Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche (legge 28 marzo 2001 n. 149) recante disposizioni in merito al Diritto del minore ad una famiglia
- Pubblicato il 15 Marzo 2023
- da I. I. S. S. Lercara Friddi, Lercara Friddi (Palermo)
- Testo presentato
- Relazione
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori, Onorevoli Senatrici! Oggi più che mai, a causa dei tristi fatti di cronaca nazionale e internazionale che ascoltiamo ogni giorno al telegiornale, riteniamo che al centro del dibattito politico di una Nazione che si fonda sullo stato di diritto ci debba essere un dialogo costruttivo sul diritto dei minori ad avere una famiglia. Infatti, tanti, troppi bambini si trovano oggi in stato di abbandono nel nostro territorio. Si tratta di minori stranieri non accompagnati che vivono nei centri di accoglienza o di bambini italiani che vengono abbandonati alla nascita, anche in situazioni di pericolo, a causa del profondo disagio che vive oggi la società moderna.
Siamo fortemente convinti che il primo obbligo di uno stato civile sia quello di garantire ai minori di vivere al sicuro e all’interno di un nucleo familiare che garantisca loro le cure fondamentali per lo sviluppo e il conseguimento del benessere psico-fisico, come d’altronde già stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2000.
Dunque, fermo restando il diritto imprescindibile di tutelare un minore, ci siamo chiesti se la legge già esistente nel nostro ordinamento recante le disposizioni in materia di adozione sia ad oggi una risposta definitiva alla realtà della nostra società. La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disposizioni in merito al Diritto del minore ad una famiglia, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, afferma: «L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».
Alla luce di quanto affermato nell’articolo 6 ci siamo soffermati sull’analisi della nostra società. Si parla spesso dei passi avanti che sono stati fatti nell’ambito della tutela dei diritti degli esseri umani in riferimento per esempio alla legge che garantisce a livello legislativo la costituzione delle coppie di fatto, legge 20 maggio 2016, n. 76. La prima domanda che ci siamo posti è se veramente sia tutelato il diritto di un minore a vivere in famiglia solo se si tratta effettivamente di una coppia legata dal vincolo matrimoniale. Il problema però che urge affrontare è colmare il vuoto legislativo nei confronti delle realtà familiari mononucleari. Infatti, gli uomini e le donne che si trovano a costituire una famiglia di tipo mononucleare non hanno ad oggi accesso all’istituto dell’adozione.
Partendo quindi dall’articolo 3 della Carta Costituzionale, in cui si afferma che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», e ricordando il più generico, ma non per questo meno importante, articolo 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in cui si afferma che: «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge», ci sembra opportuno che oggi l’istituto dell’adozione in Italia preveda la possibilità di adottare un bambino dichiarato in stato di abbandono, e quindi bisognoso di cure e di affetto, diritti di per se stessi inviolabili, anche a famiglie mononucleari.
La nostra proposta di modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 muove quindi dal presupposto che tutti i minori abbiano diritto a ricevere l’amore e le cure degli adulti e che tutti gli adulti, siano essi coniugati o persone singole, abbiano diritto a dare amore e a prendersi cura di chi un domani rappresenterà il futuro della nostra Nazione, chiaramente a seguito di tutti gli accertamenti di idoneità che sono già previsti dalla legge per le famiglie composte da coniugi.
Infine ci sembra doveroso anche ricordare che la legge esistente crea una distinzione che non può più essere accettata all’interno della realtà italiana, dal momento che è prevista dall’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 l’adozione da parte di famiglie mononucleari o da chi non è coniugato nel caso in cui il minore versi in condizioni di handicap psico-fisico, secondo quanto sancito dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Riteniamo che quanto sancito dall’articolo 44 della legge n. 184 sia in controtendenza con quanto affermato dal già citato articolo 3 della Carta Costituzionale poiché presuppone in sé una differenziazione tra i minori definibili sani e i minori cui è stato diagnosticato un handicap psico-fisico; ci sembra doveroso eliminare questa differenza di status poiché il primo vero interesse da tutelare in entrambi i casi è quello di dare la possibilità ai bambini di essere amati e di essere supportati nelle migliori condizioni possibili, siano esse rappresentate da famiglie formate da coniugi, da persone non coniugate o da famiglie mononucleari.
Per questi motivi sentiamo la necessità di modificare la legge 4 maggio 1983, n. 184 aprendo l’istituto dell’adozione anche alle famiglie mononucleari.
