Misure in difesa della terza età

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Liceo Scientifico Donatelli, Terni
Misure in difesa della terza età

Il presente disegno di legge ha la finalità di rispondere ai bisogni degli anziani  CHE  nel nostro Paese, in relazione all’aumento delle aspettative di vita e alla diminuzione del tasso di natalità, crescono numericamente in misura superiore ai nuovi nati. Al 1° gennaio 2022 l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più e giovani di età inferiore a 15 anni) è pari a 187,9%, aumentato in vent’anni di oltre 56 punti. Nel 2042 gli ultra-ottantenni saranno quasi 2 milioni in più e gli ultra-centenari triplicheranno, raggiungendo le 58 mila e 400 unità. A questo fenomeno si affianca quello della crescita della povertà. Infatti il  livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5%) è tra i più elevati dall’anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore. Nel 2017 l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta era del 6,9%, in forte crescita sull’anno precedente (6,3%) e di molto  superiore a quella media del quadriennio precedente (2013-2016) quando risultava stabile e pari al 6,1%.
Dalle Statistiche report ISTAT  del 15/6/2022 si legge che “nel 2021, l’incidenza di povertà relativa cresce per le famiglie monocomponente (dal 4,5% nel 2020 al 5,7% nel 2021), soprattutto nel Mezzogiorno (dal 9,1% al 12,2%); sono per lo più persone sole over 65 anni per le quali l’incidenza cresce dal 4,4% al 6,6% a livello nazionale, con un incremento più significativo nel Mezzogiorno, dal 7,9% al 13,7%.
Va infine considerato che sul  Report Istat del 14/7/2021 riguardo alla salute degli anziani si legge “Circa un terzo degli over 75 presenta una grave limitazione dell’autonomia e per un anziano su 10 questa incide sia sulle le attività quotidiane di cura personale che su quelle della vita domestica (8,5% nell’Ue22).
Questa situazione ci permette di dire che già oggi, ma ancor più nei prossimi anni quando i nati nel decennio del boom economico ‘60-’70  invecchieranno, ci sarà una rilevante sproporzione tra giovani e anziani , ci saranno anziani portatori di gravi patologie e in difficoltà economiche  che dovranno essere sostenuti dallo Stato con misure ulteriori rispetto a  quelle attuali.
Da questo deriva  anche che  l’istituto dell’amministrazione di sostegno , già in crescita, avrà una ulteriore espansione e pertanto deve già da ora essere meglio regolamentato.
Il nostro disegno di legge ha pertanto la finalità di creare un Albo degli amministratori di sostegno, tenuto a livello locale dal Sindaco e un fondo con il quale  gli amministratori , nel caso di indigenza degli amministrati, possano vedere riconosciuta la liquidazione almeno delle spese sostenute. Il compito di tenere il Registro di nuova istituzione è stato dato , con il nostro disegno di legge, al Sindaco del luogo ove l’amministrato di sostegno risiede . Tale scelta , che poteva essere alternativa alla tenuta dell’albo nel tribunale di residenza dell’amministrato, è stata fatta sulla base dei poteri che il Sindaco ha nell’organizzazione dei Servizi sociali del Comune . I Servizi sociali  hanno infatti la possibilità di valutare più attentamente i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo .
Riguardo alle spese sostenute dall’amministratore di sostegno,  ad oggi è prevista, con richiamo all’art. 379 c.c. , un equa indennità riconosciuta dal giudice solo qualora ci siano disponibilità economiche dell’amministrato ; nel caso di indigenti  all’amministratore non è possibile liquidare neppure le spese sostenute .
In questo caso riteniamo che almeno le spese affrontate vadano riconosciute  all’amministratore attingendo al Fondo creato con il nostro disegno di legge che almeno in parte  deve poter contare selle somme dell’8 per mille visto che il sostegno agli anziani non è di minore valore delle finalità previste  dall’48 della  legge 20/5/1985 n. 222
La seconda parte del nostro disegno di legge prevede invece la “solidarietà” tra giovani e anziani  con un servizio obbligatorio civile. Di fronte ad anziani soli e in difficoltà  e in numero crescente  , i giovani devono  attivarsi a loro sostegno.
Il servizio civile obbligatorio a sostegno degli anziani non vuole essere un retaggio della vecchia leva obbligatoria, con la  quale non hanno in comune né la finalità né l’impegno. Infatti le ore che i giovani mettono a disposizione a sostegno degli anziani sono in numero limitato e sono svolte nella residenza o nel domicilio del soggetto obbligato in modo che il giovane possa continuare a svolgere le propria attività e comunque, quando ciò sia incompatibile con gli studi , il giovane  possa, come avveniva per la leva militare, posticipare l’impegno alla fine del percorso di studi. Riteniamo che le misure da noi proposte possano essere  rispondere efficacemente ai bisogni degli anziani e possano creare un dialogo virtuoso tra chi ha esperienza di vita e chi deve costruire la propria.

