Modifica al sistema di elezione della Camera dei deputati in materia di modalità di esercizio di voto. Delega al Governo per le misure di attuazione

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Luciano dal Cero, Verona
Modifica al sistema di elezione della Camera dei deputati in materia di modalità di esercizio di voto. Delega al Governo per le misure di attuazione

Onorevoli Senatori! Il diritto di voto rappresenta per i cittadini lo strumento principale di partecipazione alla vita democratica dello Stato.
L’Italia, purtroppo, ha registrato nel tempo una progressiva riduzione della partecipazione dei cittadini, che in numero sempre maggiore decidono di astenersi dal voto o di lasciare in bianco la propria scheda, evidenziando un crescente sentimento di sfiducia nei confronti della politica e delle Istituzioni e di disinteresse verso la vita dello Stato.
Il fenomeno dell’astensionismo, a partire dagli anni 80’ del secolo scorso, ha rivelato dati preoccupanti: basti pensare che nelle elezioni comunali del 2021, solo il 54,7% degli aventi diritto ha votato.
Una problematica che incide, invece, sull’astensionismo “involontario” è legata alla difficoltà di dover votare nel proprio comune per coloro che non vi risiedono temporaneamente, per motivi di salute, di lavoro o di studio.
Già da tempo, osservando le notevoli differenze tra gli Stati membri, l’Unione Europea ha sollecitato diversi Paesi, tra cui l’Italia, ad introdurre misure idonee a rallentare o ridurre il più possibile il fenomeno dell’astensionismo.
Anche la Corte Costituzionale si è associata alla richiesta dell'Unione Europea, precisando che, in applicazione dell'articolo 48 della Costituzione, il cittadino che “sceglie” di non recarsi alle urne per la votazione non potrebbe comunque, alla luce dei principi costituzionali, essere punito per avere “esercitato” uno dei suoi diritti.
Nella stesura della nostra Carta Costituzionale l’Assemblea costituente è stata a lungo divisa sulle caratteristiche da attribuire al voto: una parte dei padri costituenti voleva che esso fosse configurato come un vero e proprio “obbligo” per il cittadino, mentre un’altra parte trovava incompatibile tale configurazione con l’esercizio “libero” di un diritto.
È prevalsa una soluzione di compromesso che qualifica il voto come “dovere civico”: la partecipazione alle votazioni rimane una libera scelta del cittadino, ma costituisce certamente l’adempimento di un dovere fondamentale per il funzionamento della democrazia.
Tale qualificazione è stata riaffermata nell’articolo 4 del DPR n° 361/1957, il quale prevede espressamente che “il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica”, che si riallaccia all'articolo 3, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui pone a carico dello Stato il compito “di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Nell’introduzione di misure dirette a combattere l’astensionismo non si può, inoltre, prescindere dai caratteri del voto, individuati espressamente dall'articolo 48 della Costituzione in forza del quale “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.”
Il presente D.D.L., nel rispetto dei principi costituzionali, si propone l’arduo compito di combattere l’astensionismo volontario introducendo lo strumento dell’attestato di merito (art 4) e contrastare l’astensionismo involontario semplificando ed ampliando le modalità di esercizio del diritto di voto, introducendo modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, DPR n°361 del 1957 (articoli 32 bis,33 43,45,53 bis 58 bis, 67,68,72)
L'attestato di merito attribuirebbe ai cittadini che si recano regolarmente alle urne un riconoscimento per l’adempimento del dovere civico di voto.
Il presente DDL prevede che, nel pieno rispetto del principio di libertà di voto, tale attestato possa essere valutabile, con l’attribuzione di una preferenza, a parità di condizioni e nel rispetto dell’art.3 della Costituzione, nei concorsi per l’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nell’affidamento di servizi o nella concessione di benefici ai cittadini da parte dello Stato basati su graduatorie.
Tale istituto consentirebbe di limitare l’astensionismo volontario, lasciando comunque al cittadino la libertà di esercitare il diritto di voto, senza incorrere in sanzioni, ma attribuendo un “valore” al corretto adempimento del dovere civico.
Lo strumento introdotto dal presente DDL per combattere l’astensionismo involontario è basato sulla semplificazione e l’estensione dell’esercizio del diritto di voto.
La normativa vigente prevede, attualmente, solo per alcune categorie di elettori, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello assegnato in relazione al luogo di residenza.
Da questo elenco sono esclusi, per esempio, i lavoratori e gli studenti fuori sede, per i quali è previsto esclusivamente un rimborso parziale sul costo del biglietto del viaggio.
Per alcune categorie di cittadini, pertanto, l’esercizio del diritto di voto è di fatto impedito o comunque notevolmente limitato, in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 48 della Costituzione e dall’articolo 4 del DPR n°361 del 1957.
L’articolo 48 della Costituzione stabilisce espressamente che il diritto di voto non possa essere limitato, se non “per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”, mentre l’articolo 3 della Costituzione e l'articolo 4 del DPR n°361 del 1957 impongono alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione del cittadino alla vita politica, economica e sociale dello Stato e di promuovere e garantire l’esercizio del diritto di voto.
Si registra pertanto nella legislazione nazionale un importante vuoto normativo posto che la possibilità di voto, riconosciuta ai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero, è inspiegabilmente negata a coloro che si trovano all’interno dei confini nazionali, anche se in luoghi diversi da quelli di abituale residenza.
Mentre i cittadini che si trovano all’estero, infatti,  hanno la possibilità di votare per corrispondenza, i cittadini presenti nel territorio nazionale, temporaneamente lontani dalla residenza, possono votare in un luogo diverso solo se membri di un seggio elettorale, rappresentanti di lista presso il seggio, candidati alle elezioni, ufficiali e agenti in servizio presso il seggio, elettori non deambulanti certificati, persone degenti in strutture ospedaliere, detenuti, ricoverati in case di cura, persone degenti in comunità per tossicodipendenti, militari delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e lavoratori naviganti delle compagnie aeree e marittime che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco.
È doveroso, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 4 del DPR 361/57, consentire l’esercizio del diritto di voto anche ai cittadini che non appartengono alle categorie sopracitate.
L’utilizzo del voto elettronico presidiato, esteso anche alle categorie di cui agli artt. 48, 49, 50 e 51 del DPR 361/57, consentirebbe di superare il principio di territorialità della scheda elettorale, permettendo a tutti gli elettori di esprimere il voto nei rispettivi collegi di appartenenza.
Il presente DDL, che attribuisce al Governo la delega per le misure di attuazione, quale misura idonea a contrastare l’astensionismo involontario propone il ricorso al “voto elettronico presidiato” con stampa della scheda (art 31 bis), già sperimentato in diversi paesi stranieri, come il Belgio o gli Stati Uniti,  e che consentirebbe agli elettori che ne facciano richiesta, di votare in seggi diversi da quello assegnato in base al criterio della residenza, garantendo il rispetto dei principi costituzionali, il possibile controllo successivo alle elezioni delle schede e l’impossibilità di manipolazione del voto (art.58 bis)