Il presente disegno di legge si propone di modificare gli articoli: 6, 10, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 39, 39-bis, 39-ter, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 57.
Titolo II
Dell’adozione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. L’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a:
a) famiglie mononucleari costituite da almeno un anno;
b) coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi e i nuclei familiari mononucleari devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando:
a) La famiglia mononucleare si sia formata da almeno un anno nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della sua condizione, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
b) i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando:
a) la famiglia mononucleare che intende adottare sia genitore di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dallo stesso adottato;
b) in caso di due coniugi il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante figure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Capo II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia mononucleare o presso una coppia di coniugi ovvero una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio».
Capo III
Dell’affidamento preadottivo
Art. 3
1. L’articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 22. – 1. Le famiglie mononucleari e i coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non, inerente all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi nuclei familiari mononucleari, ai coniugi e agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo cinque anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati preventivamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni, con o senza handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare del nucleo mononucleare o dei coniugi, i motivi per i quali questi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le famiglie mononucleari e le coppie di coniugi che hanno presentato domanda, quello/a maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di avvedutezza, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare coloro che intendono adottare sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca la famiglia mononucleare e i coniugi, anche separatamente, e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età non inferiore ai cinque anni, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno».
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 5
1. L’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta o della famiglia mononucleare.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari o della famiglia mononucleare, con ordinanza motivata.
4. Nel caso in cui la procedura interessi una coppia di coniugi, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se si tratta di una famiglia mononucleare, se l’adottante muore allora si può ritenere decaduta la procedura di adottabilità.
5. Nel caso in cui la procedura interessi una coppia di coniugi, se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti o alla famiglia mononucleare ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 6
1. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 27. – 1. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell’adottante o della coppia di adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se la coppia di coniugi adottanti ricorre al divorzio e se l’adozione è disposta nei confronti della moglie, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali».
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e il singolo genitore o la coppia di genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni».
2. Il comma 4 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 28. – 4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite al singolo genitore o alla coppia di genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore».
3. Il comma 5 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 5. L’adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza».
4. Il comma 8 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando il singolo genitore o la coppia di genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
Titolo III
Dell’adozione internazionale
Capo I
Dell’adozione di minori stranieri
Art. 8
1. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«h) certifica la data di inserimento del minore presso i genitori affidatari o adottivi».
Art. 9
1. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l’ingresso in Italia non devono provvedere a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d’origine, deve occuparsene lo stato di arrivo. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
Art. 10
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti; all’adottato, qualora decida così, è inoltre consentito avere contatti con la famiglia di origine».
Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare al singolo genitore o ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato».
Art. 12
1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’autorità straniera l’opportunità di procedere all’adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza di coloro interessati all’adozione stessa; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all’articolo 31».
Art. 13
1. Il comma 2 dell’articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per i nuclei che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all’articolo 31, comma 3».
Art. 14
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere gli adottanti prima, durante e dopo l’adozione;».
Capo II
Dell’espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 15
1. L’articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Il console del luogo ove risiedono gli adottanti o l’adottante vigila sul buon andamento dell’affidamento avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia affidataria o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte del cittadino o dei cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall’autorità centrale straniera e dall’ente autorizzato».
Titolo IV
Dell’adozione in casi particolari
Capo I
Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 16
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è abrogata.
2. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è abrogato.
Art. 17
1. Il comma 1 dell’articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il sedicesimo anno di età».
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni sedici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante».
Art. 18
1. L’articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Se il minore è adottato da:
a) Famiglia mononucleare, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano alla stessa;
b) due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile».
Art. 19
1. All’articolo 51 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole “attentato alla vita di lui o del suo” è inserita la seguente: “eventuale”.
Art. 20
1. All’articolo 52 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole “contro l’adottato, oppure contro il” sono inserite le seguenti: “suo eventuale”.
Art. 21
1. Alla fine dell’articolo 53 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono aggiunte le parole: “o sull’adottante”.
Capo II
Delle forme dell’adozione in casi particolari.
Art. 22
1. Alla fine della lettera a) dell’articolo 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono aggiunte le parole: “o dell’adottante”.
Sopprimere l’articolo 4.