TITOLO 1

 

 Dell’amministrazione di sostegno

 

Articolo 1

 

Individuazione dell’amministratore di sostegno

 

1. “ All’articolo 408 codice civile è aggiunto il comma quinto che recita “ nei casi di cui al precedente comma, il giudice nomina l’amministratore di sostegno attingendo al registro degli amministratori di sostegno di cui all’art 408 bis codice civile”

 

Articolo 2

 

Registro degli amministratori di sostegno

 

1.“E’ inserito nel codice civile l’articolo 408 bis che recita “ è istituito presso l’ente locale competente per i servizi sociali il registro degli amministratori di sostegno.

2.Il governo è delegato  ad emanare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del registro degli amministratori di sostegno entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”

 

Articolo 3

 

1.“All’articolo 379 codice civile è aggiunto il terzo comma che recita” in caso di  situazioni di indigenza, il giudice tutelare può assegnare al tutore un rimborso spese da porre a carico del “Fondo di solidarietà amministratori di sostegno”  per i soggetti alle misure di protezione di cui al libro primo titolo XII.

2.Il “ Fondo di solidarietà degli  amministratori di sostegno” è istituito presso il Ministero del lavoro e della Politica sociale.

 

Articolo 4

 

 Funzioni del Sindaco

 

1.“all’articolo 54 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 al comma 1 è aggiunta la lettera:  D) alla tenuta  del registro degli amministratori di sostegno”

 

TITOLO 2

 

Servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani

 

Articolo 5

 

 Istituzione del servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani

 

1.“ E’ istituito il servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani “

 

articolo 6

 

1.Ai fini della presente legge si intende per “anziano” un soggetto che abbia compiuti i sessantacique anni di età

 

Articolo 7

 

Soggetti obbligati

 

1.“ Sono soggetti obbligati allo svolgimento del servizio obbligatorio di sostegno agli anziani :

a) tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni

b) coloro che sono nati in Italia  e sono ivi residenti alla data del compimento del diciottesimo anno di età

c) coloro che, sebbene non nati in Italia,   vi risiedano al compimento del diciottesimo anno di età  da almeno 7 anni ”

 

Articolo 8

 

Durata del servizio obbligatorio

 

1.“Il servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani ha durata di un anno solare per 14 ore settimanali “

 

Articolo 9

 

 Luogo dell’adempimento

 

1.“ L’adempimento degli obblighi di cui all’art 5 della presente legge deve essere svolto nel luogo di residenza o domicilio del soggetto obbligato”

 

Articolo 10

 

 Ritardo nell’adempimento degli obblighi di servizio  civile obbligatorio a tutela degli anziani

 

1.“Possono differire l’adempimento degli obblighi di cui all’art 4 della presente legge,  a periodo successivo alla conclusione del corso di studi,  gli studenti che frequentino

a) corsi di laurea presso università o istituti di istruzione superiore;

b) corsi di diploma universitario;

c) corsi di istruzione superiore presso istituti tecnici industriali statali, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, conservatori di musica, ecc.;

d) scuole per operatori sanitari per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;

e) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;


f) corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento nonchè scuole a ordinamento speciale post laurea, per accedere ai quali è prevista la laurea;


g) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni;


h) facoltà battista, facoltà teologica wesleiana.


2.Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 1) lettere a), b), d), e), g), h), i), purchè il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

3.Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al primo comma purchè il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano”.

