Disposizioni in materia di tutela dei minori, figli di vittime di femminicidio

  • Pubblicato il 17 Marzo 2022
  • da Liceo R. Piria, Rosarno (Reggio Calabria)
Disposizioni in materia di tutela dei minori, figli di vittime di femminicidio

Onorevoli Senatori! Con il presente disegno di legge si intendono individuare le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio. Con il termine “femminicidio o feminicidio” si rimanda all’uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale.
La parola deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano, ma è entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Nell'ordinamento penale italiano il termine ha fatto per la prima volta comparsa nel 2013, con il decreto legge n.93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio. Ed infine, nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in Italia, è stato approvata la legge sul Codice Rosso, che mira a velocizzare le procedure di protezione delle donne in caso abbiano presentato denuncia alle autorità competenti.
Con il presente provvedimento si intende attuare delle azioni atte a soffermarsi sulle modalità per cui una donna vittima di violenza domestica, spesso silenziosa, ottiene l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati per il marito o compagno, perché la legge prevede che a disporre di questo provvedimento siano solo quei casi in cui il reato è colto in flagrante, il che implica che una donna che trova il coraggio di denunciare una violenza anche solo una settimana dopo l'accaduto, oppure le vittime di violenza psicologica che non hanno prove tangibili, non ottengono questo diritto. Il tutto ricade non solo sulle donne costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore ma anche sui figli che vivono in un ambiente violento e pauroso. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare.
In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: la violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.

Secondariamente focalizzare l’attenzione su come la legge sull'allontanamento viene messa in atto, si sente spesso che questa norma viene violata, oggi con tutte le nuove tecnologie bisognerebbe adottare dei provvedimenti che permettono di evitare tali situazioni.
E’ necessario, altresì, considerare i beneficiari del reddito per le donne: è esclusivo delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalla regione, questo porta a non comprendere nell’aiuto tutte quelle donne che o senza servizio, perché nel proprio territorio non esistono strutture del genere o perché preferiscono un altro tipo di sostegno che non è riconosciuto, a danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli.
Spesso la donna vittima di violenza è sola ed emarginata socialmente, altre volte è attiva in pieno contesto sociale, ma sola tra le mura domestiche e i figli si sentono smarriti e non sanno come agire a tutela propria e della madre. Occorre, pertanto, avviare un percorso di ascolto specializzato nelle scuole culminante nelle superiori: è un modo per monitorare eventuali casi e far maturare nei figli e di conseguenza nelle madri, che non sono soli, ma esiste una rete di supporto, aiuto e tutela.
Onorevoli Senatori, si evidenzia, infine, come il provvedimento de quo non è solo un atto formale ma, assume carattere di sensibilizzazione tra le giovani generazioni e la comunità sociale e si configura come atto che pone in primo piano i diritti umani.
Per i motivi illustrati è auspicabile l’approvazione del presente disegno di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge individua le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio.


Art. 2
(Definizione)

Ai fini della presente legge si intende per:
“femminicidio o feminicidio”  l’uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Il termine deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano,  entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Femminicidio è inteso quale negazione della soggettività femminile.

Art. 3
(Campo di applicazione)

Fatti salvi i contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77., la presente legge si applica nel campo della tutela dei minori di donne vittime di violenza domestica, spesso silenziosa, costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore i cui figli vivono un ambiente violento e di costante pericolo. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare. La violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.

Art. 4
(Misure di allontanamento)

All’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, lettera e si inserisce:
è istituito l’utilizzo del braccialetto elettronico per l’allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati per il marito o compagno.
1. L’allontanamento prescinde dal reato colto in flagrante;
2.  esso vige dal momento della denuncia da parte della donna vittima di femminicidio;
3. garantisce tutela per i figli.

