Modifiche articolo 16 e tabella A del DPR 26/10/72, n 633 in materia di tassazione IVA sui beni e servizi di prima necessità e introduzione tabella D al DPR 26/10/72, n 633 in materia di tassazione IVA per i beni e servizi nocivi all’uomo e all’ambiente

  • Pubblicato il 30 Marzo 2021
  • da Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli, Palermo
Modifiche articolo 16 e tabella A del DPR 26/10/72, n 633 in materia di tassazione IVA sui beni e servizi di prima necessità e introduzione tabella D al DPR 26/10/72, n 633 in materia di tassazione IVA per i beni e servizi nocivi all’uomo e all’ambiente

Onorevoli Senatori! - Con il seguente disegno di legge, da noi proposto, intendiamo rimodulare, nei termini di una riduzione, le aliquote relative alla tassazione IVA sui beni di prima necessità affinché questi siano accessibili a tutti i cittadini, in quanto fondamentali per il sostentamento di questi ultimi, e possano essere acquistati ad un prezzo ridotto, con l’obiettivo di rendere migliore la qualità di vita.
La proposta è scaturita dalla contezza nei riguardi dell'inasprirsi della crisi economica, legata all’emergenza sanitaria che colpisce il nostro paese da più di un anno e che ha portato e porta ancora migliaia di famiglie italiane sotto la soglia di povertà. Nella revisione del bilancio si è evitata l’attivazione delle clausole di salvaguardia, tuttavia, da tempo ormai immemore, lo Stato non riesce a garantire i diritti costituzionali previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che sancisce il diritto all’uguaglianza. In tal senso si introduce tale proposta per ridare equità a quello che è il sistema sociale italiano. Per questo, oltre al benessere collettivo della società, crediamo sia quasi d'obbligo ampliare la proposta ai fini della sostenibilità ambientale, favorendo e promuovendo quei prodotti che agevolino uno sviluppo ecosostenibile.
Infine, si aggiunge, a sostegno della riforma proposta, l’introduzione di una nuova aliquota IVA al 27% per tutti quei beni e servizi che, a nostro avviso, non contribuiscono al benessere umano, né in relazione al singolo individuo, né in relazione all'ecosistema e alla società tutta. L'elenco di questi ultimi sarà inserito nella tabella D allegata al disegno di legge di seguito riportato.

Art. 1
(Disposizioni generali)


1. Con la presente legge si intende ridurre le aliquote IVA sui beni e servizi di prima necessità, per poter ridare maggiore capacità di acquisto a famiglie e imprese. Altresì, è previsto l’aumento delle aliquote IVA sui beni e servizi nocivi all’uomo e all’ambiente, per favorire uno sviluppo ecosostenibile.

Art. 2
(Modifica articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)


1. L’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:
“L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

L’aliquota è maggiorata al ventisette per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata tabella D.

Art. 3
(Modifiche tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Nella tabella A parte II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono abrogati i numeri 1-ter) e 1-ter.1.
2. Nella tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono abrogati i numeri 29), 38), 42), 81), 82), 92), 114), 122), 127-quater), 127-sexiesdieces).
3. Nella tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al numero 103 sono soppresse le parole: “energia elettrica per uso domestico;”;
b)    al numero 127-quinquies sono soppresse le parole: “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;”.
4. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono inseriti i numeri 41-quinquies), 41-sexies), 41-septies), 41-octies), 41-novies), 41-decies), 41-undecies), 41-duodecies), 41-terdecies), 41-quaterdecies), 41-quinquiesdecies), 41-sexiesdecies), 41-septiesdecies), 41-octiesdecies), 41-noviesdecies):
41-quinquies) prodotti per l’igiene degli infanti, strumenti per l'allattamento, biberon e pannolini;
41-sexies) latte in polvere o liquido, omogeneizzati e prodotti alimentari per gli infanti;
41-septies) latte speciale o vegetale per soggetti allergici e/o intolleranti;
41-octies) seggiolini per automobili e girelli destinati all’infanzia;
41-novies) ticket per farmaci, medicinali, farmaci da banco e profilattici;
41-decies) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
41-undecies) ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al tre per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;
41-duodecies) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
41-terdecies) acqua, acque minerali e acqua potabile sotto qualsiasi forma e confezione;
41-quaterdecies) energia elettrica per uso domestico;
41-quinquiesdecies) medicinali pronti per l'uso umani e veterinari, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
41-sexiesdecies) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma;
41-septiesdecies) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
41-octiesdecies) impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
41-noviesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
5. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono inseriti i numeri 1- sexies), 1-septies), 1-octies):
1-sexies) prodotti da cancelleria, materiali da disegno e pittura, articoli per il disegno tecnico ed elaborazione grafica, quaderni, zaini;
1-septies) lavagne, gessetti, cancellini, calcolatrici e materiale ai fini didattici;
1-octies) materiale informatico ai fini didattici.