ART 1

ART 1 - Modifica al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato in materia di modalità di esercizio di voto

1. L’articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n°361 del 1957 di seguito denominato “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è sostituito dal seguente: “Articolo 4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda in formato cartaceo o elettronico.

L’esercizio del diritto di voto è riportato nell'attestato di merito, rilasciato, a richiesta dell’interessato, dal Comune di residenza, valutabile, a parità di condizioni, quale titolo di preferenza, nei modi previsti dai bandi di concorso o gara per le assunzioni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o per il conferimento di benefici e servizi.

L’attestato di merito non costituisce titolo di accesso nelle procedure concorsuali o elemento di discriminazione nei confronti di coloro che non hanno il requisito della cittadinanza”.

2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è aggiunto il punto 3 bis “3 bis - l’elenco degli elettori della sezione autorizzati dal Comune a votare in un altro Comune a norma dell’articolo 53 bis;

3. Dopo l’articolo 31 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 31 bis “articolo 31 - bis 1. Le cabine per l’espressione del voto elettronico sono dotate di apposito dispositivo munito di display, stampante e di software operativo sia in modalità online che offline.

Sul display devono essere indicate in modo chiaro e accessibile tutte le informazioni necessarie al fine dell’espressione del voto.

La scheda elettorale elettronica visibile sul display deve avere le medesime caratteristiche di forma della corrispondente scheda cartacea, indicate dall'articolo 31, comma 2,3,4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957”

4 Dopo l’articolo 32 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 32 bis “I dispositivi per il voto elettronico e i lettori per la scansione della carta d'identità elettronica, sono forniti dal Ministero dell’Interno unitamente alla certificazione di collaudo.”

5. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 del sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle cabine e l’integrità ed il corretto funzionamento dei dispositivi per il voto elettronico presidiato e dei lettori di carta di identità elettronica” 

6. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: “5 bis. In ogni sezione elettorale deve essere costituita almeno una cabina per il voto elettronico presidiato”

7. All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 del sono apportate le seguenti modificazioni: “1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, e 53 bis possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.”

8. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 dopo il comma 8 è aggiunto il comma 9 “il Presidente provvede alla verifica del corretto funzionamento del dispositivo per il voto elettronico presidiato e del dispositivo per la lettura della carta d'identità elettronica”

9. Dopo l’articolo 53 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 53 bis: 53bis. - Sono ammessi al voto nel Comune di dimora o di domicilio gli elettori in possesso della autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza e registrata sulla carta di identità elettronica.

L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza in caso di assenza nella data delle elezioni, per motivi di salute, studio o lavoro.

La richiesta, con indicazione specifica dei motivi, deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato ed il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale.

Il Comune di residenza, valutati i motivi della richiesta, rilascia l’autorizzazione al voto nel Comune di dimora o di domicilio.

Almeno dieci giorni prima della votazione il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione deve informare il Comune del luogo della votazione, al fine dell’assegnazione della sezione elettorale, da comunicare via mail o per corrispondenza all’elettore e indicato nell’app. CieID.

Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, provvede ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall’articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota.”

10. Dopo l’articolo 58 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 58 bis: articolo 58 bis – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore e scansionata la carta di identità digitale per la verifica dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dal Presidente di seggio, l’elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il suo voto attraverso lo schermo del dispositivo selezionando il proprio collegio elettorale e esprimendo le proprie preferenze.

Fino a quando il voto non è confermato, l’elettore può modificarlo, scegliere un’altra lista o altri candidati oppure esprimere un voto in bianco.

Conclusa la procedura, il dispositivo stampa la scheda elettorale sulla quale il voto viene registrato sia sotto forma di codice a barre anonimizzato per garantire la segretezza del voto, sia in forma dattiloscritta.

Verificata la correttezza del voto l’elettore chiude la scheda elettorale, scansiona il codice a barre utilizzando l’apposito lettore e deposita la scheda elettorale chiusa nell’urna, tutto sotto la sorveglianza del presidente del seggio.

Al voto elettronico sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 48, 49,50 e 51.

11. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, e 53 bis dalla lista di cui all'art.52 e dai tagliandi dei certificati elettorali.  Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

12. Dopo l’articolo 67 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 67 bis: “Compiute le operazioni di cui all’art.67, il Presidente procede a sigillare l’urna contenente le schede relative al voto espresso in modalità elettronica, per l’invio alla competente sede del Tribunale, che ne rilascia ricevuta.

Lo spoglio delle schede avviene in modalità elettronica sulla base dei codici a barre anonimizzati, salvo verifica delle schede stampate in caso di mancata coincidenza con il numero dei voti espressi.

Tutte le operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale”.

Art.2

Delega al Governo per la determinazione delle modalità di attuazione della legge

  1. il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di attuazione.

Art.3

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 1 marzo 2023

 