- Voti totali: 12
- Favorevoli: 12
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis
1. Il comma 2 dell’articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Se:
a) Il componente della famiglia mononucleare muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si procedere all’annullamento degli atti necessari dell’adozione;
b) uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione».
- Voti totali: 13
- Favorevoli: 13
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Onorevoli Senatori, Onorevoli Senatrici! Oggi più che mai, a causa dei tristi fatti di cronaca nazionale e internazionale che ascoltiamo ogni giorno al telegiornale, riteniamo che al centro del dibattito politico di una Nazione che si fonda sullo stato di diritto ci debba essere un dialogo costruttivo sul diritto dei minori ad avere una famiglia. Infatti, tanti, troppi bambini si trovano oggi in stato di abbandono nel nostro territorio. Si tratta di minori stranieri non accompagnati che vivono nei centri di accoglienza o di bambini italiani che vengono abbandonati alla nascita, anche in situazioni di pericolo, a causa del profondo disagio che vive oggi la società moderna. Siamo fortemente convinti che il primo obbligo di uno stato civile sia quello di garantire ai minori di vivere al sicuro e all’interno di un nucleo familiare che garantisca loro le cure fondamentali per lo sviluppo e il conseguimento del benessere psico-fisico, come d’altronde già stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2000. Dunque, fermo restando il diritto imprescindibile di tutelare un minore, ci siamo chiesti se la legge già esistente nel nostro ordinamento recante le disposizioni in materia di adozione sia ad oggi una risposta definitiva alla realtà della nostra società. La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disposizioni in merito al Diritto del minore ad una famiglia, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, afferma: «L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto». Alla luce di quanto affermato nell’articolo 6 ci siamo soffermati sull’analisi della nostra società. Si parla spesso dei passi avanti che sono stati fatti nell’ambito della tutela dei diritti degli esseri umani in riferimento per esempio alla legge che garantisce a livello legislativo la costituzione delle coppie di fatto, legge 20 maggio 2016, n. 76. La prima domanda che ci siamo posti è se veramente sia tutelato il diritto di un minore a vivere in famiglia solo se si tratta effettivamente di una coppia legata dal vincolo matrimoniale. Il problema però che urge affrontare è colmare il vuoto legislativo nei confronti delle realtà familiari mononucleari. Infatti, gli uomini e le donne che si trovano a costituire una famiglia di tipo mononucleare non hanno ad oggi accesso all’istituto dell’adozione. Partendo quindi dall’articolo 3 della Carta Costituzionale, in cui si afferma che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», e ricordando il più generico, ma non per questo meno importante, articolo 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in cui si afferma che: «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge», ci sembra opportuno che oggi l’istituto dell’adozione in Italia preveda la possibilità di adottare un bambino dichiarato in stato di abbandono, e quindi bisognoso di cure e di affetto, diritti di per se stessi inviolabili, anche a famiglie mononucleari. La nostra proposta di modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 muove quindi dal presupposto che tutti i minori abbiano diritto a ricevere l’amore e le cure degli adulti e che tutti gli adulti, siano essi coniugati o persone singole, abbiano diritto a dare amore e a prendersi cura di chi un domani rappresenterà il futuro della nostra Nazione, chiaramente a seguito di tutti gli accertamenti di idoneità che sono già previsti dalla legge per le famiglie composte da coniugi. Infine ci sembra doveroso anche ricordare che la legge esistente crea una distinzione che non può più essere accettata all’interno della realtà italiana, dal momento che è prevista dall’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 l’adozione da parte di famiglie mononucleari o da chi non è coniugato nel caso in cui il minore versi in condizioni di handicap psico-fisico, secondo quanto sancito dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Riteniamo che quanto sancito dall’articolo 44 della legge n. 184 sia in controtendenza con quanto affermato dal già citato articolo 3 della Carta Costituzionale poiché presuppone in sé una differenziazione tra i minori definibili sani e i minori cui è stato diagnosticato un handicap psico-fisico; ci sembra doveroso eliminare questa differenza di status poiché il primo vero interesse da tutelare in entrambi i casi è quello di dare la possibilità ai bambini di essere amati e di essere supportati nelle migliori condizioni possibili, siano esse rappresentate da famiglie formate da coniugi, da persone non coniugate o da famiglie mononucleari. Per questi motivi sentiamo la necessità di modificare la legge 4 maggio 1983, n. 184 aprendo l’istituto dell’adozione anche alle famiglie mononucleari. Il presente disegno di legge si propone di modificare gli articoli: 6, 10, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 39, 39-bis, 39-ter, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 57.