TITOLO 3

Finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno

Articolo 11

1.Il finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno di cui all’articolo 3 comma secondo del presente disegno di legge  è a carico del Ministero del lavoro del lavoro e della politica sociale.

2.  Nel  Fondo è coperto dalle somme di cui all’articolo 48 della  legge 20/5/1985 n. 222 .

3. All’articolo 48 della legge 20/5/1985 n. 222 dopo la parola “ scolastica” sono aggiunte le parole” e per il finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno”

  

 

 

il 21/03/2023
N. M. - terni
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 6.1
All'articolo 6 , secondo comma, è sostituita la parola "sessantacinque" con "settanta"
Respinto
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 14
  • Astenuti: 1
il 27/03/2023
N. M. - Terni
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 7.1
All'articolo 7 lettera c) sono sostituite le parole " per almeno sette anni" con " per almeno cinque anni"
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1

Il presente disegno di legge ha la finalità di rispondere ai bisogni degli anziani CHE nel nostro Paese, in relazione all’aumento delle aspettative di vita e alla diminuzione del tasso di natalità, crescono numericamente in misura superiore ai nuovi nati. Al 1° gennaio 2022 l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più e giovani di età inferiore a 15 anni) è pari a 187,9%, aumentato in vent’anni di oltre 56 punti. Nel 2042 gli ultra-ottantenni saranno quasi 2 milioni in più e gli ultra-centenari triplicheranno, raggiungendo le 58 mila e 400 unità. A questo fenomeno si affianca quello della crescita della povertà. Infatti il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5%) è tra i più elevati dall’anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore. Nel 2017 l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta era del 6,9%, in forte crescita sull’anno precedente (6,3%) e di molto superiore a quella media del quadriennio precedente (2013-2016) quando risultava stabile e pari al 6,1%. Dalle Statistiche report ISTAT del 15/6/2022 si legge che “nel 2021, l’incidenza di povertà relativa cresce per le famiglie monocomponente (dal 4,5% nel 2020 al 5,7% nel 2021), soprattutto nel Mezzogiorno (dal 9,1% al 12,2%); sono per lo più persone sole over 65 anni per le quali l’incidenza cresce dal 4,4% al 6,6% a livello nazionale, con un incremento più significativo nel Mezzogiorno, dal 7,9% al 13,7%. Va infine considerato che sul Report Istat del 14/7/2021 riguardo alla salute degli anziani si legge “Circa un terzo degli over 75 presenta una grave limitazione dell’autonomia e per un anziano su 10 questa incide sia sulle le attività quotidiane di cura personale che su quelle della vita domestica (8,5% nell’Ue22). Questa situazione ci permette di dire che già oggi, ma ancor più nei prossimi anni quando i nati nel decennio del boom economico ‘60-’70 invecchieranno, ci sarà una rilevante sproporzione tra giovani e anziani, ci saranno anziani portatori di gravi patologie e in difficoltà economiche che dovranno essere sostenuti dallo Stato con misure ulteriori rispetto a quelle attuali. Da questo deriva anche che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, già in crescita, avrà una ulteriore espansione e pertanto deve già da ora essere meglio regolamentato. Il nostro disegno di legge ha pertanto la finalità di creare un Albo degli amministratori di sostegno, tenuto a livello locale dal Sindaco e un fondo con il quale gli amministratori, nel caso di indigenza degli amministrati, possano vedere riconosciuta la liquidazione almeno delle spese sostenute. Il compito di tenere il Registro di nuova istituzione è stato dato, con il nostro disegno di legge, al Sindaco del luogo ove l’amministrato di sostegno risiede. Tale scelta, che poteva essere alternativa alla tenuta dell’albo nel tribunale di residenza dell’amministrato, è stata fatta sulla base dei poteri che il Sindaco ha nell’organizzazione dei Servizi sociali del Comune. I Servizi sociali hanno infatti la possibilità di valutare più attentamente i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo. Riguardo alle spese sostenute dall’amministratore di sostegno, ad oggi è prevista, con richiamo all’art. 379 c.c. un'equa indennità riconosciuta dal giudice solo qualora ci siano disponibilità economiche dell’amministrato; nel caso di indigenti all’amministratore non è possibile liquidare neppure le spese sostenute. In questo caso riteniamo che almeno le spese affrontate vadano riconosciute all’amministratore attingendo al Fondo creato con il nostro disegno di legge che almeno in parte deve poter contare selle somme dell’8 per mille visto che il sostegno agli anziani non è di minore valore delle finalità previste dall’48 della legge 20/5/1985 n. 222. La seconda parte del nostro disegno di legge prevede invece la “solidarietà” tra giovani e anziani con un servizio obbligatorio civile.  Di fronte ad anziani soli e in difficoltà e in numero crescente, i giovani devono attivarsi a loro sostegno. Il servizio civile obbligatorio a sostegno degli anziani non vuole essere un retaggio della vecchia leva obbligatoria, con la quale non hanno in comune né la finalità né l’impegno.  Infatti le ore che i giovani mettono a disposizione a sostegno degli anziani sono in numero limitato e sono svolte nella residenza o nel domicilio del soggetto obbligato in modo che il giovane possa continuare a svolgere la propria attività e comunque, quando ciò sia incompatibile con gli studi, il giovane possa, come avveniva per la leva militare, posticipare l’impegno alla fine del percorso di studi. Riteniamo che le misure da noi proposte possano essere rispondere efficacemente ai bisogni degli anziani e possano creare un dialogo virtuoso tra chi ha esperienza di vita e chi deve costruire la propria.