il 22/03/2023
G. M. - san bonifacio
ha proposto il seguente emendamento:
art.1.1., il comma 10 dell'art. 1 è così sostiuito: Dopo l’articolo 58 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 58 bis: articolo 58 bis – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore e scansionata la carta di identità digitale per la verifica dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dal Presidente di seggio, l’elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il suo voto attraverso lo schermo del dispositivo selezionando il proprio collegio elettorale e esprimendo le proprie preferenze.
Fino a quando il voto non è confermato, l’elettore può modificarlo, scegliere un’altra lista o altri candidati oppure esprimere un voto in bianco.
Conclusa la procedura, il dispositivo stampa la scheda elettorale sulla quale il voto viene registrato sia sotto forma di codice a barre anonimizzato per garantire la segretezza del voto, sia in forma dattiloscritta.
Verificata la correttezza del voto l’elettore, scansiona il codice a barre utilizzando l’apposito lettore, inserisce la scheda nella busta recante l'indicazione del Collegio di riferimento a cura del Presidente del seggio e la deposita nell’urna, tutto sotto la sorveglianza del Presidente del seggio.
Al voto elettronico sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 48, 49,50 e 51
Approvato
  • Voti totali: 30
  • Favorevoli: 29
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 22/03/2023
G. M. - san bonifacio
ha proposto il seguente emendamento:
1.2 il comma 12 è così sostituito " Dopo l’articolo 67 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 67 bis: “Compiute le operazioni di cui all’art.67, il Presidente procede a sigillare l’urna contenente le schede relative al voto espresso in modalità elettronica, per l’invio al competente Ufficio costituito presso la sede del Ministero dell'Interno.
Lo spoglio delle schede avviene in modalità elettronica sulla base dei codici a barre anonimizzati, salvo verifica delle schede stampate in caso di mancata coincidenza con il numero dei voti espressi.
Tutte le operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale”.
Approvato
  • Voti totali: 30
  • Favorevoli: 30
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 28/03/2023
S. B. - San Bonifacio (VR)
ha proposto il seguente emendamento:
2.01 "Dopo l’art. 2 è aggiunto l’art. 2 bis - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche dalla legge di approvazione del bilancio."
Approvato
  • Voti totali: 29
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 3

