Misure per l’introduzione dello psicologo scolastico

  • Pubblicato il 16 Marzo 2022
  • da I.I.S. San Giovanni in Fiore, San Giovanni in Fiore (Cosenza)
Misure per l’introduzione dello psicologo scolastico

Onorevoli senatori, la crisi pandemica ha stravolto la normale quotidianità, giungendo inaspettata ed insinuandosi in modo prima prorompente e ora quasi impercettibile nella vita di ciascuno. Quanto successo ha determinato una rivoluzione copernicana nel nostro concetto di normalità, nelle relazioni interpersonali, nel profondo della nostra dimensione interiore. Rispetto ai bisogni di supporto psicologico sempre crescenti, che richiedono la presenza nella scuola di competenze multi professionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria figura: lo psicologo scolastico. Sulla base di tali presupposti è stata determinata la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16/10/2020, per colmare il vuoto normativo, dal momento che nel nostro Paese non esiste alcuna disposizione legislativa in materia. L’obiettivo è quello di “fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19”, come riportato nell’articolo 2 del detto testo normativo. Le misure previste sono state, però, temporanee e il presente DDL si propone di introdurre in ambito scolastico un sistema di assistenza e supporto psicologico permanente. Troppo spesso infatti gli studenti manifestano condizioni di disagio di varia natura, come d’altra parte troppo spesso tendono a soffocare il proprio malessere e solo l’intervento di personale specializzato può fare la differenza, specie in questo momento storico. Secondo i primi studi condotti in Cina (Zhou et al. 2020) il 43,7% dei giovani ha sviluppato problemi depressivi e il 37,4% ansia, durante la pandemia. È necessario intervenire tempestivamente nell’affrontare il disagio, anche quando esso è in una fase iniziale, dal momento che potrebbe avere in seguito delle conseguenze molto gravi. Per questa ragione si prevede l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico che ricoprirà un ruolo di collante tra il mondo della scuola e le famiglie degli alunni, allo scopo di tutelare la salute psicofisica degli studenti, supportando il delicato processo evolutivo dell'adolescenza, con funzioni di accoglienza e di tutoraggio.
 A tali fini, l’articolo 1 definisce l’oggetto del presente disegno di legge e l’articolo 2 i principi generali che fungono da modello di riferimento per sensibilizzare il nostro Paese sul problema. L’articolo 3 stabilisce l’ambito di applicazione e l’articolo 4 indica le aree su cui intervenire; l’articolo 5 dispone le modalità di assunzione e l'articolo 6 i titoli di accesso e/o formazione attraverso i quali avviene la selezione. L'articolo 7 disciplina il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico, l’articolo 8 le modalità operative e l’articolo 9 eventuali iniziative a livello comunale e/o provinciale, l’articolo 10 reca le disposizioni finanziarie. Infine l'articolo 11 indica l'entrata in vigore della legge.


ARTICOLO 1
(OGGETTO)


1. La psicologia scolastica è un ramo applicativo della psicologia, che impiega i principi della psicologia dell'educazione, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, e psicologia di comunità per soddisfare le esigenze di salute comportamentale e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti nel contesto scolastico, in collaborazione con educatori e genitori.
2. Gli psicologi scolastici sono istruiti in psicologia, sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza, psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, istruzione, pratiche familiari e genitoriali, teorie dell'apprendimento e teorie della personalità. Sono addestrati a svolgere test psicologici, valutazione e consulenza psicoeducativa, nei codici etici, legali e amministrativi della loro professione.
3. La psicologia scolastica affronta una varietà di temi e di problematiche, come ad esempio i disturbi specifici di apprendimento, l'esclusione sociale, la violenza, il bullismo e la multiculturalità.