TITOLO 1

Dell’amministrazione di sostegno


Articolo 1
Individuazione dell’amministratore di sostegno

1. “ All’articolo 408 codice civile è aggiunto il comma quinto che recita “ nei casi di cui al precedente comma, il giudice nomina l’amministratore di sostegno attingendo al registro degli amministratori di sostegno di cui all’art 408 bis codice civile”


Articolo 2
Registro degli amministratori di sostegno

1.“È inserito nel codice civile l’articolo 408 bis che recita “è istituito presso l’ente locale competente per i servizi sociali il registro degli amministratori di sostegno.
2.Il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del registro degli amministratori di sostegno entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”


Articolo 3

1.“All’articolo 379 codice civile è aggiunto il terzo comma che recita” in caso di situazioni di indigenza, il giudice tutelare può assegnare al tutore un rimborso spese da porre a carico del “Fondo di solidarietà amministratori di sostegno” per i soggetti alle misure di protezione di cui al libro primo titolo XII.
2.Il “Fondo di solidarietà degli  amministratori di sostegno” è istituito presso il Ministero del lavoro e della Politica sociale.


Articolo 4
Funzioni del Sindaco

1.“all’articolo 54 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 al comma 1 è aggiunta la lettera: D) alla tenuta  del registro degli amministratori di sostegno”


TITOLO 2
Servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani


Articolo 5
Istituzione del servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani

1.“È istituito il servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani “

articolo 6

1.Ai fini della presente legge si intende per “anziano” un soggetto che abbia compiuti i sessantacinque anni di età


Articolo 7
Soggetti obbligati

1.“Sono soggetti obbligati allo svolgimento del servizio obbligatorio di sostegno agli anziani:
a) tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni
b) coloro che sono nati in Italia e sono ivi residenti alla data del compimento del diciottesimo anno di età
c) coloro che, sebbene non nati in Italia, vi risiedano al compimento del diciottesimo anno di età da almeno 5 anni”


Articolo 8
Durata del servizio obbligatorio

1.“Il servizio civile obbligatorio per il sostegno agli anziani ha durata di un anno solare per 14 ore settimanali"

Articolo 9
Luogo dell’adempimento

1.“L’adempimento degli obblighi di cui all’art 5 della presente legge deve essere svolto nel luogo di residenza o domicilio del soggetto obbligato”


Articolo 10
 Ritardo nell’adempimento degli obblighi di servizio civile obbligatorio a tutela degli anziani

1.“Possono differire l’adempimento degli obblighi di cui all’art 4 della presente legge, a periodo successivo alla conclusione del corso di studi, gli studenti che frequentino
a) corsi di laurea presso università o istituti di istruzione superiore;
b) corsi di diploma universitario;
c) corsi di istruzione superiore presso istituti tecnici industriali statali, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, conservatori di musica, ecc.;
d) scuole per operatori sanitari per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;
e) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;
f) corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento nonché scuole a ordinamento speciale post laurea, per accedere ai quali è prevista la laurea;
g) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni;
h) facoltà battista, facoltà teologica wesleiana.
2.Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 1) lettere a), b), d), e), g), h), i), purché il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.
3.Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al primo comma purché il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano”.