Onorevoli Senatori! Il diritto di voto rappresenta per i cittadini lo strumento principale di partecipazione alla vita democratica dello Stato. L’Italia, purtroppo, ha registrato nel tempo una progressiva riduzione della partecipazione dei cittadini, che in numero sempre maggiore decidono di astenersi dal voto o di lasciare in bianco la propria scheda, evidenziando un crescente sentimento di sfiducia nei confronti della politica e delle Istituzioni e di disinteresse verso la vita dello Stato. Il fenomeno dell’astensionismo, a partire dagli anni 80’ del secolo scorso, ha rivelato dati preoccupanti: basti pensare che nelle elezioni comunali del 2021, solo il 54,7% degli aventi diritto ha votato. Una problematica che incide, invece, sull’astensionismo “involontario” è legata alla difficoltà di dover votare nel proprio comune per coloro che non vi risiedono temporaneamente, per motivi di salute, di lavoro o di studio. Già da tempo, osservando le notevoli differenze tra gli Stati membri, l’Unione Europea ha sollecitato diversi Paesi, tra cui l’Italia, ad introdurre misure idonee a rallentare o ridurre il più possibile il fenomeno dell’astensionismo. Anche la Corte Costituzionale si è associata alla richiesta dell'Unione Europea, precisando che, in applicazione dell'articolo 48 della Costituzione, il cittadino che “sceglie” di non recarsi alle urne per la votazione non potrebbe comunque, alla luce dei principi costituzionali, essere punito per avere “esercitato” uno dei suoi diritti. Nella stesura della nostra Carta Costituzionale l’Assemblea costituente è stata a lungo divisa sulle caratteristiche da attribuire al voto: una parte dei padri costituenti voleva che esso fosse configurato come un vero e proprio “obbligo” per il cittadino, mentre un’altra parte trovava incompatibile tale configurazione con l’esercizio “libero” di un diritto. È prevalsa una soluzione di compromesso che qualifica il voto come “dovere civico”: la partecipazione alle votazioni rimane una libera scelta del cittadino, ma costituisce certamente l’adempimento di un dovere fondamentale per il funzionamento della democrazia. Tale qualificazione è stata riaffermata nell’articolo 4 del DPR n° 361/1957, il quale prevede espressamente che “il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica”, che si riallaccia all'articolo 3, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui pone a carico dello Stato il compito “di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Nell’introduzione di misure dirette a combattere l’astensionismo non si può, inoltre, prescindere dai caratteri del voto, individuati espressamente dall'articolo 48 della Costituzione in forza del quale “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.” Il presente D.D.L., nel rispetto dei principi costituzionali, si propone l’arduo compito di combattere l’astensionismo volontario introducendo lo strumento dell’attestato di merito (art 4) e contrastare l’astensionismo involontario semplificando ed ampliando le modalità di esercizio del diritto di voto, introducendo modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, DPR n°361 del 1957 (articoli 32 bis,33 43,45,53 bis 58 bis, 67,68,72) L'attestato di merito attribuirebbe ai cittadini che si recano regolarmente alle urne un riconoscimento per l’adempimento del dovere civico di voto. Il presente DDL prevede che, nel pieno rispetto del principio di libertà di voto, tale attestato possa essere valutabile, con l’attribuzione di una preferenza, a parità di condizioni e nel rispetto dell’art.3 della Costituzione, nei concorsi per l’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nell’affidamento di servizi o nella concessione di benefici ai cittadini da parte dello Stato basati su graduatorie. Tale istituto consentirebbe di limitare l’astensionismo volontario, lasciando comunque al cittadino la libertà di esercitare il diritto di voto, senza incorrere in sanzioni, ma attribuendo un “valore” al corretto adempimento del dovere civico. Lo strumento introdotto dal presente DDL per combattere l’astensionismo involontario è basato sulla semplificazione e l’estensione dell’esercizio del diritto di voto. La normativa vigente prevede, attualmente, solo per alcune categorie di elettori, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello assegnato in relazione al luogo di residenza. Da questo elenco sono esclusi, per esempio, i lavoratori e gli studenti fuori sede, per i quali è previsto esclusivamente un rimborso parziale sul costo del biglietto del viaggio. Per alcune categorie di cittadini, pertanto, l’esercizio del diritto di voto è di fatto impedito o comunque notevolmente limitato, in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 48 della Costituzione e dall’articolo 4 del DPR n°361 del 1957. L’articolo 48 della Costituzione stabilisce espressamente che il diritto di voto non possa essere limitato, se non “per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”, mentre l’articolo 3 della Costituzione e l'articolo 4 del DPR n°361 del 1957 impongono alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione del cittadino alla vita politica, economica e sociale dello Stato e di promuovere e garantire l’esercizio del diritto di voto. Si registra pertanto nella legislazione nazionale un importante vuoto normativo posto che la possibilità di voto, riconosciuta ai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero, è inspiegabilmente negata a coloro che si trovano all’interno dei confini nazionali, anche se in luoghi diversi da quelli di abituale residenza. Mentre i cittadini che si trovano all’estero, infatti,  hanno la possibilità di votare per corrispondenza, i cittadini presenti nel territorio nazionale, temporaneamente lontani dalla residenza, possono votare in un luogo diverso solo se membri di un seggio elettorale, rappresentanti di lista presso il seggio, candidati alle elezioni, ufficiali e agenti in servizio presso il seggio, elettori non deambulanti certificati, persone degenti in strutture ospedaliere, detenuti, ricoverati in case di cura, persone degenti in comunità per tossicodipendenti, militari delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e lavoratori naviganti delle compagnie aeree e marittime che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco. È doveroso, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 4 del DPR 361/57, consentire l’esercizio del diritto di voto anche ai cittadini che non appartengono alle categorie sopracitate. L’utilizzo del voto elettronico presidiato, esteso anche alle categorie di cui agli artt. 48, 49, 50 e 51 del DPR 361/57, consentirebbe di superare il principio di territorialità della scheda elettorale, permettendo a tutti gli elettori di esprimere il voto nei rispettivi collegi di appartenenza. Il presente DDL, che attribuisce al Governo la delega per le misure di attuazione, quale misura idonea a contrastare l’astensionismo involontario propone il ricorso al “voto elettronico presidiato” con stampa della scheda (art 31 bis), già sperimentato in diversi paesi stranieri, come il Belgio o gli Stati Uniti, e che consentirebbe agli elettori che ne facciano richiesta, di votare in seggi diversi da quello assegnato in base al criterio della residenza, garantendo il rispetto dei principi costituzionali, il possibile controllo successivo alle elezioni delle schede e l’impossibilità di manipolazione del voto (art.58 bis).


ART 1
Modifica al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato in materia di modalità di esercizio di voto

