Disposizioni contro la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

  • Pubblicato il 17 Marzo 2022
  • da ISS Vittorio Emanuele II, Napoli
Disposizioni contro la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che viene presentato intende apporre delle modifiche alla legge n.205/1993. In data 27 ottobre 2021 il Senato ha bocciato il DDL Zan, facendo cadere nello sconforto moltissimi cittadini che, come noi, avvertono la necessità di tutelare tutte le categorie di persone considerate “diverse” nella società, in quanto avrebbe tutelato gli omosessuali e i disabili, punendo le manifestazioni d'odio e i crimini contro questi ultimi. Intendiamo presentare una modifica alla legge n.205/1993 (legge Mancino), un provvedimento che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi. Infatti dal 1993, la società è cambiata ed è forte l’esigenza di adeguare la normativa. Quindi, di comune accordo, sentiamo la necessità di proporre un disegno di legge che tuteli dalle discriminazioni determinate minoranze come omosessuali, transessuali e disabili, che al giorno d'oggi sono oggetto di continui soprusi e ingiustizie; infatti, basta leggere fatti di cronaca ormai frequentissimi che riguardano persone discriminate e oggetto di violenze fisiche e verbali per la “diversità” derivante dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. La nostra idea è quella di aggiungere articoli nella Legge Mancino che prevedano sanzioni e condanne anche per chi commette discriminazioni di genere e chi non rispetta come dovrebbe i disabili. La legge Mancino, in effetti, già prevede delle pene per chi commette qualsiasi tipo di discriminazione, ma secondo il nostro parere, i comportamenti omotransfobici, e in generale i comportamenti che discriminano una persona per la propria sessualità, dovrebbero essere visti come fattispecie di reato con annesse aggravanti. La nostra generazione è molto sensibile a questi temi e, per tale motivo vogliamo lottare per l’uguaglianza e il rispetto affinché nessuno si senta escluso, inferiore, o sbagliato nella società. Per noi è indispensabile che nel nostro ordinamento venga introdotta una legge su questo argomento, per fare in modo che nel nostro paese tutti si sentano tutelati al massimo e nessuno si senta escluso.
Lo Stato per noi, è lo Stato della integrazione e dell’inclusione, e, tale principio è stato così importante per i nostri Padri Costituenti, da essere tra i primi articoli della Costituzione (art.3). È anche l’Europa che ci chiede di adottare un tale provvedimento: abbiamo raggiunto l'obiettivo delle unioni civili nel 2016 dando la possibilità alle coppie omosessuali di potersi considerare una famiglia, ma siamo ancora arretrati dal punto di vista delle discriminazioni nei loro riguardi. Lo Stato deve fare in modo che il principio sostanziale contenuto nel secondo comma dell'Art. 3 della Costituzione venga realizzato nella vita di tutti i giorni. L’omicidio è un reato presente nel codice penale, ma nel 2013 è stata approvata la legge sul femminicidio che inasprisce le pene per chi toglie la vita alla propria moglie, fidanzata o compagna. Come è stata approvata la legge sul femminicidio, così c'è la necessità di introdurre una legge sull'omotransfobia: che a nessuno venga vietato un posto di lavoro o un tetto sulla testa per la propria identità sessuale! Ed è proprio per questo che, a dispetto della bocciatura in Senato, noi vogliamo fortemente inserire questa legge di civiltà, in quanto cittadini italiani e dell’Unione Europea.

Art. 1.

Discriminazione, odio o violenza basata su motivi di razza, etnici, nazionali, di religione, di sesso, di genere, orientamento sessuale e disabilità

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), come sostituito dall’art.3 della legge 25 giugno 1993 n.205  viene sostituito dal seguente:
Art.3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità .
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Inizio pagina
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.


Art. 2
Circostanza aggravante

2. L'articolo 3 della legge 25 giugno 1993 n.205 viene sostituito dal seguente:
Articolo 3 (Circostanza aggravante) 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Art.3
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione
a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

3. L’art.604 bis del codice penale viene sostituito dal seguente:
Articolo 604 bis 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art.4
Circostanza aggravante

4. L’art.604 ter del codice penale viene sostituito dal seguente:
Art. 604 ter 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art.5
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

5. Il presente articolo viene aggiunto all’allegato A di cui al Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020 dopo il nucleo 3. Cittadinanza digitale:
4. Educazione alla sessualità e contrasto alla discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge è attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

il 29/03/2022
E. E. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
M. - IIS Vittorio Emanuele II, Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1
Articolo 1 comma 1 aggiungere: “C) con la reclusione da 12 mesi a 8 anni chi, attraverso la stampa, la televisione e la rete internet in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità .”
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 31/03/2022
A. P. - napoli
ha proposto il seguente emendamento:
A. - IIS. Vittorio Emanuele II, Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento5.1
Aggiungere l’Articolo 5 bis: Dopo l’art 5 aggiungere l’art. 5 bis: “l’insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole è affidato a: A) docenti di psicologia, di igiene, di scienze, di biologia, di pedagogia.
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 31/03/2022
A. E. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
A.E. - IIS. Vittorio Emanuele II, Napoli
Ha proposto il seguente emendamento: Emendamento 4.1. Sopprimere l’articolo 4
Respinto
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 1

