Introduzione in via sperimentale di piani di studio parzialmente flessibili nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici

  • Pubblicato il 30 Marzo 2021
  • da I.S.I.S. Fermi Mattei, Isernia
Introduzione in via sperimentale di piani di studio parzialmente flessibili nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che intendiamo proporre ha lo scopo di rivedere e modificare il percorso di studio previsto nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici. Intendiamo con esso offrire agli studenti che terminano il primo biennio di corso la possibilità di costruire e personalizzare in parte il loro piano di studio, scegliendo alcuni degli insegnamenti che lo compongono.
Dopo un primo biennio comune, che offre loro la possibilità di conoscere le discipline basilari per affrontare il triennio di indirizzo e di scegliere, appunto, l’indirizzo che più ritengono interessante e coerente con le loro inclinazioni e aspirazioni, essi potrebbero continuare i loro studi in un percorso che contemporaneamente dia l’opportunità di una ulteriore specializzazione e allo stesso tempo abbia ancora una ulteriore valenza orientativa, sia in riferimento al mondo del lavoro che nella prospettiva della eventuale prosecuzione degli studi.
Per queste ragioni, il disegno di legge che sottoponiamo all’attenzione dell’Assemblea prevede che, al momento dell’iscrizione al terzo anno di corso, quando ormai hanno raggiunto un discreto livello di maturità e di consapevolezza, gli alunni vengano chiamati a comporre un vero e proprio piano di studio che, così come è previsto all’Università, consenta di selezionare, tra un ventaglio di discipline offerte dalla scuola, alcune materie opzionali, che andranno a caratterizzare il percorso di base già stabilito.
In buona sostanza, il curricolo sarà per la maggior parte fisso e predeterminato, sulla base delle disposizioni ministeriali e delle scelte effettuate dall’istituto scolastico nell’ambito della sua autonomia, ma una piccola percentuale delle discipline da studiare, nell’ordine del 20% circa, sarà rimessa alla libera scelta degli studenti.
Tra le discipline di libera scelta potranno figurare ulteriori lingue straniere e discipline di tipo tecnico coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, con in più la possibilità di scegliere anche una sola disciplina di altri indirizzi tra quelle offerte dall’istituto cui si è iscritti.
Il piano di studio dovrà garantire la frequenza del monte ore annuale prestabilito per l’indirizzo di studio ma consentirà anche di includervi fino a due materie opzionali aggiuntive, estendendo, quindi, in tale ipotesi, il numero delle ore di lezione da frequentare annualmente.
Con questa possibilità di personalizzazione, inoltre, gli studenti si vedranno offerti percorsi formativi che possano incontrare sempre di più il loro interesse, migliorando anche il piacere di apprendere e, conseguentemente, anche il loro rendimento, contribuendo anche a ridurre il comune fenomeno del passaggio ad altro ordine di scuola e quello, più preoccupante, dell’abbandono scolastico.
Per quanto riguarda proprio detto fenomeno da ultimo citato, già fermandosi alla situazione fotografata prima della difficile condizione pandemica che ci affligge, analizzando i dati evidenziati dal report "La dispersione scolastica nell'a.s.2016-17 e nel passaggio all’a.s.2017-18", rilasciato nel luglio 2019 dall’Ufficio Statistica e Studi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e contenente una dettagliata panoramica sullo stato dell’abbandono scolastico in Italia, si può osservare come per gli istituti tecnici la percentuale di abbandono è stata del 4,8%. Seppure la tendenza registrata negli ultimi anni sia in lieve calo, resta comunque un fenomeno di una certa rilevanza e che è doveroso cercare di arginare il più possibile con qualsiasi strategia.
Sicuramente una scuola più rispondente ai bisogni formativi del singolo studente può dunque contribuire in generale a realizzare il successo formativo del maggior numero possibile di essi.
Alla luce di tutto quanto premesso, ribadendo che occorre a nostro avviso che ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico la descritta sperimentazione sia una norma di rango primario, proponiamo alla Vostra attenzione il seguente disegno di legge.

Art.1
(Oggetto)


Negli Istituti Tecnici è introdotta, in via sperimentale, la possibilità di personalizzare il piano di studio del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso.

Art. 2
(Definizione del piano di studio dell’Istituto)


L’Istituzione scolastica, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti per gli specifici percorsi, sulla base delle disposizioni ministeriali e in virtù della sua autonomia, definisce il novero delle discipline obbligatorie per ciascun anno del secondo biennio e per il quinto anno di corso e un percorso di studio standard.
Le discipline obbligatorie costituiscono almeno l’ottanta per cento del monte ore complessivo stabilito per lo specifico indirizzo di studio. La restante parte del monte ore complessivo stabilito per lo specifico indirizzo di studio costituisce la quota flessibile.