1. L’articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n°361 del 1957 di seguito denominato “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è sostituito dal seguente: “Articolo 4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda in formato cartaceo o elettronico.
L’esercizio del diritto di voto è riportato nell'attestato di merito, rilasciato, a richiesta dell’interessato, dal Comune di residenza, valutabile, a parità di condizioni, quale titolo di preferenza, nei modi previsti dai bandi di concorso o gara per le assunzioni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o per il conferimento di benefici e servizi.
L’attestato di merito non costituisce titolo di accesso nelle procedure concorsuali o elemento di discriminazione nei confronti di coloro che non hanno il requisito della cittadinanza”.
2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è aggiunto il punto 3 bis “3 bis - l’elenco degli elettori della sezione autorizzati dal Comune a votare in un altro Comune a norma dell’articolo 53 bis;
3. Dopo l’articolo 31 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 31 bis “articolo 31 - bis 1. Le cabine per l’espressione del voto elettronico sono dotate di apposito dispositivo munito di display, stampante e di software operativo sia in modalità online che offline.
Sul display devono essere indicate in modo chiaro e accessibile tutte le informazioni necessarie al fine dell’espressione del voto.
La scheda elettorale elettronica visibile sul display deve avere le medesime caratteristiche di forma della corrispondente scheda cartacea, indicate dall'articolo 31, comma 2,3,4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957”
4 Dopo l’articolo 32 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 32 bis “I dispositivi per il voto elettronico e i lettori per la scansione della carta d'identità elettronica, sono forniti dal Ministero dell’Interno unitamente alla certificazione di collaudo.”
5. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 del sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle cabine e l’integrità ed il corretto funzionamento dei dispositivi per il voto elettronico presidiato e dei lettori di carta di identità elettronica”  
6. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: “5 bis. In ogni sezione elettorale deve essere costituita almeno una cabina per il voto elettronico presidiato”
7. All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 del sono apportate le seguenti modificazioni: “1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, e 53 bis possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.”
8. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 dopo il comma 8 è aggiunto il comma 9 “il Presidente provvede alla verifica del corretto funzionamento del dispositivo per il voto elettronico presidiato e del dispositivo per la lettura della carta d'identità elettronica”
9. Dopo l’articolo 53 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 53 bis: 53bis. - Sono ammessi al voto nel Comune di dimora o di domicilio gli elettori in possesso della autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza e registrata sulla carta di identità elettronica.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza in caso di assenza nella data delle elezioni, per motivi di salute, studio o lavoro.
La richiesta, con indicazione specifica dei motivi, deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato ed il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale.
Il Comune di residenza, valutati i motivi della richiesta, rilascia l’autorizzazione al voto nel Comune di dimora o di domicilio.
Almeno dieci giorni prima della votazione il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione deve informare il Comune del luogo della votazione, al fine dell’assegnazione della sezione elettorale, da comunicare via mail o per corrispondenza all’elettore e indicato nell’app. CieID.
Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, provvede ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall’articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota.”
10. Dopo l’articolo 58 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 58 bis: articolo 58 bis – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore e scansionata la carta di identità digitale per la verifica dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dal Presidente di seggio, l’elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il suo voto attraverso lo schermo del dispositivo selezionando il proprio collegio elettorale e esprimendo le proprie preferenze.
Fino a quando il voto non è confermato, l’elettore può modificarlo, scegliere un’altra lista o altri candidati oppure esprimere un voto in bianco.
Conclusa la procedura, il dispositivo stampa la scheda elettorale sulla quale il voto viene registrato sia sotto forma di codice a barre anonimizzato per garantire la segretezza del voto, sia in forma dattiloscritta.
Verificata la correttezza del voto, l’elettore scansiona il codice a barre utilizzando l’apposito lettore, chiude la scheda elettorale all’interno della busta recante l’indicazione del Collegio di riferimento a cura del Presidente del seggio e la deposita nell’urna, tutto sotto la sorveglianza del Presidente.
Al voto elettronico sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 48, 49,50 e 51.
11. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, e 53 bis dalla lista di cui all'art.52 e dai tagliandi dei certificati elettorali.  Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
12. Dopo l’articolo 67 del “decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957” è aggiunto l’articolo 67 bis: “Compiute le operazioni di cui all’art.67, il Presidente procede a sigillare l’urna contenente le schede relative al voto espresso in modalità elettronica, per l’invio al competente ufficio costituito presso la sede del Ministero dell’Interno.
Lo spoglio delle schede avviene in modalità elettronica sulla base dei codici a barre anonimizzati, salvo verifica delle schede stampate in caso di mancata coincidenza con il numero dei voti espressi.
Tutte le operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale”.

Art.2
Delega al Governo per la determinazione delle modalità di attuazione della legge

1.    il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di attuazione.
Art.2 bis
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche dalla legge di approvazione del bilancio."


Art.3
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

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Approfondimento tematico

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