alla lettera d), dopo le parole: “è garantita”, aggiungere la seguente:
“anche”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
G. Z. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 4.2

All’articolo 4, al comma 1, dopo le parole: “del coniuge o del convivente”,
inserire le seguenti: “more uxorio”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
G. Z. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 5.1

All’articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: “e assicura” con la
seguente: “attraverso”.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 18/04/2021
G. Z. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 5.2

All’articolo 5, al comma 2, alla lettera d), sostituire la parola: “facilitano”
con la seguente: “agevolino”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
E. D. G. - Palermo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 5.3

All’articolo 5, al comma 2, alla lettera c), dopo la parola “offerta” inserire le seguenti: “e finanziamento”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
G. L. M. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 8.1

All’articolo 8, al comma 1, dopo le parole: “con il Consigliere sulla
Violenza Domestica (CVD) e con l’Organismo Multidisciplinare per la
Valutazione del Rischio (OMVR),” inserire le seguenti: “ultimi due dei
quali previsti dall’articolo 14 della presente legge,”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
F. X. C. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 9.1

All’articolo 9, al comma 1, dopo le parole: “l'indipendenza economica dal
coniuge” inserire le seguenti: “e/o convivente more uxorio”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
F. X. C. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 14.1

All’articolo 14, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole “sul territorio”
inserire la parola “nazionale”.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

ONOREVOLI SENATORI! - Scopo della presente legge è quello di proporre delle misure di riabilitazione e sostegno nei casi di violenza intrafamiliare. Il nostro principale obiettivo è quello di fornire un reale e concreto aiuto non solo alle donne vittime di violenza domestica, ma anche ad eventuali figli e ad orfani di madre vittima di femminicidio.
Crediamo fermamente che siano necessarie delle misure che diano sicurezza, soprattutto economica, e che incoraggino tutte le donne che si trovano in tale situazione a denunciare.
Il nostro interesse nasce dall’osservazione dei dati statistici in merito ai casi di violenza fisica, psicologica, sessuale o domestica.
Circa il 31,5% delle donne ha confessato di aver subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 54,9% di queste causate da partner o ex partner.
Il 79% afferma, inoltre, di essere vittima di una violenza fisica che dura da anni: il problema è, quante di queste donne hanno avuto il coraggio di denunciare prima che la situazione diventasse irreversibile?
Solo nei dodici mesi scorsi si stima che sia avvenuto un femminicidio ogni tre giorni e che, solo nel periodo della prima quarantena, siano aumentate del 73% le chiamate al numero di emergenza 1522.
Nonostante i numeri siano così alti e continuino giornalmente ad aumentare, sono tuttavia molto ridotti i centri antiviolenza sul territorio italiano: si calcola che ve ne siano solo 0,05 ogni 10.000 abitanti niente a che vedere con il sistema inglese che, invece, ne prevede una capillare diffusione su tutto il suolo nazionale.

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle vittime di violenza intrafamiliare attraverso servizi di sostegno psicologico, economico, formativo professionale e di collocamento mirato.

Art. 2.
(Destinatari)

1. La legge si applica:
      a) alle donne vittime di violenza domestica compiuta dal coniuge e/o convivente more uxorio;
     b) agli orfani delle donne che rimangono uccise in seguito agli atti violenti compiuti dal coniuge e/o convivente more uxorio;
    c) ai figli delle donne delle vittime di violenza domestica.

Art. 3.
(Ambiti di applicazione e misure di intervento)

1. Le misure di protezione devono essere attuate nel periodo in cui la donna è ancora esposta al pericolo che il fatto criminoso si possa reiterare dopo la denuncia alle Autorità Competenti.

2. La legge prevede:
      a) misure di tutela immediata per la donna che si espone al rischio per la propria incolumità denunciando fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente more uxorio;
      b) misure di intervento straordinario per l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo in favore della donna sprovvista di propri mezzi economici che denuncia i gravissimi fatti di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente more uxorio;
      c) misure di intervento straordinario per l'inserimento sociale e lavorativo in favore degli orfani della donna uccisa dal coniuge o del convivente more uxorio;
      d) misure di sostegno economico ad personam per la formazione scolastica o per il completamento degli studi in favore degli orfani della donna vittima di violenza domestica nonché primi soccorsi in favore delle donne che si allontanano dall'abitazione del maltrattante;
      e) misure di sostegno psicologico e di recupero dell'identità e dignità in favore della donna che si espone al rischio di denunciare i fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente more uxorio.