Art. 5
(Centri di monitoraggio e ascolto)

E’ attivato un percorso di ascolto psicologico, tramite l’istituzione di una task force specializzata, a sostegno dei figli delle vittime di femminicidio, senza distinzione di età, ceto sociale, culturale, etnica o professionale.
1. Il percorso per i minori è attivato presso gli istituti scolastici ed è attivo fino al compimento della maggiore età;
2. Il percorso di cui al comma 1 si implementa con il monitoraggio finalizzato all’acquisizione della consapevolezza del supporto, dell’aiuto e della tutela;
3. la task force intercetta le situazioni a rischio ed interviene anche a fianco delle donne;
4. alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica e abitativa.

Art.6
Reddito per le donne

E’ garantito un reddito mensile o annuo a tutte le donne vittime di femminicidio e non soltanto a quelle seguite dai centri antiviolenza riconosciuti. La mancanza di tale reddito costituisce un danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli. Il reddito contribuisce al processo di empowerment delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite.

Art. 7
(Famiglie affidatarie)

In caso di decesso di entrambi i genitori è’istituito un servizio di sostegno economico in favore dell’orfano e/o degli affidatari.

È previsto l’affidamento temporaneo del minore ai parenti della vittima, entro il quarto grado. Il minore  è affidato a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto solo nel caso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e violenza contro i minori.


Art.8

(Disposizioni finanziarie)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono all’attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.9
(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

il 02/04/2022
M. D. - Agugliano
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente: Nel caso in cui non vengano rispettate le misure di allontanamento, il soggetto non solo sarà costretto ad una pena che dovrà essere scontata in carcere, ma sarà obbligato anche al pagamento di una somma di denaro stabilita dal Tribunale.
Respinto
  • Voti totali: 29
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 13
  • Astenuti: 4
il 03/04/2022
G. G. - rosarno
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento:

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente: "il gruppo multidisciplinare, individuate le situazioni di rischio, per le donne e i figli, le segnala alle competenti autorità per i provvedimenti necessari."
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 31
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 04/04/2022
R. R. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 5.1

All'articolo 5 sostituire il periodo "una task force specializzata, a sostegno dei figli delle vittime di femminicidio, senza distinzione di età, ceto sociale, culturale, etnica o professionale" con
"un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da esperti di violenza assistita che lavorano in sinergia con gli uffici dei servizi sociali degli ATO territoriali che elaborano percorsi individuali volti a rimediare ai danni emotivi e mentali e al recupero delle capacità relazionali. Nell'ottica del ruolo educativo delle scuole si attuano percorsi ad hoc volti alla prevenzione dei reati di femminicidio e violenza assistita anche in assenza di segnalazioni di casi presenti all'interno dell'ambiente scolastico".
Approvato
  • Voti totali: 33
  • Favorevoli: 32
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 04/04/2022
R. C. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 5.2

All'articolo 5, dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis. Per quanto indicato al comma 4, sono all' uopo istituite apposite fondazioni ad amministrazione regionale e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione."
Approvato
  • Voti totali: 33
  • Favorevoli: 33
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 04/04/2022
A. P. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1

All'articolo 4 dopo la parola "frequentati" inserire le seguenti "dalla donna e/o dai figli"
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 29
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 04/04/2022
P. R. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.2

All'articolo 4, comma 2, in fine, eliminare il punto fermo e aggiungere le seguenti parole:

"e in caso di gravi reiterazioni senza ulteriore denuncia della vittima;"
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 31
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 04/04/2022
T. C. - Rosarno
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1

All'articolo 3, sostituire "legge 27 giugno 2013, n. 77.," "con legge 27 giugno 2013, n. 77," eliminando il punto fermo dopo "77"
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 27
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 4
il 04/04/2022
D. M. - Rosarno RC
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.3

All'articolo 4, comma 3, dopo la parola "figli" inserire "e le figlie delle donne vittime di femmincidio."
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 30
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 04/04/2022
D. S. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 7.1
All'articolo 7, dopo la parola "genitori" sostituire: "è’istituito" con "è istituito".
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 30
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 04/04/2022
A. P. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 7.2

