Disposizioni per l’accesso dei minori alle piattaforme social
- Pubblicato il 15 Marzo 2023
- da Istituto Superiore Statale F. Galiani, Napoli
- Testo presentato
- Relazione
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori! la tutela dei minorenni che accedono ad internet rappresenta una delle più importanti sfide in tema di sicurezza in rete.
Se è vero che imparando ad utilizzare internet, i ragazzi acquisiscono fin da piccoli quelle competenze digitali che consentiranno loro di sfruttare le potenzialità del web, è altresì vero che saranno esposti precocemente a tutti quei rischi che il mondo virtuale reca con sé e che possono generare pericoli per il loro sviluppo psico – cognitivo.
Secondo la normativa vigente, che si rifà al D.L. 10 agosto 2018, n.101 la soglia d’età per poter utilizzare un social network è quella dei 14 anni. Tra i 13 e i 14 anni è già possibile creare il proprio profilo, ma con la supervisione e il consenso dei genitori per la tutela dei minorenni. Il limite di età molto spesso, però, non viene rispettato, all’insaputa di mamme e papà: il sondaggio realizzato da “Osservare Oltre”, Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb, mostra come l’84% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni possieda un profilo almeno su una piattaforma social. Solo il 22% dei tredici-quattordicenni l’ha creato con il consenso dei genitori. Quasi tutti gli intervistati hanno ammesso di non informarli riguardo ai contenuti di cui usufruiscono sul web e sulle loro attività tramite il profilo.
Due diversi studi, dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e dell’agenzia Heaven, confermano la presenza massiva degli under 14 sui social nonostante i divieti e tratteggiano un rapporto, quello tra preadolescenti/adolescenti e ambienti digitali, multisfaccettato e complesso sotto diversi punti di vista.
I rischi presenti sulla rete sono molteplici. Innanzi tutto, c’è la possibilità di essere vittime di veri e propri reati. Un esempio è l’adescamento di minorenni ex art. 609-undecies c.p., che può essere commesso mediante sostituzione di persona, a sua volta sanzionata dall’art. 494 c.p. La combinazione delle due fattispecie dà vita alla situazione in cui un soggetto adulto si finge un coetaneo della vittima utilizzando account con nomi falsi e fotografie altrui al fine di ottenere la fiducia del minore. Quest’ultima, poi, può essere sfruttata, ad esempio, per ottenere contenuti multimediali sessualmente espliciti.
I pericoli non si limitano però ai soli comportamenti penalmente rilevanti. In tal senso, fanno scuola i casi di giochi pericolosi messi in pratica da alcuni utenti della rete che vengono poi emulati dai giovanissimi che, in questo modo, provano ad aumentare i propri seguaci per raggiungere il successo. Il caso più diffuso è quello dei c.d. selfie estremi, ossia gli autoscatti fatti in luoghi pericolosi che – secondo uno studio della iO Foundation – hanno causato la morte di quasi 400 persone dal 2008 al 2021. Di recente, invece, il problema dell’accesso dei minori a contenuti non adatti alla loro età si è posto in relazione alla replica nelle scuole italiane dei giochi cruenti della serie tv sudcoreana Squid Game. Tra i rischi a cui i minori sono espositi sul Web si aggiungono, inoltre, la dipendenza da Internet e l’eccessiva esposizione ai messaggi pubblicitari.
La cronaca, anche la più recente (risale a settembre 2022 l’ultima morte sospetta di un ragazzino di 14 anni a Gragnano), non manca di fornire esempi delle conseguenze dannose causate dalle lacune nella protezione dei giovanissimi. Il primo campanello d’allarme è suonato nel settembre 2020 a causa del suicidio di un undicenne di Napoli che, sentendosi coinvolto in un’assurda dimostrazione di coraggio, si è lanciato nel vuoto per inseguire un uomo incappucciato (il famigerato Jonathan Galindo). Alcuni mesi dopo, nel gennaio 2021, a Palermo una bambina di dieci anni ha perso la vita molto probabilmente mentre stava partecipando a una prova social consistente nello stringere una cintura al collo e resistere il più possibile. A seguito di questa drammatica vicenda, si sono registrate le dichiarazioni di numerosi psicologi, psicoterapeuti ed esperti dell’età evolutiva, come quella del presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo, che ha sostenuto, in un’intervista pubblicata su un noto magazine, che i ragazzi di età inferiore a quattordici anni sono molto più vulnerabili poiché il loro sistema emotivo e comportamentale non è completamente formato e questa situazione li porta a essere più impulsivi e a non riconoscere il pericolo che possono correre. Ebbene, come è facile dedurre, ci sono molte buone ragioni per alzare il livello di attenzione e inasprire le regole sulla navigazione dei giovanissimi in rete, innanzitutto adottando misure effettivamente in grado di garantire l’accertamento, in maniera univoca e non eludibile, dell’età dei soggetti che vi accedono dal momento che l’age verification non sembra la task in cui le big tech riescono meglio, come hanno dimostrato negli ultimi anni i numerosi contenziosi con le autorità e gruppi di genitori preoccupati della sicurezza dei minori su Internet. Il problema è sentito in tutta l’Unione Europea, tant’è che in Francia, in questi giorni è in corso di approvazione una legge che vorrebbe fissare a 15 anni il nuovo limite per l’utilizzo di qualsiasi piattaforma che risponde alla definizione di “social network”, previo il rilascio di una sorta di patente digitale, mentre in Italia la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, proprio nei giorni scorsi, ha sollecitato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la costituzione di una Consulta dei diritti e dei doveri del minore nell’ambiente digitale.
