Norme per il riconoscimento e la regolamentazione giuridica delle banche del tempo (BDT)

  • Pubblicato il 16 Marzo 2022
  • da I.I.S. Leonardo da Vinci, Sapri (Salerno)
Norme per il riconoscimento e la regolamentazione giuridica delle banche del tempo (BDT)

ONOREVOLI SENATORI! Il ddl che portiamo alla Vostra attenzione è finalizzato a valorizzare e regolamentare un settore che, orami da decenni integra e, spesso, si sostituisce allo Stato: il c.d. Terzo Settore, e, nella fattispecie, le banche del tempo (bdt), qualificate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, Associazioni di Promozione Sociale.
Nella loro sostanza le banche del tempo sono gruppi di persone che, in ossequio al principio della reciprocità, scambiano fra loro servizi, utilizzando quale unità di conto non la moneta bensì il tempo.
Ispirate ai valori della solidarietà, eguaglianza e dignità umana, assurti nella nostra Carta Costituzionale a principi fondamentali dell’ordinamento, le Banche del tempo nascono alla fine degli anni ’90, ottenendo, nel corso dell’ultimo ventennio, riconoscimenti normativi (tra gli altri la l. 383/2000, che le qualifica quali Associazioni di Promozione sociale costituite al fine di svolgere attività a favore degli associati e non nel rispetto della loro dignità e libertà).
Le associazioni nazionali delle banche del tempo sollecitano da tempo una regolamentazione organica, al fine di garantire la continuità della azione, assicurare forme di finanziamento non basate esclusivamente sul sostegno degli Enti Locali più sensibili, promuovendo tali associazioni quali mezzi per la valorizzazione e la realizzazione della persona e della famiglia.
Nell’attuale momento storico - economico, nel quale le economie occidentali stanno mostrando segni di una grave crisi, forme di associazionismo di tale genere mostrano un valore aggiunto, anche e soprattutto nella prospettiva di un mutamento effettivo e sostanziale di direzione.
La valorizzazione delle persone, che significa esaltare e non mortificare le differenze di ciascuno, trova nelle banche del tempo uno strumento privilegiato ed alternativo per affermare un nuovo modello di economia, a condizione che le banche del tempo non siano considerate delle mere associazioni di persone che, legate da vincoli di amicizia, scambiano tra loro saperi e competenze, ma come parte di un sistema economico, che faccia della solidarietà la sua espressione, della tutela dell’essere umano la sua egida, della equità un principio fondamentale.
È innegabile che in un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla instabilità lavorativa ed economica, dalla precarietà e dalla insicurezza, le banche del tempo, utilmente collocate e coinvolte nella programmazione territoriale, possono diventare uno strumento di promozione delle risorse individuali e di razionalizzazione dell’uso del tempo, che, nella nostra società, è un bene, sempre più limitato nella nostra percezione, nel suo scorrere incessante e nella sua organizzazione.
Non va trascurato che la strategia Europa 2020, finalizzata alla ripresa economica, persegue la crescita “intelligente” attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione, “sostenibile”, attraverso una più efficiente gestione delle risorse e lo sviluppo della competitività, “inclusiva” e solidale, attraverso lo sviluppo della coesione sociale e territoriale e che la suddetta finalità della coesione sociale, è stata obiettivo della programmazione 2014-2020 dell’Unione Europa e delle successive.
Nello specifico col presente ddl si propone la approvazione di una legge che regolamenti e disciplini in modo autonomo ed organico le associazioni note come Banche del Tempo (bdt).
Nel dettaglio il ddl, dopo aver definito le bdt, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, quali associazioni senza scopo di lucro (ART. 1) ed averne individuato le finalità precipue (ART. 2), l’oggetto e le modalità di adesione, precisando che lo scambio non assume la forma di un baratto (ART. 3), viene prevista la regolamentazione giuridica mediante una procedura che assicuri alle banche del tempo il riconoscimento quali persone giuridiche secondo le norme vigenti nel nostro ordinamento per il riconoscimento delle associazioni in generale (ART. 4). La legge prevede la possibilità per le banche del tempo di richiedere il riconoscimento, ottenendo agevolazioni fiscali per l’avvio della procedura e per gli atti successivi nonché esenzioni o riduzioni dal pagamento di tributi locali previsti per lo svolgimento della loro attività. La legge prevede poi l’istituzione di un Albo ad hoc presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito materialmente dalle Regioni: l’iscrizione è obbligatoria solo per le banche che richiedono il riconoscimento alla Prefettura – UTG competente ed ha finalità meramente dichiarativa (ART. 5).
Sono poi indicate, a titolo meramente esemplificativo, alcune categorie di servizi, individuando una specifica previsione di servizi atti alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità quali ruralità e artigianato (ART. 6).
E’ prevista la promozione di forme strutturate di collaborazioni tra amministrazioni locali e Bdt, quali la previsione di accordi di rete che coinvolgono amministrazioni, banche del tempo e altre tipologie di associazioni e operatori, anche al fine di curare la formazione tecnica e professionale, con la previsione di forme di finanziamento mediante la promozione della partecipazione a bandi che finanziano progetti destinati allo svolgimento delle attività ordinarie delle banche del tempo (ART. 7).
Infine è prevista una norma destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della legge (ART. 8).