All'articolo 7, inserire il seguente comma:
"1. E' data facoltà ai figli di mutare il proprio cognome con procedure semplificate se il genitore è stato condannato per femminicidio".
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 32
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! Con il presente disegno di legge si intendono individuare le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio. Con il termine “femminicidio o feminicidio” si rimanda all’uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale.
La parola deriva dallo spagnolo femminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano, ma è entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Nell'ordinamento penale italiano il termine ha fatto per la prima volta comparsa nel 2013, con il decreto legge n.93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio. Ed infine, nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in Italia, è stata approvata la legge sul Codice Rosso, che mira a velocizzare le procedure di protezione delle donne in caso abbiano presentato denuncia alle autorità competenti.
Con il presente provvedimento si intende attuare delle azioni atte a soffermarsi sulle modalità per cui una donna vittima di violenza domestica, spesso silenziosa, ottiene l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati per il marito o compagno, perché la legge prevede che a disporre di questo provvedimento siano solo quei casi in cui il reato è colto in flagrante, il che implica che una donna che trova il coraggio di denunciare una violenza anche solo una settimana dopo l'accaduto, oppure le vittime di violenza psicologica che non hanno prove tangibili, non ottengono questo diritto. Il tutto ricade non solo sulle donne costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore ma anche sui figli che vivono in un ambiente violento e pauroso. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare.
In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: la violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.
Secondariamente focalizzare l’attenzione su come la legge sull'allontanamento viene messa in atto, si sente spesso che questa norma viene violata, oggi con tutte le nuove tecnologie bisognerebbe adottare dei provvedimenti che permettono di evitare tali situazioni.
E’ necessario, altresì, considerare i beneficiari del reddito per le donne: è esclusivo delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalla regione, questo porta a non comprendere nell’aiuto tutte quelle donne che o senza servizio, perché nel proprio territorio non esistono strutture del genere o perché preferiscono un altro tipo di sostegno che non è riconosciuto, a danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli.
Spesso la donna vittima di violenza è sola ed emarginata socialmente, altre volte è attiva in pieno contesto sociale, ma sola tra le mura domestiche e i figli si sentono smarriti e non sanno come agire a tutela propria e della madre. Occorre, pertanto, avviare un percorso di ascolto specializzato nelle scuole culminante nelle superiori: è un modo per monitorare eventuali casi e far maturare nei figli e di conseguenza nelle madri, che non sono soli, ma esiste una rete di supporto, aiuto e tutela.
Onorevoli Senatori, si evidenzia, infine, come il provvedimento de quo non è solo un atto formale ma, assume carattere di sensibilizzazione tra le giovani generazioni e la comunità sociale e si configura come atto che pone in primo piano i diritti umani.
Per i motivi illustrati è auspicabile l’approvazione del presente disegno di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge individua le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio.


Art. 2
(Definizione)

Ai fini della presente legge si intende per:
"femminicidio o feminicidio" l'uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Il termine deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano, entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Femminicidio è inteso quale negazione della soggettività femminile.


Art. 3
(Campo di applicazione)

Fatti salvi i contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, la presente legge si applica nel campo della tutela dei minori di donne vittime di violenza domestica, spesso silenziosa, costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore i cui figli vivono un ambiente violento e di costante pericolo. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi "orfani speciali" impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare. La violenza o nel peggiore dei casi l'omicidio di un genitore da parte dell'altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.


Art. 4
(Misure di allontanamento)

All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, lettera e si inserisce:
 
è istituito l'utilizzo del braccialetto elettronico per l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e/o dai figli, per il marito o compagno.
1.    L'allontanamento prescinde dal reato colto in flagrante;
2.    esso vige dal momento della denuncia da parte della donna vittima di femminicidio e in caso di gravi reiterazioni senza ulteriore denuncia della vittima;
3.    garantisce tutela per i figli e le figlie delle donne vittime di femminicidio.