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che viene presentato intende apporre delle modifiche alla legge n.205/1993. In data 27 ottobre 2021 il Senato ha bocciato il DDL Zan, facendo cadere nello sconforto moltissimi cittadini che, come noi, avvertono la necessità di tutelare tutte le categorie di persone considerate “diverse” nella società, in quanto avrebbe tutelato gli omosessuali e i disabili, punendo le manifestazioni d'odio e i crimini contro questi ultimi. Intendiamo presentare una modifica alla legge n.205/1993 (legge Mancino), un provvedimento che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi. Infatti dal 1993, la società è cambiata ed è forte l’esigenza di adeguare la normativa. Quindi, di comune accordo, sentiamo la necessità di proporre un disegno di legge che tuteli dalle discriminazioni determinate minoranze come omosessuali, transessuali e disabili, che al giorno d'oggi sono oggetto di continui soprusi e ingiustizie; infatti, basta leggere fatti di cronaca ormai frequentissimi che riguardano persone discriminate e oggetto di violenze fisiche e verbali per la “diversità” derivante dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. La nostra idea è quella di aggiungere articoli nella Legge Mancino che prevedano sanzioni e condanne anche per chi commette discriminazioni di genere e chi non rispetta come dovrebbe i disabili. La legge Mancino, in effetti, già prevede delle pene per chi commette qualsiasi tipo di discriminazione, ma secondo il nostro parere, i comportamenti omotransfobici, e in generale i comportamenti che discriminano una persona per la propria sessualità, dovrebbero essere visti come fattispecie di reato con annesse aggravanti. La nostra generazione è molto sensibile a questi temi e, per tale motivo vogliamo lottare per l’uguaglianza e il rispetto affinché nessuno si senta escluso, inferiore, o sbagliato nella società. Per noi è indispensabile che nel nostro ordinamento venga introdotta una legge su questo argomento, per fare in modo che nel nostro paese tutti si sentano tutelati al massimo e nessuno si senta escluso.
Lo Stato per noi, è lo Stato della integrazione e dell’inclusione, e, tale principio è stato così importante per i nostri Padri Costituenti, da essere tra i primi articoli della Costituzione (art.3). È anche l’Europa che ci chiede di adottare un tale provvedimento: abbiamo raggiunto l'obiettivo delle unioni civili nel 2016 dando la possibilità alle coppie omosessuali di potersi considerare una famiglia, ma siamo ancora arretrati dal punto di vista delle discriminazioni nei loro riguardi. Lo Stato deve fare in modo che il principio sostanziale contenuto nel secondo comma dell'Art. 3 della Costituzione venga realizzato nella vita di tutti i giorni. L’omicidio è un reato presente nel codice penale, ma nel 2013 è stata approvata la legge sul femminicidio che inasprisce le pene per chi toglie la vita alla propria moglie, fidanzata o compagna. Come è stata approvata la legge sul femminicidio, così c'è la necessità di introdurre una legge sull'omotransfobia: che a nessuno venga vietato un posto di lavoro o un tetto sulla testa per la propria identità sessuale! Ed è proprio per questo che, a dispetto della bocciatura in Senato, noi vogliamo fortemente inserire questa legge di civiltà, in quanto cittadini italiani e dell’Unione Europea.

Art. 1.

Discriminazione, odio o violenza basata su motivi di razza, etnici, nazionali, di religione, di sesso, di genere, orientamento sessuale e disabilità

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), come sostituito dall’art.3 della legge 25 giugno 1993 n.205 viene sostituito dal seguente:


Art. 3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità; C) con la reclusione da 12 mesi a 8 anni chi, attraverso la stampa, la televisione e la rete internet in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità .
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Inizio pagina
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Art. 2
Circostanza aggravante

1. L'articolo 3 della legge 25 giugno 1993 n. 205 viene sostituito dal seguente:
Articolo 3 (Circostanza aggravante) 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.


Art. 3
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

1. L’art.604 bis del codice penale viene sostituito dal seguente:
Articolo 604 bis 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.


Art. 4
Circostanza aggravante

1. L’art.604 ter del codice penale viene sostituito dal seguente:
Art. 604 ter 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.


Art. 5
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

5. Il presente articolo viene aggiunto all’allegato A di cui al Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020 dopo il nucleo 3. Cittadinanza digitale:
4. Educazione alla sessualità e contrasto alla discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere.


Art. 5 bis

l’insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole è affidato a: A) docenti di psicologia, di igiene, di scienze, di biologia, di pedagogia.


Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge è attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.