ART. 1
(DEFINIZIONE)

1.    Ai sensi della presente legge, per Banca del tempo, si intendono, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, associazioni senza scopo di lucro, nelle quali gli associati offrono a favore degli associati stessi o di soggetti esterni prestazioni sotto forma di scambio.
2.    L’unità di conto per la misura dello scambio è costituita dal tempo.

ART. 2
(FINALITA’)

1.    Al fine di armonizzare i tempi per la cura della famiglia, lo svolgimento di attività di lavoro e vita, di promuovere le risorse individuali e razionalizzare l’uso del tempo, le banche del tempo scambiano, tramite i propri associati, prestazioni reciproche.
2.    Il perseguimento delle finalità avviene, mediante l’individuazione da parte della legge, delle attività di interesse generale idonee allo scopo.

ART. 3
(OGGETTO E MODALITA’)

1.    Le banche del tempo mettono a disposizione dei propri associati e/o di terzi saperi e competenze degli associati medesimi.
2.    Ciascun associato sottoscrive, all’atto del conferimento, un contratto col quale offre il proprio sapere, con indicazione del tempo messo a disposizione, in cambio di altra prestazione di qualsiasi natura commisurata all’unità di conto “tempo”.
3.    La prestazione offerta non è un baratto.
4.    L’associato che ha effettuato una prestazione è creditore della banca, che la trascrive in uno specifico conto corrente, nel quale vengono registrati i movimenti a debito e credito dell’associato.

ART. 4
(RICONOSCIMENTO GIURIDICO)

1.    Lo Stato, nell’ambito della potestà legislativa concorrente, definisce i principi fondamentali per il riconoscimento delle banche del tempo.
2.    Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti, in considerazione delle previsioni statutarie, alle disposizioni della presente legge per consentire l’operatività, nei territori di rispettiva competenza, delle Banche del tempo.
3.    Ciascuna associazione, al fine di ottenere la personalità giuridica, produce apposita istanza da depositare presso la Prefettura – U.T.G., in ossequio alle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia di riconoscimento delle persone giuridiche.
4.    La banca del tempo è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro per il riconoscimento nonché per tutti gli atti successivi.
5.    Gli Enti locali riconoscono alle Banche del tempo agevolazioni e riduzioni fiscali sul pagamento delle imposte locali e delle tasse per i servizi concessi dall’Ente locale medesimo.