Titolo II
Dell’adozione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. L’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a:
a) famiglie mononucleari costituite da almeno un anno;
b) coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi e i nuclei familiari mononucleari devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando:
a) La famiglia mononucleare si sia formata da almeno un anno nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della sua condizione, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
b) i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando:
a) la famiglia mononucleare che intende adottare sia genitore di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dallo stesso adottato;
b) in caso di due coniugi il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante figure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Capo II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia mononucleare o presso una coppia di coniugi ovvero una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio».
Capo III
Dell’affidamento preadottivo
Art. 3
1. L’articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 22. – 1. Le famiglie mononucleari e i coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non, inerente all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi nuclei familiari mononucleari, ai coniugi e agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo cinque anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati preventivamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni, con o senza handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare del nucleo mononucleare o dei coniugi, i motivi per i quali questi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le famiglie mononucleari e le coppie di coniugi che hanno presentato domanda, quello/a maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di avvedutezza, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare coloro che intendono adottare sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca la famiglia mononucleare e i coniugi, anche separatamente, e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 4
1. L’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta o della famiglia mononucleare.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari o della famiglia mononucleare, con ordinanza motivata.
4. Nel caso in cui la procedura interessi una coppia di coniugi, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se si tratta di una famiglia mononucleare, se l’adottante muore allora si può ritenere decaduta la procedura di adottabilità.
5. Nel caso in cui la procedura interessi una coppia di coniugi, se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti o alla famiglia mononucleare ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 5
1. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 27. – 1. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell’adottante o della coppia di adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se la coppia di coniugi adottanti ricorre al divorzio e se l’adozione è disposta nei confronti della moglie, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali».
Art. 6
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e il singolo genitore o la coppia di genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni».
2. Il comma 4 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito con il seguente:
«Art. 28. – 4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite al singolo genitore o alla coppia di genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore».
3. Il comma 5 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 5. L’adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza».
4. Il comma 8 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando il singolo genitore o la coppia di genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
Art. 7
1. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«h) certifica la data di inserimento del minore presso i genitori affidatari o adottivi».
Titolo III
Dell’adozione internazionale
Capo I
Dell’adozione di minori stranieri
Art. 8
1. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l’ingresso in Italia non devono provvedere a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d’origine, deve occuparsene lo stato di arrivo. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
Art. 9
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti; all’adottato, qualora decida così, è inoltre consentito avere contatti con la famiglia di origine».
Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare al singolo genitore o ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato».
Art. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’autorità straniera l’opportunità di procedere all’adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza di coloro interessati all’adozione stessa; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all’articolo 31».
Art. 12
1. Il comma 2 dell’articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per i nuclei che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all’articolo 31, comma 3».
Art. 13
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituita dalla seguente:
«avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere gli adottanti prima, durante e dopo l’adozione;».
Art. 14
1. L’articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Il console del luogo ove risiedono gli adottanti o l’adottante vigila sul buon andamento dell’affidamento avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia affidataria o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte del cittadino o dei cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall’autorità centrale straniera e dall’ente autorizzato».
Capo II
Dell’espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 15
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è abrogata.
2. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è abrogato.
Titolo IV
Dell’adozione in casi particolari
Capo I
Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il sedicesimo anno di età».
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
«In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni sedici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante».
Art. 17
1. Il comma 2 dell’articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Se:
a) Il componente della famiglia mononucleare muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si procedere all’annullamento degli atti necessari dell’adozione;
b) uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione».
Art. 18
1. L’articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Se il minore è adottato da:
a) Famiglia mononucleare, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano alla stessa;
b) due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile».
Art. 19
1. All’articolo 51 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole “attentato alla vita di lui o del suo” è inserita la seguente: “eventuale”.
Art. 20
1. All’articolo 52 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole “contro l’adottato, oppure contro il” sono inserite le seguenti: “suo eventuale”.
Art. 21
1. Alla fine dell’articolo 53 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono aggiunte le parole: “o sull’adottante”.
Capo II
Delle forme dell’adozione in casi particolari.
Art. 22
1. Alla fine della lettera a) dell’articolo 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono aggiunte le parole: “o dell’adottante”.