Per altro verso, è indubbio che qualsiasi tecnologia sia posta in essere per assicurare un’elevata soglia di protezione, il ruolo della famiglia (ma anche della Scuola e delle Istituzioni) è il primo baluardo per la tutela dei minori dai rischi della rete.
Il Disegno di Legge che presenteremo si propone, dunque, da un lato di potenziare gli strumenti volti a rendere più rigoroso il controllo preventivo dei dati e la verifica dell’età dei minori, attraverso l’integrazione e la modifica dell’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, che ha recepito il regolamento Ue sulla tutela dei dati personali, il cosidetto Gdpr, al quale fanno riferimento le condizioni di utilizzo dei principali social network. Dall’altro, coscienti che è necessario alzare il livello di attenzione anche degli adulti, il Disegno di Legge, integrando la Legge 20 agosto 2019 n.92 sull’Educazione Civica, prevede la diffusione e/o il potenziamento in tutte le scuole di programmi di educazione digitale rivolti ai genitori degli alunni.
Art. 1
(Finalità)
Il presente Disegno di Legge intende integrare e modificare il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, al fine di potenziare gli strumenti volti a rendere più rigoroso il controllo preventivo dei dati e la verifica dell’età dei minori per l’accesso di costoro alle piattaforme social. Intende, altresì, promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e, in particolare, tra i genitori dei minori, integrando e modificando la Legge 20 agosto 2019 n.92.
Art. 2
(Integrazione, inserimento e modifica Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101)
All’art. 2 quinquies, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma: <<3. Perchè vi sia assoluta certezza dell’età e conseguentemente del rispetto delle disposizioni che precedono collegate al requisito anagrafico, il titolare del trattamento dovrà adeguare il proprio sistema consentendo l’accesso ai minori solo se forniti di tessera sanitaria o di identità digitale dalla quale si possa risalire all’età>>.
Art. 3
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n.92)
All’art. 5, comma 6, dopo le parole <<La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71>> sono aggiunte le seguenti parole <<e con l’Agcom , il Garante della Privacy e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza>>.
Art. 4
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n.92)
All’art. 7, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma <<2. A tal fine, onde tutelare i minori nell’uso dei social, la scuola organizzerà percorsi di educazione digitale che rendano consapevoli i genitori dei rischi e dei pericoli connessi al mondo dell’informatica>>.
Art. 5
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n. 92)
All’art. 8, comma 1, dopo le parole <<L’insegnamento trasversale dell’educazione civica >> sono aggiunte le seguenti parole << con i percorsi di educazione digitale rivolti ai genitori degli alunni>>
Art .6
(Campagne di sensibilizzazione)
Al fine di diffondere la cultura digitale tra i cittadini, con particolare riferimento ai rischi cui vanno incontro i minori nell’uso dei social, sono previste campagne di sensibilizzazione messe a punto di concerto tra i Ministeri dell’Istruzione, della Università e Ricerca, della Cultura e della Salute. I canali di diffusione sono i mass-media attraverso spot informativi e di pubblicità progresso. Inoltre, è prevista la divulgazione on-line di prodotti multimediali realizzati da studenti sulla base delle indicazioni provenienti dai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Emendamento 1.0.1 Dopo l'art. 1 inserire il seguente:
Art 1 bis
(Definizione)
Con l'espressione piattaforme social o social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti social virtuali.
Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro.
- Voti totali: 22
- Favorevoli: 19
- Contrari: 2
- Astenuti: 1
- Voti totali: 22
- Favorevoli: 19
- Contrari: 2
- Astenuti: 1
Art. 2 bis
(Sanzioni)
In caso di violazione da parte del titolare del trattamento dell'obbligo previsto nell'articolo che precede, il Garante per la Protezione dei Dati Personali infliggerà le sanzioni amministrative e pecuniarie già previste agli artt. 58 e 83 del regolamento GDPR.