Art. 4.
(Misure di tutela immediata)

1. In favore della donna che si è esposta al rischio di denunciare fatti gravissimi di violenza di cui è vittima da parte del coniuge o del convivente more uxorio è predisposto un piano di allontanamento e protezione tramite il trasferimento del domicilio in altre regioni d’Italia o all’estero dove verrà garantita la protezione e l’anonimato.
2.  Le misure di tutela immediata di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano allorquando:
    a) la misura straordinaria di intervento è ammessa esclusivamente in situazioni gravissime ove è fondato il pericolo di vita della denunciante e/o dei suoi figli;
     b) la misura straordinaria di intervento prevista in fase cautelare è ordinata con provvedimento motivato del Giudice per le indagini preliminari (GIP) che ravvisa evidenti, fondati ed inequivocabili elementi di pericolo anche imminente per l'incolumità fisica della donna e/o dei suoi figli;
    c) ai fini di una più efficace tutela in favore della donna è previsto anche l'utilizzo di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, garantendo la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione;
   d) nel caso di trasferimento all’estero, alle donne che si trovano in una condizione economica e culturale carente, è garantita anche la frequenza a corsi di lingua mirati al conseguimento di una preparazione idonea a consentirle la completa integrazione sociale ed economica nel nuovo Paese di destinazione.

Art. 5.
(Misure di intervento straordinario per l'inserimento lavorativo)

1. Nell’ambito della difesa e dell’inclusione della vittima e dei figli “a carico della madre” nella comunità, si dispongono misure straordinarie ed efficaci volte all'inserimento lavorativo o al sostegno per l'intrapresa di attività imprenditoriali a favore della donna denunciante allo scopo di garantirle la totale autonomia dal maltrattante.

2. Lo Stato è il principale finanziatore della vittima e dei figli attraverso l’aiuto economico e gli incentivi necessari fino al raggiungimento di uno degli obiettivi che seguono:
       a) sostegno e accompagnamento alle iniziative di impresa al femminile sia in forma individuale sia in forma cooperativa o societaria;
       b) facilitazioni per l’accesso nel mondo lavorativo sia pubblico che privato in favore della donna e dei suoi figli tramite il collocamento mirato;
       c) offerta e finanziamento dei percorsi di formazione miranti al conseguimento di titoli di specializzazione professionale da spendere nel mondo del lavoro o di un trasferimento all’estero laddove necessario;
      d) svolgimento di attività anche non retribuite che garantiscano il pieno sviluppo della persona e agevolino la sua integrazione sociale e lavorativa.


Art. 6.
(Collocamento mirato della donna vittima di violenza e degli orfani)

1. Per collocamento mirato delle vittime di violenza domestica si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone aventi diritto nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti e con la particolare tipologia dei soggetti beneficiati.

2. I soggetti che possono iscriversi al collocamento mirato sono le donne vittime di violenza intrafamiliare e gli orfani delle stesse che abbiano raggiunto la maggiore età o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l’obbligo scolastico.

Art. 7.
(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge nella seguente misura:
        a)  10 per cento dei lavoratori se occupano più di 50 dipendenti;
        b)  sette lavoratori se occupano tra 36 e 50 dipendenti;
        c)  due lavoratori se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Art. 8.
(Servizi per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 2)

1. Gli Organismi competenti,  individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i Servizi Sociali, Sanitari, Educativi e Formativi del Territorio, con la Procura della Repubblica, con il Giudice per le indagini preliminari, con il Tribunale per i Minorenni, con il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD) e con l'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio (OMVR), ultimi due dei
quali previsti dall’articolo 14 della presente legge, secondo le specifiche competenze di ciascuno, a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, nonché la predisposizione e tenuta di apposite liste di collocamento esclusivamente compilate con i nominativi dei predetti soggetti cui attingere per l'avviamento agevolato al lavoro degli stessi.