TITOLO 3
Finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno


Articolo 11

1.Il finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno di cui all’articolo 3 comma secondo del presente disegno di legge è a carico del Ministero del lavoro del lavoro e della politica sociale.
2.  Nel Fondo è coperto dalle somme di cui all’articolo 48 della legge 20/5/1985 n. 222.
3. All’articolo 48 della legge 20/5/1985 n. 222 dopo la parola “scolastica” sono aggiunte le parole” e per il finanziamento del Fondo di solidarietà degli amministratori di sostegno”

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

La realizzazione del nostro disegno di legge richiede l’intervento di modifica del codice civile, per la parte che attiene all’amministrazione di sostegno,  e la predisposizione di un disegno di un nuovo testo per quanto attiene alla creazione di un “ servizio civile obbligatorio a sostegno e aiuto agli anziani”.

Nel  codice civile italiano  nel 2004  con legge 9/01/2004 n. 6 è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno inserendo nel libro primo “ delle persone e della famiglia” , Titolo XII “ delle misure di protezione prive in tutto o in parte di autonomia”  il Capo Uno “ dell’amministrazione di sostegno”  regolato dagli articoli dal 404 c.c. al 413 c.c..

Questa figura  si aggiunge alle misure di protezione dell’interdizione , legale e giudiziale, a dell’inabilitazione  e si applica , come recita l’art 404 c.c. a coloro che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Questa situazione, che purtroppo sempre più spesso si verifica tra una popolazione in riduzione numerica ma in crescita come età, precedentemente non era normata. Infatti le figure dell’interdizione e dell’inabilitazione  presuppongono ex art 414 c.c.   la presenza nel caso dell’interdizione  di “  condizioni di  che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi “ mentre  l’inabilitazione  si applica a una situazione di minore gravità , l’art 415 c.c. recita  “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione , può essere inabilitato “.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi” .

Queste figure presuppongono pertanto che la persona in difficoltà abbia una totale o parziale incapacità di mente che comprometta la sua capacità di giudizio tanto che le due misure incidono nella sua “ capacità di agire”.

La capacità di agire è “l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi”. Essa presuppone che la persona abbia la capacità di intendere e volere cioè di comprendere il valore dei propri atti e sapersi autodeterminare .

Le figure dell’inabilitazione e interdizione vanno a colpire la capacità di agire , escludendola o limitandola , pertanto incidono profondamente sulla persona che non può compiere nessun atto giuridico , nel caso dell’interdizione, o solo atti di ordinaria amministrazione, nel caso dell’inabilitazione.

La figura dell’amministrazione di sostegno ha inteso  tutelare quelle persone che , sebbene mantengano la propria capacità di agire, si trovano a non riuscire a svolgere autonomamente le attività ordinarie della vita quotidiana.La legge 6/2004  prevede che il giudice utilizzi l’istituto giuridico scegliendo tra le differenti misure di protezione creando il “ minor sacrificio possibile” alla capacità di agire.

 Dall’analisi sulle motivazioni del nostro progetto emerge che questo istituto è in crescita e che ci sono molte nomine di soggetti esterni alla famiglia per le persone sole .

 Ad oggi non esiste un apposito Albo o Registro  degli amministratori di sostegno.

Nei tribunali viene a volte redatto un albo a cui possono accedere gli avvocati del foro , in alcuni casi sono le regioni , come in Friuli Venezia Giulia , che hanno previsto la creazione di un albo tenuto , anche tenuto da enti privati  del terzo settore.

Il nostro progetto nel modificare il testo del codice civile vuole supplire a tale mancanza cercando anche di ampliare la platea degli amministratori: non più solo avvocati ma anche cittadini che siano in grado di svolgere la funzione anche per stimolare il senso di responsabilità e solidarietà che è, anche  in via trasversale, un principio  che permea la nostra Costituzione.