- Voti totali: 22
- Favorevoli: 19
- Contrari: 2
- Astenuti: 1
- Voti totali: 22
- Favorevoli: 19
- Contrari: 2
- Astenuti: 1
Onorevoli Senatori! la tutela dei minorenni che accedono ad internet rappresenta una delle più importanti sfide in tema di sicurezza in rete. Se è vero che imparando ad utilizzare internet, i ragazzi acquisiscono fin da piccoli quelle competenze digitali che consentiranno loro di sfruttare le potenzialità del web, è altresì vero che saranno esposti precocemente a tutti quei rischi che il mondo virtuale reca con sé e che possono generare pericoli per il loro sviluppo psico – cognitivo. Secondo la normativa vigente, che si rifà al D.L. 10 agosto 2018, n.101 la soglia d’età per poter utilizzare un social network è quella dei 14 anni. Tra i 13 e i 14 anni è già possibile creare il proprio profilo, ma con la supervisione e il consenso dei genitori per la tutela dei minorenni. Il limite di età molto spesso, però, non viene rispettato, all’insaputa di mamme e papà: il sondaggio realizzato da “Osservare Oltre”, Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb, mostra come l’84% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni possieda un profilo almeno su una piattaforma social. Solo il 22% dei tredici-quattordicenni l’ha creato con il consenso dei genitori. Quasi tutti gli intervistati hanno ammesso di non informarli riguardo ai contenuti di cui usufruiscono sul web e sulle loro attività tramite il profilo. Due diversi studi, dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e dell’agenzia Heaven, confermano la presenza massiva degli under 14 sui social nonostante i divieti e tratteggiano un rapporto, quello tra preadolescenti/adolescenti e ambienti digitali, multisfaccettato e complesso sotto diversi punti di vista. I rischi presenti sulla rete sono molteplici. Innanzi tutto, c’è la possibilità di essere vittime di veri e propri reati. Un esempio è l’adescamento di minorenni ex art. 609-undecies c.p., che può essere commesso mediante sostituzione di persona, a sua volta sanzionata dall’art. 494 c.p. La combinazione delle due fattispecie dà vita alla situazione in cui un soggetto adulto si finge un coetaneo della vittima utilizzando account con nomi falsi e fotografie altrui al fine di ottenere la fiducia del minore. Quest’ultima, poi, può essere sfruttata, ad esempio, per ottenere contenuti multimediali sessualmente espliciti. I pericoli non si limitano però ai soli comportamenti penalmente rilevanti. In tal senso, fanno scuola i casi di giochi pericolosi messi in pratica da alcuni utenti della rete che vengono poi emulati dai giovanissimi che, in questo modo, provano ad aumentare i propri seguaci per raggiungere il successo. Il caso più diffuso è quello dei c.d. selfie estremi, ossia gli autoscatti fatti in luoghi pericolosi che – secondo uno studio della iO Foundation – hanno causato la morte di quasi 400 persone dal 2008 al 2021. Di recente, invece, il problema dell’accesso dei minori a contenuti non adatti alla loro età si è posto in relazione alla replica nelle scuole italiane dei giochi cruenti della serie tv sudcoreana Squid Game. Tra i rischi a cui i minori sono espositi sul Web si aggiungono, inoltre, la dipendenza da Internet e l’eccessiva esposizione ai messaggi pubblicitari. La cronaca, anche la più recente (risale a settembre 2022 l’ultima morte sospetta di un ragazzino di 14 anni a Gragnano), non manca di fornire esempi delle conseguenze dannose causate dalle lacune nella protezione dei giovanissimi. Il primo campanello d’allarme è suonato nel settembre 2020 a causa del suicidio di un undicenne di Napoli che, sentendosi coinvolto in un’assurda dimostrazione di coraggio, si è lanciato nel vuoto per inseguire un uomo incappucciato (il famigerato Jonathan Galindo). Alcuni mesi dopo, nel gennaio 2021, a Palermo una bambina di dieci anni ha perso la vita molto probabilmente mentre stava partecipando a una prova social consistente nello stringere una cintura al collo e resistere il più possibile. A seguito di questa drammatica vicenda, si sono registrate le dichiarazioni di numerosi psicologi, psicoterapeuti ed esperti dell’età evolutiva, come quella del presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo, che ha sostenuto, in un’intervista pubblicata su un noto magazine, che i ragazzi di età inferiore a quattordici anni sono molto più vulnerabili poiché il loro sistema emotivo e comportamentale non è completamente formato e questa situazione li porta a essere più impulsivi e a non riconoscere il pericolo che possono correre. Ebbene, come è facile dedurre, ci sono molte buone ragioni per alzare il livello di attenzione e inasprire le regole sulla navigazione dei giovanissimi in rete, innanzitutto adottando misure effettivamente in grado di garantire l’accertamento, in maniera univoca e non eludibile, dell’età dei soggetti che vi