Art. 3
(Definizione del piano di studio personalizzato dello studente)


Al termine del primo biennio di corso, ciascuno studente, per il successivo biennio e per l’ultimo anno, ha la facoltà di seguire il percorso standard oppure di strutturare un piano di studio personalizzato.
Il piano di studio personalizzato, differenziandosi da quello standard proposto dall’istituzione scolastica, nel rispetto della frequenza del monte ore stabilito per le discipline obbligatorie ivi previste, si compone, per la quota flessibile, di discipline di libera scelta tra quelle offerte dall’istituzione scolastica medesima.
Sono discipline di libera scelta le lingue straniere ulteriori e tutte le discipline di tipo tecnico coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
Lo studente può tuttavia inserire nel proprio piano di studio una sola disciplina di altri indirizzi tra quelle offerte dall’istituto cui si è iscritti, anche afferenti a percorsi di studi diversi.
Il piano di studio personalizzato garantisce la frequenza del monte ore annuale predefinito per l’indirizzo di studio e il raggiungimento degli obiettivi formativi per esso stabiliti.

Art.4
(Introduzione di discipline opzionali ulteriori)


Lo studente ha inoltre la possibilità di includere nel suo piano di studio fino a due discipline opzionali aggiuntive, incrementando il numero annuo delle ore di lezione da frequentare.

Art. 5
(Certificazione delle competenze)


Al conseguimento del Diploma, esso è accompagnato da una certificazione delle competenze che attesta anche quelle raggiunte con riferimento alle discipline di libera scelta e alle eventuali discipline opzionali ulteriori.

Art. 6
(Applicazione)


L’ introduzione in via sperimentale dei piani di studio parzialmente flessibili nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici avverrà gradualmente a partire dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge. Per gli studenti che in detto anno scolastico frequenteranno gli anni di corso successivi al terzo continua ad applicarsi la normativa previgente.


Art. 7
(Entrata in vigore)


La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)


Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni scolastiche, per le finalità di cui alla presente legge, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

il 19/04/2021
M. A. B. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.1

All'articolo 6, dopo la parola "partire" e prima della parola "scolastico" sostituire le parole "dell'anno" con le parole "del secondo anno".
Approvato
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
M. C. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.2

All'articolo 6, dopo la parola "legge", inserire le seguenti parole: "a partire dagli studenti iscritti in tale anno scolastico alla classe prima".
Approvato
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
F. F. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.3

All'articolo 6 eliminare il seguente periodo: "Per gli studenti che in detto anno scolastico frequenteranno gli anni di corso successivi al terzo continua ad applicarsi la normativa previgente".
Approvato
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
M. A. B. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.4

All'articolo 6, inserire il seguente articolo 6 bis: "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione emanerà un decreto attuativo delle disposizioni di cui ai precedenti articoli".
Respinto
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
C. R. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.0.1/1

All'articolo 6 bis sostituire le parole "90 giorni" con le parole "120 giorni".
Approvato
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
M. A. B. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
6.0.1