Nell’introdurre la previsione di questo albo si è ritenuto di inserire nell’art. 408 c.c.  un quinto comma  nel quale si prevede l’obbligo de magistrato di attingere all’albo  nel caso di cui al quarto comma del medesimo articolo e cioè quando “ quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare”.

Abbiamo ritenuto invece di inserire l’art 408  bis c.c.  per istituire Registro ed indicare il soggetto responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento.

Il soggetto più idoneo alla tenuta dell’albo è stato individuato nel Sindaco del Comune di residenza dell’amministrato in quanto , a mezzo dei propri servizi sociali, è in grado di valutare l’idoneità di coloro che chiedono la propria iscrizione .

Per aggiungere questa funzione è stato necessario pertanto proporre la modifica dell’art 54 del  decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 aggiungendo la lettera D) contente l’obbligo per il Sindaco di tenere l’albo di nuova creazione.

La seconda parte del nostro disegno di legge riguarda invece l’istituzione  del Servizio Civile obbligatorio  a tutela degli anziani.

Anche per la copertura delle spese affrontate dagli amministratori nel caso in cui l’amministrato dia in situazione di indigenza  è stata presa in considerazione l’entrata derivante dall’ art 47 e 48 della  legge 20/5/1985 n. 222 cioè il cosiddetto 8 per mille. L’art 48 prevede che le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali  e ristrutturazione,miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento   antisismico   ed efficientamento energetico  degli  immobili  di  proprieta'  pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica.

Riteniamo che una spesa relativa al sostegno agli anziani abbia pari importanza rispetto alle finalità suddette e pertanto riteniamo di dover aggiungere all’art 48 la voce relativa.

Riguardo alla seconda parte del nostro disegno di legge dobbiamo considerare che lo sviluppo normativo del settore del servizio civile parte dal 1998 con la legge 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" che  abrogava  la legge n. 772 del 1972 e riconosceva l'obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, istituisce la Consulta Nazionale del Servizio Civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ed il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ove confluiscono le risorse gestite fino ad allora dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private a scopo finalizzato.
La gestione del Servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa, ed è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)

Nel 2000 con la legge 331  del 2000 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"si disponeva la sospensione  dal 1 gennaio 2007  della leva obbligatoria poi anticipata al 1 gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

Nel 2001  con la legge 64/2001 nasce il Servizio Civile nazionale  un servizio volontario riferito  a tutti i  giovani dai 18 ai 26 anni,  che vogliano  effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Nel 2002 con il  D. lgs. 5/4/2002 n. 77 , Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell`articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 venivano  individuate le modalità organizzative ed operative del Servizio nel  2004 venne costituito il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.
 Il 1° gennaio  del 2006 entrarono  in vigore le disposizioni del D lgs. 5/4/2002 n. 77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome - tenute ad istituire l'albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell'UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma.

Ad oggi pertanto , annualmente vengono  pubblicati i Bandi  che indicano i programmi a cui i giovani intendono volontariamente partecipare come il Bando in scadenza il 20/2/2023.

Come indicato nella relazione sul merito il numero degli aderenti è inferiore a quelle che sarebbero le necessità per i nostri anziani pertanto con il nostro disegno di legge istituiamo un servizio obbligatorio .

Il testo normativo , a differenza dell’articolo precedente, non si pone come novella di altra legge ma di nuovo testo istitutivo di una prestazione obbligatoria ai sensi dell’art  23 della nostra Costituzione che recita “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
 