ART. 5
(ALBO)

1.    È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Albo delle Banche del tempo.
2.    L’albo è suddiviso in due sezioni:
a)    Sezione 1) Banche del tempo dotate di personalità giuridica
b)    Sezione 2) Banche del tempo sprovviste di personalità giuridica
3.    L’iscrizione è obbligatoria per le banche di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo.
4.    La procedura per l’iscrizione è affidata alle Regioni.
5.    L’iscrizione all’Albo ha finalità di pubblicità dichiarativa.

Art. 6
(CATEGORIE DI SERVIZI TIPO)

1.    La banca del tempo offre prestazioni di carattere assistenziale, ludico, culturale, educativo.
2.    I servizi che vengono scambiati a titolo meramente esemplificativo, appartengono allei seguenti categorie:
a)    Manutenzione
b)    Lezioni private
c)    Giardinaggio
d)    Compagnia
e)    Educazione
f)    Animali
g)    Piante
h)    Consulenze varie
i)    Intrattenimento
j)    Cultura e istruzione
k)    Valorizzazione del territorio e delle sue specificità: ruralità, artigianato
l)    Viaggi
m)     Tecnologie

ART. 7
(COLLABORAZIONI E ACCORDI)

1.    Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Regioni favoriscono la stipula di accordi di rete tra banche del tempo, Enti territoriali e altre associazioni presenti sul territorio, anche al fine di programmare attività formative e facilitare la partecipazione delle banche del tempo a percorsi di programmazione e progettazione previsti nell’ambito di fondi pubblici nazionali, regionali ed europei.
2.    Il Governo, di concerto col Ministro per la solidarietà sociale, definisce i criteri per poter accedere a progetti e finanziamenti pubblici, individua i termini per poter presentare le richieste nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e sulla loro ricaduta in attuazione delle finalità di cui all’art.1 comma 1 della presente legge.
3.    Gli Enti Locali territoriali, in ossequio al principio di sussidiarietà, promuovono azioni e processi atti a favorire lo sviluppo di specifici patti territoriali con le associazioni presenti sul territorio, incluse le banche del tempo.
4.    I Comuni espletano le funzioni di analisi del territorio e identificano le priorità di intervento, pubblicando annualmente i risultati.
5.    Gli Uffici preposti ai Servizi Sociali presso i Comuni realizzano e diffondono documentazione informativa sull’attività delle banche del tempo presenti sul territorio e favoriscono l’interlocuzione con referenti istituzionali a livello locale e regionale.
6.    Le Regioni garantiscono lo scambio di conoscenze ed esperienze mediante la pubblicizzazione delle diverse realtà presenti sul territorio e delle relative attività al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta.

ART. 8
(COPERTURA FINANZIARIA)


1.    Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, previsto e disciplinato dall’art. 20 L. 328/2000, sulla base della ripartizione operata annualmente dal Ministro per la solidarietà sociale, detratta la quota riservata ex art. 15 L. 328/2000.

 

il 26/03/2022
C. G. - Sapri
ha proposto il seguente emendamento:
3.1

All'art. 3 comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Le competenze offerte sono certificate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Approvato
  • Voti totali: 47
  • Favorevoli: 47
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 26/03/2022
G. I. - Sapri
ha proposto il seguente emendamento:
3.2

All'art. 3 comma 4 sostituire alle parole "uno specifico conto corrente", le seguenti:

un conto corrente a lui intestato
Approvato
  • Voti totali: 46
  • Favorevoli: 41
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 0
il 29/03/2022
E. R. - Sapri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Aggiungere All’articolo 1 comma 2 dopo “ dal tempo”, l’unità di misura costituita dall’ora con le sue frazioni e multipli.
Approvato
  • Voti totali: 47
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 18
  • Astenuti: 3
il 29/03/2022
P. S. - sapri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
all’art. 2 comma 1, dopo “reciproche” aggiungere :
il valore dell’unità di conto (tempo) rimane invariato a prescindere dal tipo di prestazione offerta .
Approvato
  • Voti totali: 46
  • Favorevoli: 37
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 6
il 30/03/2022
C. C. - Sapri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Art. 5 aggiungere il seguente comma 6: “Gli enti locali interessati per territorio possono erogare un contributo per i costi di costruzione della banca del tempo e devolvere una sede gratuita per lo svolgimento delle sue attività.”
Approvato
  • Voti totali: 46
  • Favorevoli: 36
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 3
il 02/04/2022
G. P. - Sapri
ha proposto il seguente emendamento:
8.1