 

Art. 4
(Introduzione tabella D del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)


1. Si allega al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l’allegata tabella D.

Art. 5
(Copertura finanziaria)


1. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione della seguente legge, per la copertura finanziaria relativa ad essa, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)


1. La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

 

TABELLA D
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 27%
1)    sigarette;
2)    alcolici;
3)    concorsi a premi relativi a giochi d’azzardo;
4)    plastica non riciclata;
5)    fertilizzanti chimici;
6)    pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chinchillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni.

 

il 17/04/2021
F. G. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.1

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il seguente numero: ”114),”.
b) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: “b)-bis. al numero 114 sono soppressi i seguenti periodi: dalla parola “medicinali” a “veterinario” e dalla parola “sostanze farmaceutiche” fino alla fine del comma.
c) al comma 4, laddove si inserisce il numero 41-quinquiesdecies) alla Tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole: “compresi i prodotti omeopatici”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
G. B. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.2

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, laddove si inserisce il numero 41-undecies) alla Tabella A parte III,
allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sopprimere le parole da “dispenser” a “disinfettanti;”.
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. Nella tabella A parte III, allegata
al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene inserito il numero: “127-undevicies)-bis. dispenser a muro per disinfettanti.”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
S. P. - Palermo, Liceo Classico internazionale statale G. Meli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.3

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il seguente numero: ”42),”.
b) al comma 4, sopprimere il numero: “41-duodecies)”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
V. B. - palermo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.4

All’articolo 3, al comma 4, laddove si inserisce il numero 41-sexiesdecies) alla Tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole: “forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
V. G. - Palermo, Pa
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.5

All’articolo 3, al comma 4, laddove si inserisce il numero 41-quinquies) alla Tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere la parola “biberon”.
Respinto
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 25
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
M. M. - Palermo, PA
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.6

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 inserire, in fine, il seguente numero: “1-quinquies)”.
b) al comma 4, in fine, inserire il seguente: “41-noviesdecies)-bis. prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; assorbenti per l'igiene femminile sotto qualsiasi forma e composizione.”
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
F. G. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.7

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole “vengono abrogati i numeri” inserire il seguente numero: “36),”.
b) al comma 4 inserire il seguente: “41-noviesdecies)-bis. semi, spore e frutti da sementa;”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
A. N. A. - Palermo PA
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 3.8

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole “vengono abrogati i numeri” inserire il seguente numero: “14),”.
b) al comma 4, in fine, inserire il seguente: “41-noviesdecies)-bis. uova di volatili in guscio, fresche o conservate.”
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
S. T. - Palermo (Pa)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.9

All’articolo 3, al comma 4, in fine, inserire il seguente: “41-noviesdecies)-bis. prestazioni veterinarie e alimenti per animali.”
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
M. C. V. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 4.Tab.D.1

Alla Tabella D, comma 6, sostituire le parole da “zibellino” a “donnola” con le seguenti: “qualsiasi animale”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
F. G. - Palermo (PA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: 4.Tab.D.2

Alla Tabella D, dopo il comma 6, inserire il seguente: “6)-bis. carta bianca a fogli singoli non riciclata
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori! - Con il seguente disegno di legge, da noi proposto, intendiamo rimodulare, nei termini di una riduzione, le aliquote relative alla tassazione IVA sui beni di prima necessità affinché questi siano accessibili a tutti i cittadini, in quanto fondamentali per il sostentamento di questi ultimi, e possano essere acquistati ad un prezzo ridotto, con l’obiettivo di rendere migliore la qualità di vita.
La proposta è scaturita dalla contezza nei riguardi dell'inasprirsi della crisi economica, legata all’emergenza sanitaria che colpisce il nostro paese da più di un anno e che ha portato e porta ancora migliaia di famiglie italiane sotto la soglia di povertà. Nella revisione del bilancio si è evitata l’attivazione delle clausole di salvaguardia, tuttavia, da tempo ormai immemore, lo Stato non riesce a garantire i diritti costituzionali previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che sancisce il diritto all’uguaglianza. In tal senso si introduce tale proposta per ridare equità a quello che è il sistema sociale italiano. Per questo, oltre al benessere collettivo della società, crediamo sia quasi d'obbligo ampliare la proposta ai fini della sostenibilità ambientale, favorendo e promuovendo quei prodotti che agevolino uno sviluppo ecosostenibile.
Infine, si aggiunge, a sostegno della riforma proposta, l’introduzione di una nuova aliquota IVA al 27% per tutti quei beni e servizi che, a nostro avviso, non contribuiscono al benessere umano, né in relazione al singolo individuo, né in relazione all'ecosistema e alla società tutta. L'elenco di questi ultimi sarà inserito nella tabella D allegata al disegno di legge di seguito riportato.

Art. 1
(Disposizioni generali)


1. Con la presente legge si intende ridurre le aliquote IVA sui beni e servizi di prima necessità, per poter ridare maggiore capacità di acquisto a famiglie e imprese. Altresì, è previsto l’aumento delle aliquote IVA sui beni e servizi nocivi all’uomo e all’ambiente, per favorire uno sviluppo ecosostenibile.

Art. 2
(Modifica articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)


1. L’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:
“L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
L’aliquota è maggiorata al ventisette per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata tabella D.”