ARTICOLO 2
(PRINCIPI GENERALI)


1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni e degli studenti, di individuare, di contrastare e di prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale e fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie.
2. Questa legge intende promuovere nelle istituzioni scolastiche un servizio di supporto psicologico rivolto a studenti, docenti e famiglie che hanno subito traumi e disagi o per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o di malessere psico-fisico.
3. Tutte le scuole secondarie di I e II grado possono munirsi della figura di uno psicologo professionista.
4. Tutte le scuole primarie possono munirsi di docenti che in precedenza hanno seguito dei corsi di formazione nell’ambito psicologico.


ARTICOLO 3
(AMBITO E APPLICAZIONE)


1. Lo psicologo scolastico ha il compito di garantire il sostegno in classe agli alunni in difficoltà, anche con Disturbi dell'Apprendimento, da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) o con disabilità, promuovendone l’inclusione scolastica.
2. Lo psicologo scolastico si impegna a sostenere i sistemi nazionali di sorveglianza, finalizzati a monitorare alcuni aspetti della salute dei bambini e degli adolescenti riguardo ai principali fattori di rischio comportamentali ed alcuni parametri antropometrici e nutrizionali, nel rispetto della regionalizzazione del sistema sanitario e dell’autonomia scolastica.
3. Lo psicologo scolastico garantisce supporto morale in particolare agli studenti vittime di traumi legati ad esempio alla pandemia da Covid-19.


ARTICOLO 4
(AREE DI INTERVENTO)


1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:
a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;
b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;
h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.


ARTICOLO 5
(MODALITÀ DI RECLUTAMENTO)


1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari a un anno scolastico.
2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali dell’ufficio scolastico ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. L’assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l’incarico non è soggetto a tacito rinnovo.
3.Per tutta la durata dell'incarico, gli psicologi selezionati, non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del contratto di lavoro con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.


ARTICOLO 6
(TITOLI ACCESSO DI FORMAZIONE)


1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di Laurea magistrale in Psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva e/o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o cinquecento ore.
2. Ulteriori specifiche caratteristiche possono essere individuate dall'Istituzione Scolastica.
3. I docenti delle scuole primarie possono seguire appositi corsi per la formazione nell'ambito psicologico e del rapporto con gli studenti.


ARTICOLO 7
(RAPPORTO DI LAVORO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO)


1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha durata pari a 36 ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neo-immesso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.


ARTICOLO 8
(MODALITÀ OPERATIVE)


Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 4. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.
2. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni.
3. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
4. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.
5. L'istituzione scolastica ha il compito di garantire la strumentazione necessaria concedendo agli studenti manuali per lo stimolo di abilità sociali e dialogiche.


ARTICOLO 9
(INIZIATIVE A LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE)


1. I comuni e le province hanno il compito di favorire iniziative di formazione per il personale della scuola su metodologie didattico-educative a supporto delle campagne di sensibilizzazione sui temi di salute pubblica.


ARTICOLO 10
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)


1. In accordo con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna a ciascuna istituzione scolastica statale una risorsa finanziaria annua pari a euro 1.600,00 si prevede l'attivazione di un servizio di supporto psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell'ambito della propria autonomia.
2. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie e non ritengano necessari l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la risorsa finanziaria suddetta potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica.
3. L'importo di 40 euro lordi/ora è stato determinato in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi, quale compenso orario della prestazione professionale, anche al fine del calcolo della risorsa finanziaria da assegnare.


ARTICOLO 11
(ENTRATA IN VIGORE)


1. Il presente disegno di legge entra in vigore dall'anno scolastico 2022/2023.

 