All'art. 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis: Le banche del tempo, in collaborazione con gli Enti locali, promuovono iniziative di promozione della loro attività, finalizzate ad ottenere, dalle imprese operanti sul territorio, fondi sotto forma di erogazioni liberali fiscalmente deducibili.
Approvato
  • Voti totali: 46
  • Favorevoli: 43
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2

ONOREVOLI SENATORI! Il ddl che portiamo alla Vostra attenzione è finalizzato a valorizzare e regolamentare un settore che, orami da decenni integra e, spesso, si sostituisce allo Stato: il c.d. Terzo Settore, e, nella fattispecie, le banche del tempo (bdt), qualificate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, Associazioni di Promozione Sociale.
Nella loro sostanza le banche del tempo sono gruppi di persone che, in ossequio al principio della reciprocità, scambiano fra loro servizi, utilizzando quale unità di conto non la moneta bensì il tempo.
Ispirate ai valori della solidarietà, eguaglianza e dignità umana, assurti nella nostra Carta Costituzionale a principi fondamentali dell’ordinamento, le Banche del tempo nascono alla fine degli anni ’90, ottenendo, nel corso dell’ultimo ventennio, riconoscimenti normativi (tra gli altri la l. 383/2000, che le qualifica quali Associazioni di Promozione sociale costituite al fine di svolgere attività a favore degli associati e non nel rispetto della loro dignità e libertà).
Le associazioni nazionali delle banche del tempo sollecitano da tempo una regolamentazione organica, al fine di garantire la continuità della azione, assicurare forme di finanziamento non basate esclusivamente sul sostegno degli Enti Locali più sensibili, promuovendo tali associazioni quali mezzi per la valorizzazione e la realizzazione della persona e della famiglia.
Nell’attuale momento storico - economico, nel quale le economie occidentali stanno mostrando segni di una grave crisi, forme di associazionismo di tale genere mostrano un valore aggiunto, anche e soprattutto nella prospettiva di un mutamento effettivo e sostanziale di direzione.
La valorizzazione delle persone, che significa esaltare e non mortificare le differenze di ciascuno, trova nelle banche del tempo uno strumento privilegiato ed alternativo per affermare un nuovo modello di economia, a condizione che le banche del tempo non siano considerate delle mere associazioni di persone che, legate da vincoli di amicizia, scambiano tra loro saperi e competenze, ma come parte di un sistema economico, che faccia della solidarietà la sua espressione, della tutela dell’essere umano la sua egida, della equità un principio fondamentale.
È innegabile che in un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla instabilità lavorativa ed economica, dalla precarietà e dalla insicurezza, le banche del tempo, utilmente collocate e coinvolte nella programmazione territoriale, possono diventare uno strumento di promozione delle risorse individuali e di razionalizzazione dell’uso del tempo, che, nella nostra società, è un bene, sempre più limitato nella nostra percezione, nel suo scorrere incessante e nella sua organizzazione.
Non va trascurato che la strategia Europa 2020, finalizzata alla ripresa economica, persegue la crescita “intelligente” attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione, “sostenibile”, attraverso una più efficiente gestione delle risorse e lo sviluppo della competitività, “inclusiva” e solidale, attraverso lo sviluppo della coesione sociale e territoriale e che la suddetta finalità della coesione sociale, è stata obiettivo della programmazione 2014-2020 dell’Unione Europa e delle successive.
Nello specifico col presente ddl si propone la approvazione di una legge che regolamenti e disciplini in modo autonomo ed organico le associazioni note come Banche del Tempo (bdt).
Nel dettaglio il ddl, dopo aver definito le bdt, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, quali associazioni senza scopo di lucro (ART. 1) ed averne individuato le finalità precipue (ART. 2), l’oggetto e le modalità di adesione, precisando che lo scambio non assume la forma di un baratto (ART. 3), viene prevista la regolamentazione giuridica mediante una procedura che assicuri alle banche del tempo il riconoscimento quali persone giuridiche secondo le norme vigenti nel nostro ordinamento per il riconoscimento delle associazioni in generale (ART. 4). La legge prevede la possibilità per le banche del tempo di richiedere il riconoscimento, ottenendo agevolazioni fiscali per l’avvio della procedura e per gli atti successivi nonché esenzioni o riduzioni dal pagamento di tributi locali previsti per lo svolgimento della loro attività. La legge prevede poi l’istituzione di un Albo ad hoc presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito materialmente dalle Regioni: l’iscrizione è obbligatoria solo per le banche che richiedono il riconoscimento alla Prefettura – UTG competente ed ha finalità meramente dichiarativa (ART. 5).
Sono poi indicate, a titolo meramente esemplificativo, alcune categorie di servizi, individuando una specifica previsione di servizi atti alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità quali ruralità e artigianato (ART. 6).
E’ prevista la promozione di forme strutturate di collaborazioni tra amministrazioni locali e Bdt, quali la previsione di accordi di rete che coinvolgono amministrazioni, banche del tempo e altre tipologie di associazioni e operatori, anche al fine di curare la formazione tecnica e professionale, con la previsione di forme di finanziamento mediante la promozione della partecipazione a bandi che finanziano progetti destinati allo svolgimento delle attività ordinarie delle banche del tempo (ART. 7).
Infine è prevista una norma destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della legge (ART. 8).