2. In caso di violenza assistita è previsto l’accesso alle corsie preferenziali per l’agevolazione al lavoro della donna che ha a carico i figli minori o anche maggiorenni ma economicamente non indipendenti.

Art. 9.
(Elenchi e graduatorie)

1.  Le persone di cui alla presente legge che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione lavorativa che possa assicurare l'indipendenza economica dal coniuge e/o convivente more uxorio maltrattante si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti presentando richiesta unitamente ai documenti che attestano la condizione di vittima di violenza domestica (denuncia querela, provvedimento cautelare del GIP, sentenza penale di condanna).

Art. 10.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Il sistema di protezione, previsto per le vittime di violenza domestica che siano uscite dal mondo del lavoro per fatti riconducibili alla condotta del maltrattante, deve assicurare:
          a) il reperimento di un nuovo posto di lavoro, eventualmente preceduto da corsi di specializzazione e/o di aggiornamento per la donna;
         b)   nei casi in cui la vittima abbia perso il lavoro a causa del trasferimento in luogo protetto, il programma prevede il reperimento del lavoro nel nuovo ambiente e se possibile il trasferimento del posto di lavoro in altre sedi (tale punto da considerarsi solo per quanto concerne le occupazioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni);
          c) l’accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento della donna nella vita economica e sociale nonché al recupero della propria indipendenza economica, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Interno e gli istituti di credito.

Art. 11.
(Misure di sostegno economico ad personam per orfani di femminicidio e primi soccorsi per le donne denuncianti)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime di femminicidio contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
          a) sino al compimento della scuola dell'obbligo euro 5.000,00 annui:
          b)  sino al compimento della scuola secondaria di secondo grado euro 7.000,00 annui;
          c) sino al compimento di un corso di studio universitario presso una Università Statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dell'Unione Europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 10.000,00 annui.

2. L’erogazione del contributo cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 12.
(Misure di sostegno psicologico e di recupero dell'identità e dignità in favore della donna)

1. Su segnalazione dei Servizi Sociali del Territorio o delle Associazioni di volontariato cui si è rivolta la donna denunciante e che si è allontanata dalla casa coniugale, il Comune di residenza assicura:
       a) un alloggio temporaneo idoneo a garantire la sicurezza e la dignità per sé e per i suoi figli;
       b) sostegno economico anche sotto forma di voucher o carta prepagata per i beni di prima necessità quali cibo, vestiario, spese telefoniche o spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
       c) diritto ad una figura specializzata di supporto quale il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD).
2. Nel periodo di accertamento della denuncia, si dispone che la donna e i suoi figli possano accedere sul territorio nazionale alle Case di Rifugio per la protezione e l’accoglienza prima dell’avviamento definitivo delle misure di reinserimento sociale e lavorativo.
3. In alternativa alle Case di Rifugio, le donne possono essere ricoverate presso strutture confiscate alla criminalità organizzata.

Art. 13.
(Requisiti e applicabilità della legge)

1. Per beneficiare delle misure di cui alla presente legge è necessario:
          a) che la vittima abbia sporto denuncia;
          b) che sia in corso un accertamento giudiziario anche in via cautelare della denuncia sporta dalla vittima di violenza;
         c) che l'indicazione a fruire del beneficio provenga dalle Prefetture del Ministero dell’Interno.

Art. 14.
(Implementazione di consulente specializzato)

1.  Al fine di garantire una più efficace tutela della donna assicurandole un effettivo sostegno psicologico e di orientamento per affrontare il percorso di affrancamento e liberazione dal maltrattante si istituisce il Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD) e l'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio (OMVR):
              a)  il CVD è uno specialista, riconosciuto dallo Stato e che ha ricevuto una formazione professionale dedicata, che si occupa di lavorare con vittime di abusi domestici e con i relativi figli;
              b)  il CVD è collocato in ciascun consultorio già presente sul territorio nazionale;
              c) il CVD deve essere formato appositamente per trattare i casi di violenza domestica; può ricoprire il ruolo, personale già esistente e all’uopo formato, oppure personale qualificato come: assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori familiari, specialisti delle professioni legali;
              d)  prendono parte all’OMVR soggetti qualificati nel trattare l’abuso domestico facenti parte di organi di polizia locale, di servizi sanitari e per l’infanzia, di uffici per gli alloggi, della magistratura, di volontariato di settore, di scuole, di progetti no profit per il contrasto della violenza domestica.