Approfondimento tematico

Il nostro disegno di legge parte dalla valutazione dei dati raccolti con l'ultimo censimento permanente della popolazione e abitazioni relativo all'anno 2022.
 La popolazione residente è in decrescita: da 59,6 milioni al 1° gennaio 2020 a 58 mln nel 2030, a 54,1 mln nel 2050 e a 47,6 mln nel 2070.Quello che è molto rilevante è la composizione della popolazione in  considerazione dell'età.
L'analisi considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, In base a i numeri tra la popolazione appartenente alle tre fasce  la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Il grado di invecchiamento di una popolazione è  il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Dai dati emerge che l' Italia continua ad invecchiare a causa della bassa fecondità e una longevità  in crescita . Al 1° gennaio 2022 l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più e giovani di età inferiore a 15 anni) è pari a 187,9%, aumentato in vent’anni di oltre 56 punti. Anche nei prossimi decenni si prevede che l’invecchiamento continuerà: l’indice raggiungerà quota 293 al 1° gennaio 2042.Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popolazione in età lavorativa scenderà in 30 anni dal 63,8% al 53,3% del totale. L’invecchiamento della popolazione italiana è ancora più evidente se vengono messi in confronto nel confronto con i censimenti passati da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021 (148,7% nel 2001).
Nel 2042 gli ultra-ottantenni saranno quasi 2 milioni in più e gli ultra-centenari triplicheranno, raggiungendo le 58mila e 400 unità.
Accanto a questi dati va considerata anche la composizione familiare che per quanto riguarda gli over 65 anni in poi la condizione prevalente è quella di partner all’interno di una coppia senza figli (41,8 per cento) e la quota di persone sole è del 30,5.Se prendono in considerazione gli anziani con 75 anni o più  si valuta che siano l'11,7 % del totale della popolazione, il 60% è composto da donne di cui circa la metà vive da sola mentre il 29% degli anziani maschi vive da solo.
Sempre dai dati Istat risulta che nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente).Riguardo all' età, l’incidenza di povertà assoluta si attesta al 14,2% ( quasi 1,4 milioni) fra i minori; all’11,1% fra i giovani di 18-34 anni (pari a 1 milione 86mila individui) e rimane su un livello elevato (9,1%) anche per la classe di età 35-64 anni (2 milioni 361mila individui), mentre si mantiene su valori inferiori alla media nazionale per gli over 65 (5,3%, interessando circa 743mila persone).Cio' che va sottolinenato è che il  livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5%) è tra i più elevati dall’anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore, infatti  nel 2017 l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta era del 6,9%, in forte crescita sull’anno precedente (6,3%) e di molto  superiore a quella media del quadriennio precedente (2013-2016) quando risultava stabile e pari al 6,1%.
Dalle Statistiche report ISTAT  del 15/6/2022 si legge che “nel 2021, l’incidenza di povertà relativa cresce per le famiglie monocomponente (dal 4,5% nel 2020 al 5,7% nel 2021), soprattutto nel Mezzogiorno (dal 9,1% al 12,2%); sono per lo più persone sole over 65 anni per le quali l’incidenza cresce dal 4,4% al 6,6% a livello nazionale, con un incremento più significativo nel Mezzogiorno, dal 7,9% al 13,7%. Tale andamento riguarda anche le coppie con persona di riferimento con più di 65 anni (dal 6,8% all’8,4%), per le quali nel Mezzogiorno l’incidenza arriva al 18,1% (13,2% nel 2020). Anche le famiglie di altra tipologia, che sovente vedono la presenza di più nuclei al loro interno, registrano un incremento di ben 4,1 punti percentuali (dal 21,3% al 25,4%) dovuto in larga parte all’incremento registrato nel Mezzogiorno (40,3% dal 31,6%)
Tutti questi dati ci permettono di affermare che :
–    il fenomeno delle persone anziane   è già rilevante ma andrà a crescere nei prossimi anni, ma mano che i  nati nel decennio baby boom entreranno nell'età anziana
–     parte di questi anziani si troverà a vivere da solo
–    parte di questi anziani di troverà in condizioni economiche disagiate
–    parte di questi anziani  si troverà in condizioni fisiche che incidono sulla  autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane
A livello legislativo con legge del 9/01/2004 n. 6 è stato introdotta  nel codice civile la figura dell'amministratore di sostegno  che può essere nominato dal giudice tutelare quando ricorrono i requisiti dell'art. 405  che recita “ la persona che  per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità parziale o temporanea , di provvedere ai propri interessi , può essere assistita da un amministratore di sostegno , nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio” .