All'articolo 6, inserire il seguente articolo 6 bis: "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione emanerà un decreto attuativo delle disposizioni di cui ai precedenti articoli".
Approvato
  • Voti totali: 4
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che intendiamo proporre ha lo scopo di rivedere e modificare il percorso di studio previsto nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici. Intendiamo con esso offrire agli studenti che terminano il primo biennio di corso la possibilità di costruire e personalizzare in parte il loro piano di studio, scegliendo alcuni degli insegnamenti che lo compongono.
Dopo un primo biennio comune, che offre loro la possibilità di conoscere le discipline basilari per affrontare il triennio di indirizzo e di scegliere, appunto, l’indirizzo che più ritengono interessante e coerente con le loro inclinazioni e aspirazioni, essi potrebbero continuare i loro studi in un percorso che contemporaneamente dia l’opportunità di una ulteriore specializzazione e allo stesso tempo abbia ancora una ulteriore valenza orientativa, sia in riferimento al mondo del lavoro che nella prospettiva della eventuale prosecuzione degli studi.
Per queste ragioni, il disegno di legge che sottoponiamo all’attenzione dell’Assemblea prevede che, al momento dell’iscrizione al terzo anno di corso, quando ormai hanno raggiunto un discreto livello di maturità e di consapevolezza, gli alunni vengano chiamati a comporre un vero e proprio piano di studio che, così come è previsto all’Università, consenta di selezionare, tra un ventaglio di discipline offerte dalla scuola, alcune materie opzionali, che andranno a caratterizzare il percorso di base già stabilito.
In buona sostanza, il curricolo sarà per la maggior parte fisso e predeterminato, sulla base delle disposizioni ministeriali e delle scelte effettuate dall’istituto scolastico nell’ambito della sua autonomia, ma una piccola percentuale delle discipline da studiare, nell’ordine del 20% circa, sarà rimessa alla libera scelta degli studenti.
Tra le discipline di libera scelta potranno figurare ulteriori lingue straniere e discipline di tipo tecnico coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, con in più la possibilità di scegliere anche una sola disciplina di altri indirizzi tra quelle offerte dall’istituto cui si è iscritti.
Il piano di studio dovrà garantire la frequenza del monte ore annuale prestabilito per l’indirizzo di studio ma consentirà anche di includervi fino a due materie opzionali aggiuntive, estendendo, quindi, in tale ipotesi, il numero delle ore di lezione da frequentare annualmente.
Con questa possibilità di personalizzazione, inoltre, gli studenti si vedranno offerti percorsi formativi che possano incontrare sempre di più il loro interesse, migliorando anche il piacere di apprendere e, conseguentemente, anche il loro rendimento, contribuendo anche a ridurre il comune fenomeno del passaggio ad altro ordine di scuola e quello, più preoccupante, dell’abbandono scolastico.
Per quanto riguarda proprio detto fenomeno da ultimo citato, già fermandosi alla situazione fotografata prima della difficile condizione pandemica che ci affligge, analizzando i dati evidenziati dal report "La dispersione scolastica nell'a.s.2016-17 e nel passaggio all’a.s.2017-18", rilasciato nel luglio 2019 dall’Ufficio Statistica e Studi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e contenente una dettagliata panoramica sullo stato dell’abbandono scolastico in Italia, si può osservare come per gli istituti tecnici la percentuale di abbandono è stata del 4,8%. Seppure la tendenza registrata negli ultimi anni sia in lieve calo, resta comunque un fenomeno di una certa rilevanza e che è doveroso cercare di arginare il più possibile con qualsiasi strategia.
Sicuramente una scuola più rispondente ai bisogni formativi del singolo studente può dunque contribuire in generale a realizzare il successo formativo del maggior numero possibile di essi.
Alla luce di tutto quanto premesso, ribadendo che occorre a nostro avviso che ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico la descritta sperimentazione sia una norma di rango primario, proponiamo alla Vostra attenzione il seguente disegno di legge.


Art.1
(Oggetto)


Negli Istituti Tecnici è introdotta, in via sperimentale, la possibilità di personalizzare il piano di studio del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso.

Art. 2
(Definizione del piano di studio dell’Istituto)


L’Istituzione scolastica, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti per gli specifici percorsi, sulla base delle disposizioni ministeriali e in virtù della sua autonomia, definisce il novero delle discipline obbligatorie per ciascun anno del secondo biennio e per il quinto anno di corso e un percorso di studio standard.
Le discipline obbligatorie costituiscono almeno l’ottanta per cento del monte ore complessivo stabilito per lo specifico indirizzo di studio. La restante parte del monte ore complessivo stabilito per lo specifico indirizzo di studio costituisce la quota flessibile.

Art. 3
(Definizione del piano di studio personalizzato dello studente)


Al termine del primo biennio di corso, ciascuno studente, per il successivo biennio e per l’ultimo anno, ha la facoltà di seguire il percorso standard oppure di strutturare un piano di studio personalizzato.
Il piano di studio personalizzato, differenziandosi da quello standard proposto dall’istituzione scolastica, nel rispetto della frequenza del monte ore stabilito per le discipline obbligatorie ivi previste, si compone, per la quota flessibile, di discipline di libera scelta tra quelle offerte dall’istituzione scolastica medesima.
Sono discipline di libera scelta le lingue straniere ulteriori e tutte le discipline di tipo tecnico coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
Lo studente può tuttavia inserire nel proprio piano di studio una sola disciplina di altri indirizzi tra quelle offerte dall’istituto cui si è iscritti, anche afferenti a percorsi di studi diversi.
Il piano di studio personalizzato garantisce la frequenza del monte ore annuale predefinito per l’indirizzo di studio e il raggiungimento degli obiettivi formativi per esso stabiliti.

Art.4
(Introduzione di discipline opzionali ulteriori)


Lo studente ha inoltre la possibilità di includere nel suo piano di studio fino a due discipline opzionali aggiuntive, incrementando il numero annuo delle ore di lezione da frequentare.

Art. 5
(Certificazione delle competenze)


Al conseguimento del Diploma, esso è accompagnato da una certificazione delle competenze che attesta anche quelle raggiunte con riferimento alle discipline di libera scelta e alle eventuali discipline opzionali ulteriori.

Art. 6
(Applicazione)


L’ introduzione in via sperimentale dei piani di studio parzialmente flessibili nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici avverrà gradualmente a partire dal secondo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge a partire dagli studenti iscritti in tale anno scolastico alla classe prima.

Articolo 7


Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione emanerà un decreto attuativo delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.


Art. 8
(Entrata in vigore)


La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)


Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni scolastiche, per le finalità di cui alla presente legge, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

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