Approfondimento
Approfondimento normativo
Approfondimenti normativi
Partendo dal testo della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 che ne ha modificato in parte il testo, per riuscire a studiare e a comprendere meglio la questione dell’adozione, ci siamo impegnati ad approfondire le norme che in Italia, all’estero e di concerto tra la nostra nazione e le altre nazioni sono state scritte a tutela del minore, della famiglia e di coloro che intendono adottare. Tenendo presente come primo aspetto la tutela del benessere del minore, abbiamo approfondito alcune delle norme presenti nel nostro ordinamento; quindi, abbiamo approfondito gli articoli 30, 31, 33, 34 e 37 della Costituzione, oltre che il più volte citato articolo 3, e, in riferimento specificatamente all’adozione e ai diritti e doveri dei figli, alcuni degli articoli del codice civile, ossia gli articoli 87, 147, 315-bis. Ci siamo poi soffermati sull’approfondimento della legge 19 ottobre 2015, n. 173; della legge 7 aprile 2017, n. 47; e della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Ci siamo poi chiesti in che modo a livello internazionale lo Stato italiano abbia partecipato all’affermazione dei diritti dei minori. In particolare modo abbiamo in questo senso approfondito la “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”; la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 35.
Infine, ci è sembrato opportuno verificare se in altri Stati dell’Unione Europea è possibile l’adozione da parte di famiglie mononucleari, in tal caso riportiamo in calce le informazioni estrapolate da un documento pubblicato dal Senato della Repubblica.
Approfondimento norme vigenti in Italia
La nostra Carta Costituzionale più volte fa riferimento all’interesse del minore e agli obblighi che i genitori hanno nei loro confronti.
- L’art. 30 della Costituzione afferma che: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
- L’art. 31 afferma: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
- Gli articoli 33 e 34 affermano l’importanza del diritto per il minore all’istruzione che è obbligatoria e gratuita.
Dall’analisi di questi articoli presenti nella Costituzione italiana risulta evidente che il primo interesse da tutelare sia il benessere del minore che deve essere supportato nella crescita dal genitore, che a sua volta deve essere tutelato e aiutato dallo Stato nell’adempimento del suo ruolo. La Costituzione quindi ci dà indicazioni ben precise sulla necessità di istruire ed educare un minore e di proteggerlo da situazioni di sfruttamento (art. 37), ci sembra quindi che l’apertura dell’istituto dell’adozione a famiglie mononucleari non intacchi minimamente i principi stabiliti dalla Costituzione. In vero, analizzando l’articolo 3 della Costituzione, crediamo che l’apertura dell’istituto dell’adozione alle famiglie mononucleari sia la manifestazione migliore della messa in pratica di tale articolo che tutela tutti i cittadini al di là della loro condizione personale, ma soprattutto rende eguali tutti i bambini che hanno diritto alle cure e all’affetto di adulti idonei a istruire ed educare senza distinzione tra bambini sani e bambini disabili, come al momento prevede il testo normativo della legge 4 maggio 1983, n. 184 all’art. 44.
Per quanto concerne nello specifico l’adozione, molte leggi del codice civile italiano tutelano i diritti degli adottati e, altresì, degli adottandi. Riportiamo solo alcuni articoli che ci sembrano significativi:
- L’art. 87 afferma che non è possibile contrarre matrimonio tra: l’adottante, l’adottato e i suoi
discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l’adottato e i figli dell’adottante; l’adottato e
il coniuge adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. In tal modo si sancisce di fatto la natura filiale, anche se non naturale, del minore accolto in una famiglia.
- Proprio per il fatto che l’adottato diviene a tutti gli effetti figlio nel nucleo familiare in cui si
inserisce, esso è tutelato altresì dall’art. 147 del Codice Civile in cui si afferma: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis». Riteniamo che tale obbligo sia imprescindibile anche nel caso in cui non si tratti di coniugi, ma di famiglie mononucleari o di persone non unite da vincolo matrimoniale.
- Nell’art. 315-bis si delineano i diritti ma anche i doveri del figlio: «Il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». In tal senso è importante sottolineare la volontà del minore che potrebbe ad esempio essere sentito riguardo la condizione di adottante di una famiglia mononucleare.