ART. 1
(DEFINIZIONE)

1.    Ai sensi della presente legge, per Banca del tempo, si intendono, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, associazioni senza scopo di lucro, nelle quali gli associati offrono a favore degli associati stessi o di soggetti esterni prestazioni sotto forma di scambio.
2.    L’unità di conto per la misura dello scambio è costituita dal tempo, l’unità di misura costituita dall’ora con le sue frazioni e multipli.


ART. 2
(FINALITA’)

1.    Al fine di armonizzare i tempi per la cura della famiglia, lo svolgimento di attività di lavoro e vita, di promuovere le risorse individuali e razionalizzare l’uso del tempo, le banche del tempo scambiano, tramite i propri associati, prestazioni reciproche; il valore dell’unità di conto (tempo) rimane invariato a prescindere dal tipo di prestazione offerta.
2.    Il perseguimento delle finalità avviene, mediante l’individuazione da parte della legge, delle attività di interesse generale idonee allo scopo.


ART. 3
(OGGETTO E MODALITA’)

1.    Le banche del tempo mettono a disposizione dei propri associati e/o di terzi saperi e competenze degli associati medesimi; le competenze offerte sono certificate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
2.    Ciascun associato sottoscrive, all’atto del conferimento, un contratto col quale offre il proprio sapere, con indicazione del tempo messo a disposizione, in cambio di altra prestazione di qualsiasi natura commisurata all’unità di conto “tempo”.
3.    La prestazione offerta non è un baratto.
4.    L’associato che ha effettuato una prestazione è creditore della banca, che la trascrive in un conto corrente a lui intestato, nel quale vengono registrati i movimenti a debito e credito dell’associato.

Identico

ART. 5
(ALBO)

1.    È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Albo delle Banche del tempo.
2.    L’albo è suddiviso in due sezioni:
a)    Sezione 1) Banche del tempo dotate di personalità giuridica
b)    Sezione 2) Banche del tempo sprovviste di personalità giuridica
3.    L’iscrizione è obbligatoria per le banche di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo.
4.    La procedura per l’iscrizione è affidata alle Regioni.
5.    L’iscrizione all’Albo ha finalità di pubblicità dichiarativa.
6.    Gli enti locali interessati per territorio possono erogare un contributo per i costi di costruzione della banca del tempo e devolvere una sede gratuita per lo svolgimento delle sue attività.