 Questa figura  che si affianca a quelle già presenti del tutore  dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato è in crescita in quanto l'amministrazione di sostegno da anni è applicata maggiormente rispetto ai due altri istituti che presuppongono l'assenza o la limitazione della capacità di intendere e volere e quindi della capacità di agire. LA ratio legis della legge 6/2004 è il minor sacrificio possibile della capacità di agire .
Non è facile reperire dati nazionali sul numero degli amministratori di sostegno in quanto i dati riguardano le Corti d'appello e quindi i tribunali che operano nel loro distretto e che nominano gli amministratori , abbiamo però trovato  i dati del tribunale di Terni   che dimostrano  un crescendo di procedure iscritte ai sensi dell’art 404 c.c. e seguenti del codice civile. Nel 2005 , primo anno  dall’entrata in vigore della legge erano aperti 29 fascicoli, nel 2006  erano 46 fascicoli, nel 2007 erano 84  fino agli ultimi anni  in cui nel 2018 vennero aperti 457 fascicoli, 513 nel 2019, 298 nel 2020, 389 nel 2021, 350 nel 2022 e all’8/3/23 sono stati già aperti 91 fascicoli. Si tratta di dati che riguardano il circondario del Tribunale di terni che ha una popolazione di 228424 persone come dal documento “ Spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Terni a quella di Perugia A.C. 2962 Dossier n° 474 - Schede di lettura 20 luglio 2016 “
La maggior parte delle amministrazioni di sostegno riguarda gli anziani che  soprattutto per motivi di salute non riescono più a svolgere da soli le normali attività della vita quotidiana.
Se normalmente sono i parenti stretti a prendersene cura c'è una parte di anziani che , come risulta di dati Istat vivono soli e parte di questi non sono in grado di poter svolgere le attività quotidiane in autonomia.
In parte questi anziani  si trovano anche in situazione di povertà.
I giudici tutelari perciò spesso nominano amministratori di sostegno esterni alla famiglia  scegliendo tra gli avvocati che operano e risiedono nel foro di residenza .
Per tutti  questi motivi riteniamo che sia necessaria la creazione di un  registro a cui  possano iscriversi coloro che si rendono disponibili a svolgere la funzione e dal quale il giudice debba attingere nella nomina . Nel registro possono accedere sia avvocati che altre persone.
La funzione di amministratore è per legge gratuita ma questo non esclude che il giudice possa riconoscere un'equa indennità all'amministratore a carico dell'amministrato .
Riteniamo inoltre che in tutti i casi in cui la situazione economica del soggetto amministrato sia sotto la soglia di povertà  si debba prevedere un fondo per il rimborso delle spese che l'amministratore affronta  nel prendersi cura della persona in difficoltà.
Altra finalità del nostro disegno di legge è la creazione di un servizio obbligatorio  finalizzato alla cura degli anziani .
 Dopo la fine del servizio militare obbligatorio  con L. 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale che all'articolo 1 recita”1. Princìpi e finalità.
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare
riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna,forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero”.
Il Servizio Civile , con cui il volontario può anche svolgere attività di aiuto agli anziani aderendo ad un progetto dell'una o dell'altro ente  che lo accoglie non è obbligatorio  .
Su sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale si legge che “Il numero dei posti di volontario messi a bando dal 2001 al 2021 è di 688.373 giovani”
 Se consideriamo , che il dato riguarda 20 anni , possiamo dire che è sicuramente inadeguato ai numeri degli anziani soli e disagiati  anche in prospettiva di crescita.
Per questo riteniamo che noi giovani dovremmo metter a disposizione il nostro tempo ,in modo obbligatorio, a tutela dei nostri anziani creando un “servizio  civile obbligatorio per il sostegno e aiuto agli anziani  “.
I giovani, al compimento del diciottesimo anno di età  e della conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore e/o corsi e lauree post diploma,  grazie al nostro disegno di legge  a mettere a disposizione 14 ore settimanali, ripartite secondo le necessità  individuate dai servizi sociali di ciascun Comune.
Questa attività  deve poter essere svolta nel Comune di residenza o di domicilio dell’obbligato in modo da permettere lo svolgimento anche delle proprie ulteriori attività di studio o lavoro ma comunque, abbiamo previsto la possibilità di svolgere l’attività successivamente agli studi come era già previsto per la leva militare.