Inoltre, il codice civile si sofferma più volte sul concetto di figlio legittimo e sugli obblighi che i due genitori hanno nei confronti del figlio naturale anche se quest’ultimo sia nato fuori dal vincolo matrimoniale. Per cui, se i doveri dei genitori sono tali anche fuori dal vincolo matrimoniale riteniamo che tali debbano essere anche per un genitore che forma una famiglia mononucleare. Sarà cura del tribunale e degli enti preposti verificare se l’adottante è idoneo a prendersi cura del minore, ma questa idoneità non può basarsi solo ed esclusivamente sulla presenza di due persone unite dal vincolo matrimoniale.
Inoltre, in riferimento ai minori in stato di abbandono, ci sembra importante sottolineare la presenza nel nostro ordinamento della legge 19 ottobre 2015, n. 173 con cui si modifica l’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e in cui si afferma l’importanza della continuità dei legami affettivi significativi che il minore può consolidare con una famiglia affidataria. Sembra quindi interesse del legislatore tutelare in primo luogo il benessere psicologico del minore, benessere che non riteniamo possa venire meno in riferimento all’adozione da parte di famiglie mononucleari, specie se nel periodo di affidamento non sussistono situazioni che rendano impossibile l’adozione del minore.
Dal momento che l’adozione riguarda anche i minori stranieri non accompagnati sottolineiamo l’esistenza nel nostro ordinamento anche della legge 7 aprile 2017, n. 47 in cui si afferma: «I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea». La presenza di questa legge ci spinge ad affermare che l’istituto dell’adozione debba essere uguale sia per i minori in stato di adottabilità italiani, sia per i minori stranieri non accompagnati.
Infine, nel quadro della normativa italiana, ci urge sottolineare che l’apertura dell’istituto dell’adozione a famiglie mononucleari non sarebbe neanche in contrasto con la legge 31 maggio 1995, n. 218 che al Capo V fa riferimento all’adozione. Infatti, tale legge fa riferimento alla norma già esistente in materia di adozione e quindi questo non è inficiante per la modifica, trattandosi caso mai di un adeguamento alle nuove condizioni espresse dalla legge sull’adozione.
Approfondimento leggi internazionali
Per quanto concerne la cooperazione internazionale in materia di tutela dei minori ci sembra doveroso citare due documenti fondamentali che a nostro avviso non escludono la possibilità di adottare a famiglie mononucleari. In primo luogo ci sembra opportuno fare riferimento alla “Convenzione sui diritti dell’infanzia”. Gli articoli di tale Convenzione nella loro interezza esprimono l’importanza
della tutela del minore in qualsiasi situazione esso si trovi e sottolineano la necessità da parte degli Stati firmatari di assicurare in primo luogo, con qualsiasi azione possibile, il benessere del minore. Riteniamo che la possibilità di adottare da parte di famiglie mononucleari non leda nessun diritto espresso dalla “Convenzione”, anzi al contrario riteniamo che, esattamente come nel caso di famiglie composte da coniugi, laddove una famiglia mononucleare dimostri di essere idonea all’accoglimento di un minore per poter educarlo ed istruirlo nel rispetto delle sue capacità ed ambizioni lo Stato che ne promuove l’adozione abbia messo in atto tutte quelle misure volte a tutelare il benessere del minore. A dimostrazione dell’importanza del benessere e della tutela del minore e del fatto che l’adozione da parte di famiglie mononucleari non sia per nulla di ostacolo alla realizzazione di questi riportiamo anche in questo caso solo alcuni degli articoli che ci sembrano più significativi per la materia trattata.
- L’articolo 2 afferma al comma 1: «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente convenzione ed a garantire ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza».
- Articolo 3: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, selle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori e di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tale fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati».
- Articolo 6: «1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2.
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo».
- Articolo 12: «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità».
- Nell’art. 19 si afferma la necessità che gli Stati parti adottino tutte le misure a loro disposizione
per proteggere i minori.
Concludiamo con la citazione dell’art. 21 che parla espressamente dell’adozione:
- «Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
- Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o
multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti». Infine, per completezza di informazioni, ci sembra importante fare riferimento alla “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale” stipulata a seguito della conferenza svoltasi all’Aia il 29 maggio 1993 e approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 2001. L’articolo 2 della suddetta Convenzione spiega quando e in quali casi deve essere applicata dagli stati contraenti: «1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d’origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine». L’articolo 5 invece della Convezione delinea l’obbligo degli Stati contraenti a controllare l’idoneità delle famiglie che intendano adottare: «Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza: a) hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione; b) si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e c) hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo». Ne risulta dal testo della Convenzione che anche in questo caso, l’apertura dell’istituto dell’adozione a famiglie mononucleari non sarebbe contraria a quanto stabilito in campo internazionale, poiché alla base di qualsiasi sentenza di adozione, che sia essa a favore di coniugi o di famiglie mononucleari, deve essere sempre presente un controllo attento da parte delle autorità nei confronti di coloro che intendano adottare così come tra l’altro affermato dall’articolo 15 della Convenzione stessa.