Identico

Identico

ART. 8
(COPERTURA FINANZIARIA)
1.    Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, previsto e disciplinato dall’art. 20 L. 328/2000, sulla base della ripartizione operata annualmente dal Ministro per la solidarietà sociale, detratta la quota riservata ex art. 15 L. 328/2000.
1-bis: Le banche del tempo, in collaborazione con gli Enti locali, promuovono iniziative di promozione della loro attività, finalizzate ad ottenere, dalle imprese operanti sul territorio, fondi sotto forma di erogazioni liberali fiscalmente deducibili.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce il ddl in oggetto si compone di diversi interventi legislativi, quali la legge quadro sul volontariato L. n. 266 dell'11 agosto 1991, L. n. 53 del 8 marzo 2000 “Disciplina sul sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e la L. 383 del 27 dicembre 2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale”.

L'importanza sociale dell'istituto delle Banche del Tempo, tuttavia, comporta la necessità di una regolamentazione organica dello stesso, che superi la frammentarietà e la genericità dei vari interventi normativi intercorsi sino ad oggi.
La crescita esponenziale del Terzo Settore, unitamente alle mutate esigenze sociali del post pandemia, rendono ancora più urgente un intervento legislativo che vada a disciplinare in maniera organica l'istituto delle Banche del Tempo, affinché ne vengano utilizzate al meglio le potenzialità, nell'ottica del rispetto e dell'applicazione concreta dei principi costituzionali della solidarietà, dell'uguaglianza e della dignità umana, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
PREMESSO CHE
La legge quadro sul volontariato definisce le finalità, le attività e l'organizzazione del volontariato e chiaramente le banche del tempo devono inserirsi in tale disciplina. Nondimeno le peculiarità di tale istituto, imperniato sul rapporto debito credito, richiedono una disciplina ad hoc, per regolare le attività delle banche del tempo che sono anch’esse libere organizzazioni tra persone che si strutturano scambiandosi tempo per aiutarsi nelle necessità giornaliere. Chi aderisce specifica quali attività o servizi preferisce svolgere e crea un proprio conto corrente, come in una banca dove al posto degli euro, si depositano ore.
Una svolta significativa per lo sviluppo dell'istituto in esame si è avuta con la legge n. 53 del 2000, che ha chiaramente affermato la “promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale”. Il tempo viene riconosciuto come entità specifica, strumento da utilizzare per attuare gli scopi di solidarietà e uguaglianza per un maggiore equilibrio all'interno della società.
Gli articoli 27 e 28 testualmente affermano:
Art. 27
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2.  Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
“1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Vediamo come gli articoli che precedono promuovono un equilibrio fra i tempi di lavoro, di cura e di formazione e possiamo chiaramente collegarci alla nostra proposta di legge avente come oggetto le Banche del tempo.
In tal senso l’articolo 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, intendendo l’associazionismo come una forma di libertà personale e strumento di sviluppo per l’intera collettività.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Secondo la l 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’art. 4 rubricato “Risorse economiche” individua quali fonti privilegiate da cui trarre le risorse per il loro funzionamento per le Associazioni di Promozione Sociale essenzialmente quote e contributi degli associati, forme di liberalità provenienti da donazioni, eredità e legati ed in generale da fonti di carattere volontario anche da parte degli Enti locali e comunque forme di autofinanziamento (lotterie, iniziative promozionali, sottoscrizioni anche a premi).
Delle Associazioni di Promozione sociale, si sono occupate alcune leggi regionali, come la L. R. Piemonte n. 1/2004 e la L.R. Piemonte n. 7/2006 che istituisce il Registro Regionale delle ASP, quale condizione per accedere ai benefici di cui alla L. 383/2000, prevedendo la facoltà della Regione di finanziare le stesse.
Fanno parte delle associazioni di promozione sociale le Banche del Tempo. Esse sono organizzazioni che promuovono lo scambio gratuito di tempo tra gli iscritti. Ciascuno dei soci mette a disposizione qualche ora del proprio tempo da dare a un altro socio, svolgendo una certa attività, in base alle proprie competenze.