il 03/04/2022
M. S. - San Giovanni in fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All'art.10, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"4. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 03/04/2022
S. T. - San giovanni in fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 8, al comma 1, prima delle seguenti parole: "Lo psicologo scolastico" aggiungere il seguente: "1)".
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 03/04/2022
A. F. - San Giovanni in Fiore (Cs)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole “degli alunni”.
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 03/04/2022
F. D. - San Giovanni in fiore (CS)
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 2, comma 1, sostituire l'espressione "e fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica di bullismo" con la seguente espressione "e fenomeni di abbandono, di dispersione scolastica e di bullismo"
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 03/04/2022
S. G. - San Giovanni in fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All’art. 8,dopo il comma 4, inserire la seguente articolazione :
4.b) Il suddetto ddl dichiara che il professionista sanitario non può più richiedere il consenso per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria
4.c) È richiesto il consenso quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuate da professionisti della sanità."
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 04/04/2022
I. F. - San Giovanni in Fiore (Cs)
ha proposto il seguente emendamento:
All’art. 3 comma 3, sostituire l’espressione “ in particolare agli studenti vittime di traumi legati ad esempio alla pandemia da Covid-19 “con la seguente espressione “agli studenti vittime di traumi e in particolare ai disagi derivati dall’emergenza sanitaria.”
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1

Onorevoli senatori, la crisi pandemica ha stravolto la normale quotidianità, giungendo inaspettata ed insinuandosi in modo prima prorompente e ora quasi impercettibile nella vita di ciascuno. Quanto successo ha determinato una rivoluzione copernicana nel nostro concetto di normalità, nelle relazioni interpersonali, nel profondo della nostra dimensione interiore. Rispetto ai bisogni di supporto psicologico sempre crescenti, che richiedono la presenza nella scuola di competenze multi professionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria figura: lo psicologo scolastico. Sulla base di tali presupposti è stata determinata la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16/10/2020, per colmare il vuoto normativo, dal momento che nel nostro Paese non esiste alcuna disposizione legislativa in materia. L’obiettivo è quello di “fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19”, come riportato nell’articolo 2 del detto testo normativo. Le misure previste sono state, però, temporanee e il presente DDL si propone di introdurre in ambito scolastico un sistema di assistenza e supporto psicologico permanente. Troppo spesso infatti gli studenti manifestano condizioni di disagio di varia natura, come d’altra parte troppo spesso tendono a soffocare il proprio malessere e solo l’intervento di personale specializzato può fare la differenza, specie in questo momento storico. Secondo i primi studi condotti in Cina (Zhou et al. 2020) il 43,7% dei giovani ha sviluppato problemi depressivi e il 37,4% ansia, durante la pandemia. È necessario intervenire tempestivamente nell’affrontare il disagio, anche quando esso è in una fase iniziale, dal momento che potrebbe avere in seguito delle conseguenze molto gravi. Per questa ragione si prevede l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico che ricoprirà un ruolo di collante tra il mondo della scuola e le famiglie degli alunni, allo scopo di tutelare la salute psicofisica degli studenti, supportando il delicato processo evolutivo dell'adolescenza, con funzioni di accoglienza e di tutoraggio.
 A tali fini, l’articolo 1 definisce l’oggetto del presente disegno di legge e l’articolo 2 i principi generali che fungono da modello di riferimento per sensibilizzare il nostro Paese sul problema. L’articolo 3 stabilisce l’ambito di applicazione e l’articolo 4 indica le aree su cui intervenire; l’articolo 5 dispone le modalità di assunzione e l'articolo 6 i titoli di accesso e/o formazione attraverso i quali avviene la selezione. L'articolo 7 disciplina il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico, l’articolo 8 le modalità operative e l’articolo 9 eventuali iniziative a livello comunale e/o provinciale, l’articolo 10 reca le disposizioni finanziarie. Infine l'articolo 11 indica l'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 1
(OGGETTO)

1. La psicologia scolastica è un ramo applicativo della psicologia, che impiega i principi della psicologia dell'educazione, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, e psicologia di comunità per soddisfare le esigenze di salute comportamentale e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti nel contesto scolastico, in collaborazione con educatori e genitori.
2.Gli psicologi scolastici sono istruiti in psicologia, sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza, psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, istruzione, pratiche familiari e genitoriali, teorie dell'apprendimento e teorie della personalità. Sono addestrati a svolgere test psicologici, valutazione e consulenza psicoeducativa, nei codici etici, legali e amministrativi della loro professione.
3. La psicologia scolastica affronta una varietà di temi e di problematiche, come ad esempio i disturbi specifici di apprendimento, l'esclusione sociale, la violenza, il bullismo e la multiculturalità.