2. L'Organismo Multidisciplinare per la Valutazione del Rischio è istituito presso ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) ed eroga percorsi assistenziali dal punto di vista sanitario e sociale integrati orizzontalmente tra servizi sociali e sanitari.

3. Presso l'OMVR si svolgono le riunioni dove gli operatori di cui al presente articolo, comma 1, lettera d), unitamente al CVD discutono dei casi considerati ad alto rischio e delle possibili soluzioni di contenimento. La vittima non partecipa alle riunioni direttamente, ma è rappresentata dal Consigliere sulla Violenza Domestica (CVD).

Art. 15.
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede attingendo dal fondo di cui alla legge numero 205 del 2017 articolo 1 commi 254-256.

Art. 16.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Oggetto del presente lavoro è individuare e disciplinare sia strumenti di protezione per le donne che denunciano episodi di violenze intrafamiliare di cui siano state vittime, sia strumenti di facilitazione per l’inserimento agevolato nel mondo del lavoro delle stesse.    
Il Legislatore è intervenuto sia con riferimento agli strumenti di protezione per particolari categorie di soggetti, quali ad esempio i testimoni di giustizia, sia con riferimento all’inserimento agevolato nel mondo del lavoro di soggetti fragili quali disabili, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, inclusi orfani, vedove e familiari. In particolare:
LEGGE N.45 DEL 13 FEBBRAIO 2001    
Come evidenziato dall’articolo 16 bis del decreto-legge numero 8 del 1991, i testimoni sono coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato (cd. testimone vittima).    
Ai testimoni sono estese le misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia (articoli 9 e 13, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991). È prevista peraltro la possibile estensione di tali misure anche a coloro che:
•    coabitano o convivono stabilmente con i testimoni di giustizia;
•    risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia.
L’articolo 14 della legge n. 45 del 2001 conferma l’affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina sostanziale è contenuta nell’articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991.    
Il Servizio centrale di protezione è la struttura interforze deputata all’attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell’Interno. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, il Servizio provvede sostanzialmente alla tutela, all’assistenza e a tutte le esigenze di vita delle persone beneficiarie della protezione. Il Servizio è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Sul territorio nazionale il Servizio di protezione è articolato in 19 nuclei periferici (i cd. NOP, Nuclei Operativi di Protezione).    
LEGGE N.68 DEL 12 MARZO 1999    
“La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.    
Il presupposto per beneficiare delle facilitazioni della legge in argomento è l’inserimento nelle liste di collocamento mirato presso il centro per l’impiego di residenza. La legge prevede strumenti finalizzati a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, come ad esempio i servizi di sostegno e le azioni positive per risolvere i problemi connessi con gli ambienti di lavoro e le relazioni interpersonali. Dal 1999 a questa legge sono state apportate varie modifiche in modo tale da aiutare ulteriormente i lavoratori disabili e le fasce deboli:    
-dal 2018 è d’obbligo assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti;    
-il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15 – comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili.    