 

Approfondimento tematico

La ricerca e la promozione di un equilibrio fra i tempi di lavoro, di cura e di formazione della persona e della famiglia, nell’ottica della valorizzazione dell’essere umano, come singolo e nelle formazioni sociali nelle quali esprime e si forma la propria personalità, al fine di esaltare la individualità di ciascuno, trova nella nostra proposta di legge, avente come oggetto, le Banche del tempo, un mezzo privilegiato.
Ispirate ai valori della solidarietà, eguaglianza e dignità umana, assurti nella nostra Carta Costituzionale a principi fondamentali dell’ordinamento, le Banche del tempo nascono alla fine degli anni ’90, ottenendo, nel corso dell’ultimo ventennio, riconoscimenti normativi (tra gli altri la l. 383/2000, che le qualifica quali Associazioni di Promozione sociale costituite al fine di svolgere attività a favore degli associati e non nel rispetto della loro dignità e libertà), ma non una regolamentazione organica.
I benefici di una disciplina di settore delle Banche del Tempo sono molteplici in quanto il tempo è una grande risorsa che non va data per scontata, ma, fino ad oggi, la presenza di queste forme di associazionismo è stata lasciata esclusivamente alla discrezionalità degli Enti locali: è, pertanto, obiettivo importante istituire un Albo ad hoc, promuovere forme strutturate di collaborazioni tra amministrazioni locali e Banche del tempo e soprattutto delineare una regolamentazione organica su tutto il territorio nazionale che consenta di superare, per quanto possibile, i particolarismi regionali e locali, pur nel rispetto delle diverse esigenze e quindi dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.
La promozione delle Bdt restituisce al tempo la sua vera dimensione, ricreando il senso di appartenenza alla comunità, favorendo una nuova dimensione delle relazioni umane in cui, ciascuno e tutti, possiamo sentirci parte di un insieme fondato sul valore della solidarietà, del rispetto, della dignità e della reciprocità in vista del benessere individuale e collettivo.
Agevolare i lavoratori e le lavoratrici, con famiglia e non, utilizzando questo servizio che permette di effettuare transazioni il cui contenuto è il tempo, è un grandissimo vantaggio.
Il grado di civiltà di un popolo è dato non solo dal suo sviluppo economico, ma dalla qualità del suo tempo libero, che ne determina anche il benessere. In tal senso l’articolo 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, intendendo l’associazionismo come una forma di libertà personale e strumento di sviluppo per l’intera collettività.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Secondo la l 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Fanno parte delle associazioni di promozione sociale le Banche del Tempo. Esse sono organizzazioni che promuovono lo scambio gratuito di tempo tra gli iscritti. Ciascuno dei soci mette a disposizione qualche ora del proprio tempo da dare a un altro socio, svolgendo una certa attività, in base alle proprie competenze.
Tra gli obiettivi della Banca del tempo, oltre a essere una “libera associazione tra persone che si auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane” c’è anche quella della diffusione e coinvolgimento culturale, costruendo così modalità collaborative e di socializzazione senza necessariamente ci debba essere lo scambio di denaro.
Gli spazi applicativi delle Banche del tempo sono pressoché sconfinati, come dimostrato in nuce dal legislatore, in quanto la loro versatilità ne consente l’utilizzo anche da parte dei lavoratori per la loro formazione, dal mondo della cultura come scambio di conoscenze e abilità e ancora come forma di sviluppo della ruralità e della cultura contadina, con lo scambio di saperi e attrezzature.
Del resto la promozione della cultura e dello sviluppo scientifico, principi fondamentali della nostra civiltà di cui all’articolo 9 della Costituzione non possono prescindere dalla condivisione e dal corretto contingentamento della risorsa tempo.