ARTICOLO 2
(PRINCIPI GENERALI)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di individuare, di contrastare e di prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale e fenomeni di abbandono, di dispersione scolastica e di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie.
2. Questa legge intende promuovere nelle istituzioni scolastiche un servizio di supporto psicologico rivolto a studenti, docenti e famiglie che hanno subito traumi e disagi o per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o di malessere psico-fisico.
3. Tutte le scuole secondarie di I e II grado possono munirsi della figura di uno psicologo professionista.
4. Tutte le scuole primarie possono munirsi di docenti che in precedenza hanno seguito dei corsi di formazione nell’ambito psicologico.


ARTICOLO 3
(AMBITO E APPLICAZIONE)

1. Lo psicologo scolastico ha il compito di garantire il sostegno in classe agli alunni in difficoltà, anche con Disturbi dell'Apprendimento, da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) o con disabilità, promuovendone l’inclusione scolastica.
2. Lo psicologo scolastico si impegna a sostenere i sistemi nazionali di sorveglianza, finalizzati a monitorare alcuni aspetti della salute dei bambini e degli adolescenti riguardo ai principali fattori di rischio comportamentali ed alcuni parametri antropometrici e nutrizionali, nel rispetto della regionalizzazione del sistema sanitario e dell’autonomia scolastica.
3. Lo psicologo scolastico garantisce supporto morale agli studenti vittime di traumi e in particolare ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria.


ARTICOLO 4
(AREE DI INTERVENTO)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:
a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;
b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;
h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.


ARTICOLO 5
(MODALITÀ DI RECLUTAMENTO)

1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari a un anno scolastico.
2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali dell’ufficio scolastico ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. L’assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l’incarico non è soggetto a tacito rinnovo.
3.Per tutta la durata dell'incarico, gli psicologi selezionati, non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del contratto di lavoro con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.


ARTICOLO 6
(TITOLI ACCESSO DI FORMAZIONE)

1.Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di Laurea magistrale in Psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva e/o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o cinquecento ore.
2.Ulteriori specifiche caratteristiche possono essere individuate dall'Istituzione Scolastica.
3. I docenti delle scuole primarie possono seguire appositi corsi per la formazione nell'ambito psicologico e del rapporto con gli studenti.


ARTICOLO 7
(RAPPORTO DI LAVORO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha durata pari a 36 ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neo immesso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.


ARTICOLO 8
(MODALITÀ OPERATIVE)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 4. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.
2. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni.
3. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
4. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.
4.b. Il suddetto ddl dichiara che il professionista sanitario non può più richiedere il consenso per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria.
4.c. E' richiesto il consenso quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuate da professionisti della sanità.
5. L'istituzione scolastica ha il compito di garantire la strumentazione necessaria concedendo agli studenti manuali per lo stimolo di abilità sociali e dialogiche.


ARTICOLO 9
(INIZIATIVE A LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE)

1. I comuni e le province hanno il compito di favorire iniziative di formazione per il personale della scuola su metodologie didattico-educative a supporto delle campagne di sensibilizzazione sui temi di salute pubblica.