Con specifico riferimento alle vittime di violenza intrafamiliare e violenza assistita, nel quadro normativo della legislazione italiana troviamo:
LEGGE N.122 DEL 7 LUGLIO 2016, SEZIONE II, ART. 11 (Legge modificata dalla legge 20 novembre 2017 n.167.)    
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.  Procedura di infrazione 2011/4147
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.
LEGGE N.124 DEL 7 AGOSTO 2015, ART. 14 COMMA 6    
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modifiche, è inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti   vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».
DECRETO-LEGISLATIVO N.80 DEL 15 GIUGNO 2015    
Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere.
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
DECRETO-LEGGE N.93 DEL 2013 (convertito in legge 119/2013)        
Prevede 4 linee di intervento:
•    Prevenzione: formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l’attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza e la sensibilizzazione tramite i social.
•    Protezione e sostegno: percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa.
•    Repressione dei reati: garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso un’efficace e rapida valutazione del rischio di letalità e gravità. Migliorare l’efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime.
•    Assistenza e promozione: forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.
LEGGE 186 DEL 28 NOVEMBRE 2008    
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA.    
Prevede l’istituzione di un fondo solidarietà per le vittime e parenti (fino al secondo grado di parentela) di reati di tipo mafioso e una garanzia lavorativa.    
Nel caso in cui la donna in questione sia una dipendente pubblica e non senta di disporre di una certa sicurezza nel luogo di lavoro, perché facilmente raggiungibile dall’autore delle violenze, come previsto dall’art. 14, comma 6 della legge n. 124 (7 agosto 2015), può avvalersi di trasferimento.          
Visto l’art.24 del decreto-legislativo del 15 giugno 2015 n.80, le donne vittime di violenza di genere hanno diritto ad un periodo di congedo della durata massima di tre mesi da lavoro pubblico o privato che sia.    
Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno delle vittime di abusi e/o di violenze si fa attualmente riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità, nonostante l’incremento di 4 milioni di euro per il triennio 2020-2022, i fondi non bastano a coprire il fabbisogno a causa dell’elevato numero di casi.
È importante ricordare l’esponenziale crescita di casi di violenze e/o abusi domestici durante la prima quarantena dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19; i dati statistici dell’ISTAT, che coprono l’arco temporale dal 1° marzo 2020 al 16 aprile 2020, attestano un incremento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019 delle chiamate effettuate al numero verde nazionale antiviolenza 1522, con un aumento di vittime che hanno chiesto aiuto del 59% in più rispetto all’anno scorso.
LEGGE N.60 E N.134 DEL MARZO 2001    
Patrocinio a spese dello Stato per le donne violentate e/o maltrattate a prescindere dalle condizioni economiche (confronta Corte Costituzionale dell'11 gennaio 2021, n. 1).