accedono dal momento che l’age verification non sembra la task in cui le big tech riescono meglio, come hanno dimostrato negli ultimi anni i numerosi contenziosi con le autorità e gruppi di genitori preoccupati della sicurezza dei minori su Internet. Il problema è sentito in tutta l’Unione Europea, tant’è che in Francia, in questi giorni è in corso di approvazione una legge che vorrebbe fissare a 15 anni il nuovo limite per l’utilizzo di qualsiasi piattaforma che risponde alla definizione di “social network”, previo il rilascio di una sorta di patente digitale, mentre in Italia la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, proprio nei giorni scorsi, ha sollecitato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la costituzione di una Consulta dei diritti e dei doveri del minore nell’ambiente digitale. Per altro verso, è indubbio che qualsiasi tecnologia sia posta in essere per assicurare un’elevata soglia di protezione, il ruolo della famiglia (ma anche della Scuola e delle Istituzioni) è il primo baluardo per la tutela dei minori dai rischi della rete. Il Disegno di Legge che presenteremo si propone, dunque, da un lato di potenziare gli strumenti volti a rendere più rigoroso il controllo preventivo dei dati e la verifica dell’età dei minori, attraverso l’integrazione e la modifica dell’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, che ha recepito il regolamento Ue sulla tutela dei dati personali, il cosidetto Gdpr, al quale fanno riferimento le condizioni di utilizzo dei principali social network. Dall’altro, coscienti che è necessario alzare il livello di attenzione anche degli adulti, il Disegno di Legge, integrando la Legge 20 agosto 2019 n.92 sull’Educazione Civica, prevede la diffusione e/o il potenziamento in tutte le scuole di programmi di educazione digitale rivolti ai genitori degli alunni.
Art1
(Finalità)
Il presente Disegno di Legge intende integrare e modificare il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, al fine di potenziare gli strumenti volti a rendere più rigoroso il controllo preventivo dei dati e la verifica dell’età dei minori per l’accesso di costoro alle piattaforme social. Intende, altresì, promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e, in particolare, tra i genitori dei minori, integrando e modificando la Legge 20 agosto 2019 n.92.
Art. 2
(Definizione)
Con l’espressione piattaforme social o social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro.
Art.3
(Integrazione, inserimento e modifica Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101)
All’art. 2 quinquies, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma: <<3. Perchè vi sia assoluta certezza dell’età e conseguentemente del rispetto delle disposizioni che precedono collegate al requisito anagrafico, il titolare del trattamento dovrà adeguare il proprio sistema consentendo l’accesso ai minori e, comunque, a tutti gli utenti, solo se forniti di tessera sanitaria o di identità digitale dalla quale si possa risalire all’età>>.
Art.4
(Sanzioni)
In caso di violazione da parte del titolare del trattamento dell’obbligo previsto nell’articolo che precede, il Garante per la Protezione dei Dati Personali infiggerà le sanzioni amministrative e pecuniare già previste agli artt. 58 e 83 del Regolamento GDPR.
Art.5
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n.92)
All’art. 5, comma 6, dopo le parole <<La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71>> sono aggiunte le seguenti parole <<e con l’Agcom , il Garante della Privacy e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza>>.
Art. 6
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n.92)
All’art. 7, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma <<2. A tal fine, onde tutelare i minori nell’uso dei social, la scuola organizzerà percorsi di educazione digitale che rendano consapevoli i genitori dei rischi e dei pericoli connessi all’uso delle piattaforme social o social network >>.
Art. 7
(Integrazione, inserimento e modifica Legge 20 agosto 2019 n. 92)
All’art. 8, comma 1, dopo le parole <<L’insegnamento trasversale dell’educazione civica >> sono aggiunte le seguenti parole << con i percorsi di educazione digitale rivolti ai genitori degli alunni>>
Art .8
(Campagne di sensibilizzazione)
Al fine di diffondere la cultura digitale tra i cittadini, con particolare riferimento ai rischi cui vanno incontro i minori nell’uso dei social, sono previste campagne di sensibilizzazione messe a punto di concerto tra i Ministeri dell’Istruzione, della Università e Ricerca, della Cultura e della Salute. I canali di diffusione sono i mass-media attraverso spot informativi e di pubblicità progresso. Inoltre, è prevista la divulgazione on-line di prodotti multimediali realizzati da studenti sulla base delle indicazioni provenienti dai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.