ARTICOLO 10
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

1. In accordo con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna a ciascuna istituzione scolastica statale una risorsa finanziaria annua pari a euro 1.600,00 si prevede l'attivazione di un servizio di supporto psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell'ambito della propria autonomia.
2. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie e non ritengano necessari l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la risorsa finanziaria suddetta potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica.
3. L'importo di 40 euro lordi/ora è stato determinato in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi, quale compenso orario della prestazione professionale, anche al fine del calcolo della risorsa finanziaria da assegnare.
4. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ARTICOLO 11

(ENTRATA IN VIGORE)
1. Il presente disegno di legge entra in vigore dall'anno scolastico 2022/2023.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’Italia è l’unico Paese Europeo a non avere psicologi a scuola: Giuseppe Luigi Palma, presidente dell’Ordine degli Psicologi, denuncia tale mancanza sottolineando nel contempo il ruolo essenziale di questa figura all’interno dell’istituzione scolastica. Come si evince infatti dall’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, è una professionalità che “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Lo psicologo “ha il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; risulta dunque indispensabile la sua presenza come supporto in ambito educativo.
Il nostro Paese non istituzionalizza, ciononostante, allo stato attuale lo psicologo scolastico in ogni ordine e grado, come auspicabile, con conseguente rischio che le attività psicologiche siano affidate a non professionisti e che i danni investano non solo la categoria professionale ma anche e soprattutto la popolazione scolastica, costretta a rivolgersi, spesso inconsapevolmente, ad operatori non adeguatamente formati e improvvisati. Il Codice Deontologico degli Psicologi a tal proposito ben illustra invece le specificità del ruolo dello psicologo, che “è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze” (art. 3). Lo psicologo, inoltre, “riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza” (artt. 5 e 6 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).
L’autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e la cosiddetta “Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107) prevedono in Italia la possibilità che le scuole si avvalgano della presenza di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d’Istituto. Ciò comporta un intervento limitato ad un periodo di tempo determinato, oltre alla mancanza di una formazione specifica dello psicologo scolastico, in quanto presenza occasionale e non costante nella realtà scolastica italiana. Dal 1978 sono stati presentati in parlamento 13 disegni di legge volti a introdurre tale figura come consulente scolastico stabile in ogni ordine di scuola, ma nessuno di questi è mai arrivato alla discussione. Un documento approvato in data 23 aprile 1996 dalla commissione del Ministero della Pubblica Istruzione, incaricato di approfondire le problematiche connesse alla psicologia scolastica, ha per la prima volta coinvolto direttamente gli psicologi perché collaborassero con il Ministero per la definizione degli ambiti di intervento dello psicologo nella scuola. In particolare di recente il Disegno di Legge S. 2613 “Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico”, presentato in Senato in data 6 dicembre 2016 ad opera della Senatrice Laura Fasiolo, prevede che lo psicologo scolastico operi nelle seguenti aree di intervento:
1. sostegno alla costruzione della personalità degli alunni;
2. predisposizione di un ambiente di apprendimento motivante;
3. supporto al benessere;
4. individuazione precoce delle situazioni quali bullismo e cyberbullismo;
5.supporto e formazione nei confronti dei docenti;
6.consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità.
 Tale attività si svolge previo appuntamento e con consenso informato dei soggetti coinvolti e dei genitori in caso di minori in spazi definiti diversi dall’aula scolastica del singolo studente. La Cassazione, infatti, stabilisce che lo psicologo possa operare in classe esclusivamente se i genitori ne sono a conoscenza, visto che i ragazzi sono in tal caso sottoposti a osservazione clinica (Corte di Cassazione, Sezione V Penale. Sentenza 5 settembre 2017, n. 40291). La mancata approvazione definitiva di una proposta di legge in merito all’introduzione dello psicologo scolastico crea  un vuoto normativo nella materia in oggetto, comportando inoltre una situazione di grave arretratezza in Italia rispetto agli altri paesi europei: questa figura è presente dal 1930 in Germania, dagli anni 50 in Francia, dal 1962 in Belgio, dal 1964 in Svezia, dal 1978 in Spagna con i servizi di orientamento scolastico, dagli anni 90 in Irlanda e Lussemburgo, dal 1997 in Portogallo. In questi territori è talvolta previsto un ufficio personale apposito all’interno dell’istituto scolastico dove il professionista può operare attivamente, talaltra si trova invece in una struttura diversa. Si evidenzia così la distanza del modello europeo dalle modalità vigenti in ambito italiano, dal momento che l’assenza di una precisa legislazione in materia di psicologia scolastica non consente ai singoli istituti scolastici di riservare uno spazio specifico alle attività dello psicologo, costringendolo ad adeguarsi alla contingenza occasionale.
L’emergenza Covid ha determinato la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche in data 16/10/2020, ma in relazione a un periodo di tempo determinato: “il protocollo ha durata pari a nove mesi dalla data di sottoscrizione” ( art.4.1). Le singole scuole avviano pertanto attività di sostegno psicologico temporanee e circoscritte, dal momento che l’Italia tuttora risente dell’assenza di una normativa chiara sull’istituzione dello psicologo scolastico come presenza costante.