Art. 5
(Centri di monitoraggio e ascolto)

E' attivato un percorso di ascolto psicologico, tramite l'istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da esperti di violenza assistita che lavorano in sinergia con gli uffici dei servizi sociali degli ATO territoriali che elaborano percorsi individuali volti a rimediare ai danni emotivi e mentali e al recupero delle capacità relazionali. Nell'ottica del ruolo educativo delle scuole si attuano percorsi ad hoc volti alla prevenzione dei reati di femminicidio e violenza assistita anche in assenza di segnalazioni di casi presenti all'interno dell'ambiente scolastico.
1.    Il percorso per i minori è attivato presso gli istituti scolastici ed è attivo fino al compimento della maggiore età;
2.    il percorso di cui al comma 1 si implementa con il monitoraggio finalizzato all'acquisizione della consapevolezza del supporto, dell'aiuto e della tutela;
3.    il gruppo multidisciplinare, individuate le situazioni di rischio, per le donne e i figli, le segnala alle competenti autorità per i provvedimenti necessari;
4.    alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica e abitativa;
4-bis. Per quanto indicato al comma 4, sono all'uopo istituite apposite fondazioni ad amministrazione regionale e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.


Art.6
Reddito per le donne soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli. Il reddito contribuisce al processo di empowerment delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite.


Art. 7
(Famiglie affidatarie)

In caso di decesso di entrambi i genitori è istituito un servizio di sostegno economico in favore dell'orfano e/o degli affidatari.
E' previsto l'affidamento temporaneo del minore ai parenti della vittima, entro il quarto grado. Il minore è affidato a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto solo nel caso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e violenza contro i minori.
1. E' data facoltà ai figli di mutare il proprio cognome con procedure semplificate se il genitore è stato condannato per femminicidio.


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art.9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

1.    Legge sul femminicidio
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Nella prima parte di inquadramento generale del fenomeno vengono analizzati i profili giuridici, criminologici e antropologici che sorreggono le nozioni di violenza di genere e di femminicidio. La c. d. violenza di genere racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso tipo (omicidio, maltrattamenti, stalking, percosse, lesioni), accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. Quanto al femminicidio, che fa proprio (o contiene in sé) il concetto culturale di violenza di genere, è un'espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell'autore. La seconda parte del lavoro si indirizza più specificamente a chiarire significato e contesti del rapporto fra violenza di genere e diritto penale. Il tema offre spunti di riflessione sulla questione se introdurre all'interno del nostro ordinamento, in aggiunta a quello letteralmente e politicamente "neutro" di omicidio, un reato ad hoc di femminicidio (o femicidio), come omicidio di donne da parte di uomini "perché donne", dunque in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto. (Cit. Diritto Penale Contemporaneo)
2.    Codice Rosso (Legge 69/2019), entrato in vigore da poco, di ampissima portata sia nel codice penale che in quello procedurale, il quale ha inasprito le pene e creato nuove fattispecie di reato (revenge porn su tutti). Ha introdotto nuove fattispecie di reato e predisponendo dei binari processuali speciali per contrastare in modo più efficace il fenomeno della violenza di genere. L’escalation di episodi di violenza di genere ha obbligato il Legislatore italiano e le forze politiche a predisporre strumenti volti ad arginare uno scenario drammatico, divenuto nel nostro sistema penale una “vera e propria emergenza nazionale” (Codice Rosso, Giuffré Francis Lefebvre).

3.    legge n. 77 del 2013 lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europea l’11 maggio 2014 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 (convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica).

4.    DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

I disegni di legge:

1.    DDL – misure penali e di procedura penale.
Il testo approvato dal Governo lo scorso 3 dicembre contiene misure di protezione e prevenzione contro la violenza sulle donne con particolare attenzione all’ambito domestico e delle relazioni di convivenza, alla vulnerabilità delle vittime e agli specifici rischi di reiterazione e multi lesività. Il testo propone modifiche del codice penale, di procedura penale e delle leggi antimafia e misure di prevenzione. L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle vittime sin dal primo momento della denuncia.
In questo caso l’approfondimento del disegno verte sul percorso penale di tutela della donna, un punto di partenza che necessita un ulteriore approfondimento circa la tutela economica e il percorso di prevenzione che vanno al di là del dettato normativo penale. In questo disegno di legge si nota l’aderenza al nostro disegno di legge sull’uso del Braccialetto elettronico. Un percorso quindi che si interseca e si compensa nell’esigenza di sostenere entrambi i disegni di legge.

 

Approfondimento tematico

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