Approfondimento tematico

Durante l’anno 2020, a causa della pandemia e della conseguente quarantena a cui è andata incontro l’Italia, tutti i cittadini si sono ritrovati a non poter uscire dal proprio domicilio salvo situazioni di emergenza. Tale circostanza, associata alla già precaria condizione in cui vertevano moltissime donne, ha portato ad un’esponenziale crescita di casi di violenze e/o abusi domestici. I dati statistici dell’ISTAT, che coprono l’arco temporale dal 1° marzo 2020 al 16 aprile 2020, attestano un incremento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019 delle chiamate effettuate al numero verde nazionale antiviolenza 1522, con un aumento di vittime che hanno chiesto aiuto del 59% in più rispetto all’anno scorso.    
Dopo l’osservazione del suddetto fenomeno, abbiamo deciso di proporre un disegno di legge che delinei delle misure di protezione preventiva in favore della donna e dei suoi figli in fase anteriore alla emissione di una sentenza definitiva di condanna del maltrattante. In particolare si delinea un programma di tutela della donna anche in fase cautelare a seguito dell’emissione di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Facendo riferimento alla legge 186 del 28 novembre del 2008, la quale prevede l’istituzione di un fondo solidarietà nonché una garanzia lavorativa per le vittime dei reati di tipo mafioso, e anche per i loro parenti fino al secondo grado, riteniamo sarebbe l’ideale avvicinarsi ad una proposta di tale genere per le vittime di violenza domestica. Nella fattispecie, ci rivolgiamo soprattutto alle donne che non godono di indipendenza economica a cui lo Stato dovrebbe garantire l’accesso facilitato al posto di lavoro più conforme al titolo di studio posseduto dai soggetti in questione.
La novità introdotta dalla presente legge è la previsione di un collocamento mirato ed in particolare la predisposizione di apposite liste tenute dagli uffici di collocamento riservate esclusivamente alle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli dalle quali attingere per la chiamata nominativa o la chiamata numerica da parte dei datori di lavoro.
L’art. 14, comma 6 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che, nel caso in cui la donna vittima di violenza sia una dipendente pubblica, questa possa procedere alla richiesta di un trasferimento qualora non si sentisse sicura sul posto di lavoro, poiché facilmente raggiungibile dell’autore delle violenze; il nostro intento è quello di estendere tale legge anche a coloro che non sono dipendenti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda eventuali figli minorenni, lo Stato dovrebbe provvedere ad offrire loro un lavoro una volta raggiunta la maggiore età o dopo il conseguimento di un titolo di studi superiore o universitario; nel caso in cui essi siano maggiorenni, e qualora non avessero già una carriera lavorativa avviata, si dovrebbe garantire l’inserimento nel mondo del lavoro.
Al fine di accompagnare la vittima e i suoi figli in questo percorso di denuncia e riabilitazione, in Inghilterra è già presente la figura dell’IDVA (acronimo per Indipendent Domestic Violence Advisor), uno specialista riconosciuto dallo Stato, con una formazione professionale dedicata, che si occupa di lavorare con vittime di abusi domestici e con i relativi figli.  Il suo compito è quello di creare un rapporto di fiducia stabile con la vittima, aiutarla a riacquistare sicurezza e ricominciare la propria vita, rappresentarla agli incontri al MARAC (Multi-agency Risk Assessment Conference), aiutarla con i processi giudiziari e lavorare con diverse strutture per assicurare un supporto a trecentosessanta gradi.
Il MARAC è un gruppo dove operatori di diversi servizi pubblici o privati (tra queste ad esempio: IDVA, organi di polizia locale, servizi sanitari e per l’infanzia, uffici per gli alloggi, magistratura, volontariato di settore, scuole, progetti no profit per il contrasto della violenza domestica, centri antiviolenza.) si riuniscono per discutere dei casi considerati ad alto rischio. La vittima non partecipa alle riunioni direttamente, ma è rappresentata dall’IDVA. Dopo aver condiviso tutte le informazioni rilevanti sulla vittima, il MARAC discute sulle opzioni per incrementare la sua salvezza attribuendo a quella specifica vittima un punteggio relativo al rischio (basso, medio e alto). Nasce per semplificare e migliorare la comunicazione tra la vittima e gli organi che si occupano di proteggerla (polizia, ospedali ecc.) poiché prima, per la mancanza di supporto specializzato, comprensione del rischio e dei danni subiti, non si era capaci di creare un vero e proprio piano di recupero e sicurezza. L’obiettivo principale consiste nel delineare per ogni caso esaminato un piano coordinato di supporto e protezione della vittima, basato sulla valutazione del rischio e delle sue specifiche condizioni sociali, familiari, lavorative e abitative.    
Sia per l’IDVA che per il MARAC il focus primario ricade sulla persona adulta che subisce direttamente la violenza, anche se l’intervento include il coordinamento fra servizi e istituzioni, in modo tale da occuparsi della salvaguardia dei minori e della presa in carico dei maltrattanti. Valuta quindi di volta in volta il rischio rispetto ai casi specifici discutendo con la vittima le possibili soluzioni. Segue la vittima lungo tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza, assistendola in tutti gli aspetti che riguardano la sua sicurezza e il suo benessere, da quelli legali a quelli sociali, abitativi, familiari, operando da interfaccia con tutti i servizi necessari e con il MARAC.
Delle indagini statistiche hanno dimostrato che grazie a questa figura, le sopravvissute hanno riportato un calo in ogni tipo di violenza:

•    Violenza fisica (-79%)
•    Violenza sessuale (-88%)
•    Moleste e stalking (-60%)
•    Comportamenti di gelosia (-63%)
L’84% delle sopravvissute ha affermato di sentirsi più sicura; il 73% ha constatato un miglioramento nella loro qualità della vita. Sulla base dell’esperienza positiva e dei dati statistici degli istituti sopra delineati, saranno introdotte figure analoghe a quelle delineate ed in particolare il Consigliere sulla violenza domestica (CVD) e l’Organismo multidisciplinare per la valutazione del rischio (OMVR).