 

Approfondimento tematico

La psicologia scolastica nasce come ambito di studi in Europa occidentale e negli Stati Uniti, quando per la prima volta nel 1910 si affermò la necessità di introdurre figure professionali nelle scuole in grado di eseguire specifiche valutazioni in relazione alla sfera psico-emotiva.
Proprio in quegli anni gli esperti iniziarono a interrogarsi sulle caratteristiche del bagaglio formativo e professionalizzante che lo psicologo scolastico avrebbe dovuto possedere. In merito alla sua formazione, infatti, si prevedono oggi percorsi prevalentemente settoriali e specialistici, quali ad esempio master di II livello in psicologia scolastica con focus sulla psicopatologia dell’apprendimento. Egli è chiamato a intervenire in modo articolato, ad essere attento alla complessità del “sistema” scuola, che è calato in un ampio contesto territoriale (enti locali, sistema sanitario) ed è composto tanto da singoli individui quanto da gruppi (classi, famiglie, docenti). Lo psicologo scolastico si occupa di seguire il lavoro in rete, dialogando con la scuola e il territorio; opera inoltre in sinergia con tutti gli attori del contesto per promuovere salute e benessere, prevenire e contrastare fenomeni di rischio e sistematizzare buone prassi psicologiche.
Svolge attività di formazione, valutazione, diagnosi, sperimentazione e formulazione cercando di soddisfare gli Standards stabiliti dalla NASP (National Association of School Psychologists) per promuovere otto competenze fondamentali:
1. capacità relazionali e di collaborazione;
2. consapevolezza della diversità e formulazione di servizi sensibili;
3. competenze nell’utilizzo e nell’applicazione delle tecnologie;
4. responsabilità professionale, legale, etica e sociale;
5. capacità basata sui dati di prendere decisioni;
6. capacità di intervenire sull’intero sistema (individui, gruppi, comunità);
7. capacità di promuovere lo sviluppo di attitudini cognitive e accademiche;
8. capacità di promuovere benessere, abilità sociali, salute mentale e competenze di vitale intervento.
 Il ruolo dello psicologo scolastico è quello di intercettare queste situazioni e di sostenere gli studenti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e formazione. Inoltre ha il compito di individuare precocemente eventuali situazioni di devianza, svolgendo un ruolo di supporto ai docenti per la risoluzione delle problematiche dell’età evolutiva e delle eventuali difficoltà relazionali esistenti all’interno della classe e tra docenti e alunni.
 Più nello specifico, alcune delle attività di pertinenza dello psicologo scolastico sono:
* valutazione, diagnosi e supporto delle difficoltà relative alla motivazione, all’apprendimento e alla concentrazione degli alunni;
* valutazione e intervento per problemi relativi alla condotta;
* consulenza per il personale scolastico;
* sportello di ascolto e sostegno psicologico per studenti, genitori e docenti;
* attivazione di percorsi di integrazione scolastica e di lotta alla marginalità sociale;
* prevenzione, valutazione e intervento di peculiari dinamiche sociali e di conflitto (per esempio, bullismo e cyberbullismo).
Un altro aspetto fondamentale nel processo insegnamento-apprendimento è la coerenza formativa, che pertiene agli accordi all’interno del personale docenti. Per poter davvero offrire basi solide in ambito educativo e relazionale e una compattezza di intenti, occorre infatti una condivisione di obiettivi non solo sulla carta, ma soprattutto attraverso atteggiamenti e comportamenti idonei. La solidarietà e la coesione nel gruppo di lavoro sono garanzia di legami sicuri, all’interno dei quali gli alunni possono sentirsi davvero accolti.