Art. 3
(Modifiche tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)


1. Nella tabella A parte II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono abrogati i numeri 1-ter) e 1-ter.1, 1-quinquies).
2. Nella tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono abrogati i numeri 14), 29), 36), 38), 81), 82), 92), 122), 127-quater), 127-sexiesdieces).
3. Nella tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al numero 103 sono soppresse le parole: “energia elettrica per uso domestico;”;
b)    al numero 127-quinquies sono soppresse le parole: “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;”.
c) al numero 114 sono soppressi i seguenti periodi: dalla parola “medicinali” a “veterinario” e dalla parola “sostanze farmaceutiche” fino alla fine del comma.
4. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono inseriti i numeri 41-quinquies), 41-sexies), 41-septies), 41-octies), 41-novies), 41-decies), 41-undecies), 41-duodecies); 1-terdecies), 41-quaterdecies), 41-quinquiesdecies), 41-sexiesdecies), 41-septiesdecies), 41-duodecies), 41-undevicies); 41- vicies); 41- vicies bis1); 41- vicies semel):
41-quinquies) prodotti per l’igiene degli infanti, strumenti per l'allattamento, biberon e pannolini;
41-sexies) latte in polvere o liquido, omogeneizzati e prodotti alimentari per gli infanti;
41-septies) latte speciale o vegetale per soggetti allergici e/o intolleranti;
41-octies) seggiolini per automobili e girelli destinati all’infanzia;
41-novies) ticket per farmaci, medicinali, farmaci da banco e profilattici;
41-decies) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
41-undecies) ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; soluzione idroalcolica in litri; perossido al tre per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;
41- duodecies) acqua, acque minerali e acqua potabile sotto qualsiasi forma e confezione;
41- terdecies) energia elettrica per uso domestico;
41- quaterdecies) medicinali pronti per l'uso umani e veterinari; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
41- quinquiesdecies) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
41- septiesdecies) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
41- sexiesdecies) impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
41- duodevicies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
41- undevicies). prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; assorbenti per l'igiene femminile sotto qualsiasi forma e composizione.
41- vicies). semi, spore e frutti da sementa;
41- vicies bis). uova di volatili in guscio, fresche o conservate.
41- vicies semel). prestazioni veterinarie e alimenti per animali.
5. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono inseriti i numeri 1- sexies), 1-septies), 1-octies):
1-sexies) prodotti da cancelleria, materiali da disegno e pittura, articoli per il disegno tecnico ed elaborazione grafica, quaderni, zaini;
1-septies) lavagne, gessetti, cancellini, calcolatrici e materiale ai fini didattici;
1-octies) materiale informatico ai fini didattici.
6. Nella tabella A parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene inserito il numero: “127 - vicies. dispenser a muro per disinfettanti.”.

 

Art. 4
(Introduzione tabella D del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)


1. Si allega al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l’allegata tabella D.

Art. 5
(Copertura finanziaria)


1. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione della seguente legge, per la copertura finanziaria relativa ad essa, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)


1. La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

 

TABELLA D
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 27%


1)    sigarette;
2)    alcolici;
3)    concorsi a premi relativi a giochi d’azzardo;
4)    plastica non riciclata;
5)    fertilizzanti chimici;
6)    pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di qualsiasi animale e relative confezioni.
7)    carta bianca a fogli singoli non riciclata.

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
Evidenziando il principio per cui il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività, coloro i quali possiedono migliori condizioni economiche devono concorrere e partecipare in maggior misura al versamento dei tributi. Ritenendo fondamentale questo punto, viene suggerita la rettifica della legge attualmente in vigore concernente le imposte sui beni e sui servizi di prima necessità.
La disposizione che regola il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è la direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 dell’11 dicembre 2006. Le successive modifiche alla direttiva 2006/112/CE sono state immesse nel testo base, che integrano lo stesso; questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
In Italia, la normativa vigente inerente alle imposte su beni e servizi è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n°633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto. Il D.P.R. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°292 dell’11 novembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio del 1973 a norma dell’articolo 94 del medesimo D.P.R.
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto D.P.R.: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate".
Per quanto concerne la cessione di beni, le prestazioni di servizi, l’esercizio di imprese e l’esercizio di arti e professioni, si rimanda alle specificazioni secondo gli articoli n. 2-3-4-5.
Si pone attenzione agli articoli 16 e 17, relativi rispettivamente alle aliquote dell’imposta e al debitore di quest’ultima.
L’articolo 16 recita: “L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.”.

Il comma 1 dell’articolo 17 recita: “L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.”.

Come l’articolo 17 afferma, l’imposta è a carico dell’acquirente, a tal proposito si intende sottolineare l’impegno della Repubblica nella rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, in virtù dell’articolo 3 della Costituzione Italiana che denota:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Infine si rimanda alla tabella A del summenzionato D.P.R. nel quale, ai sensi dell’articolo 16, attualmente figurano tutti quei beni e servizi che rientrano nelle tassazioni speciali.

 

 

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