Le aule scolastiche sono popolate da studenti tutti differenti, ognuno con le proprie difficoltà e le proprie risorse. Il disagio rimbalza dal ragazzo alla famiglia e viceversa, in un intreccio di emozioni, frustrazioni, delusioni e in particolare in età adolescenziale il supporto di un professionista può risultare risolutivo.
Con il termine disagio giovanile s’intende il malessere in età evolutiva, il non-agio, tipico soprattutto dell’adolescenza. Esso può assumere tante forme diverse, fra cui possiamo annoverare:
• disturbi alimentari: questi disturbi hanno sempre una profonda radice psichica-mentale e non andrebbero mai sottovalutati;
 • abuso di stupefacenti: in genere il disagio giovanile si manifesta già col fumo in tenera età, poi si passa alla cannabis e quindi a sostanze più pesanti;
• autolesionismo: è un termine che indica tutti quei comportamenti che volutamente procurano un dolore e un danno fisico. Non è semplice identificare una causa precisa, ma spesso il comportamento auto-lesivo si presenta come una strategia per gestire la sofferenza psicologica;
• depressione, isolamento sociale e dipendenza dalla tecnologia.
Quando si manifestano queste forme di disagio si va incontro a numerose difficoltà nel dialogo con la famiglia. Proprio in vista di ciò è essenziale un sereno ambiente scolastico e un rapporto professori-alunni che possa facilitare la comunicazione, ancor di più grazie alla presenza di uno psicologo in grado di ascoltare i ragazzi. La scuola non è fatta solo di studenti in crisi, di programmi da seguire e di lezioni tecniche da impartire. Anche gli adulti che la vivono necessitano di un supporto e di un confronto psicologico. Lo psicologo può quindi accogliere le richieste di insegnanti che osservano situazioni critiche o che desiderano un feedback rispetto alla gestione di casi all’interno delle loro classi; al contempo anche per i genitori è utile uno spazio di ascolto, in cui possano esprimere le fatiche del ruolo genitoriale e gettare le basi per la creazione di un rapporto di fiducia con la scuola nella crescita dei propri figli.
Nel febbraio 2020 il mondo intero è stato sconvolto da un’improvvisa e imprevedibile pandemia, che ha provocato una serie di effetti a cascata molto difficili da attenuare e che espongono a conseguenze complesse soprattutto le fasce più giovani e vulnerabili della popolazione.
A distanza di oltre un anno dall’inizio di questa emergenza globale ciò su cui non ci si è forse soffermati abbastanza sono le ripercussioni psicologiche che questo periodo di isolamento sociale può avere comportato nel vissuto e nell’animo dei singoli individui. Infatti la reclusione forzata in casa, la distanza interpersonale, le poche dinamiche inter relazionali e il peso dell’incertezza generale possono adesso colpire duramente l’equilibrio mentale. Secondo i risultati di uno studio realizzato dal dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University, la pandemia COVID-19 ha impattato in maniera significativa sulla sfera psicologica ed emozionale. Queste circostanze ci conducono a uno straniamento di entità preoccupante e, specie tra i più giovani, si rischia di andare incontro a conseguenze gravissime. Tra gli effetti psicologici più evidenti del COVID-19 permane tuttora in molti di noi la paura di essere infettati e ciò può scatenare veri e propri sintomi ossessivo-compulsivi.
Pertanto non si può, oggi più che mai, prescindere dalla presenza di una figura professionale nelle scuole in grado di supportare la comunità scolastica e nello specifico gli studenti, così da favorire benessere nella sfera personale ed emotiva e successo scolastico.