Adozione in altri Paesi europei
Infine ci siamo chiesti se la normativa vigente in Italia sia effettivamente adeguata alla legislazione degli altri Stati dell’Unione Europea. Effettuando alcune ricerche sulla normativa in riferimento all’adozione nei Paesi dell’Unione Europea, abbiamo visionato un documento pubblicato dallo stesso Senato della Repubblica (riportiamo il link per completezza di informazioni: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736507.pdf). I Paesi presi in considerazione sono cinque: Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
Nel documento si evince che in tutti i Paesi presi in considerazione è consentita l’adozione da parte di persone che formano famiglie mononucleari. Per cui, in vista di un adeguamento della legislazione italiana alla legislazione degli altri Stati membri appartenenti all’Unione Europea, riteniamo che sia necessario modificare la normativa esistente.
Non si tratta però per noi solo ed esclusivamente di un mero adeguamento della normativa, ma di un riconoscimento di diritti, e poi di conseguenza anche dei doveri, a tutti i cittadini senza che vi sia alcuna distinzione di status. Riteniamo infatti che la modifica della legge esistente in materia di adozione sia necessaria per rispondere alle esigenze della società moderna.
Se la possibilità dell’adozione da parte di famiglie mononucleari è sembrata fino a questo momento non indispensabile, riteniamo che basta guardare la legislazione degli altri Stati europei per chiederci quanto ancora possiamo aspettare per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini italiani, tenuto conto del fatto che tale normativa non sarebbe comunque lesiva del benessere del minore, altrimenti riteniamo che Paesi con cui condividiamo molto della nostra realtà a livello sociale, politico ed economico, non avrebbero, come noi sino ad oggi, concesso l’adozione a famiglie mononucleari.
Classe III E Liceo classico Lercara Friddi
Approfondimento tematico
Approfondimento della tematica
La scelta di scrivere una proposta di modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 è nata da un dibattito avvenuto in classe durante le ore di educazione civica. Affrontando vari temi che riguardavano i diritti umani ci siamo soffermati sull’impossibilità da parte di una fetta della popolazione italiana di poter adottare un bambino, pur avendone il desiderio, solo perché non si tratta di coppie coniugate.
La prima cosa che ci siamo chiesti è se aprire la possibilità di adottare anche a persone che vivono da sole potesse in qualche modo ledere il diritto di un bambino ad avere una famiglia. La nostra risposta è stata sin da subito chiara. Non si può pensare che per un bambino sia meglio crescere in una casa famiglia senza la presenza stabile di un adulto che non solo sia in grado di dare amore ad un essere umano indifeso, ma che sia anche in grado di prendersene cura a livello economico e che sia in grado ancora di accompagnarlo nella sua formazione fisica, psicologica, scolastica, civile, morale, religiosa, politica.
Ci siamo resi conto di essere adolescenti fortunati perché viviamo in contesti familiari che potremmo definire sani, ma tanti bambini purtroppo non vivono il diritto alla vita nelle nostre stesse condizioni. Da questa consapevolezza è nata la decisione di approfondire il tema per comprendere al meglio il fenomeno e poter poi stilare una proposta di modifica alla legge preesistente al fine di non commettere errori ideologici, ma consapevoli pienamente della delicatezza del tema affrontato.
Abbiamo quindi provato a fare una ricerca su quanti bambini effettivamente in Italia vivono in stato di abbandono. L’articolo 40 della legge 28 marzo 2001 n. 149, al comma 1 ha istituito una banca dati relativa ai minori dichiarati in stato di adottabilità e ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale e anche alle singole persone disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e al comma 2 dello stesso articolo si dispone che questa banca dati sia resa disponibile a tutti i tribunali per i minorenni e che debba essere aggiornata con cadenza trimestrale. A questa banca dati non è possibile accedere per motivi di privacy, ma il sito del Ministero della Giustizia nell’area tematica delle statistiche sui minori pubblica i dati relativi al numero delle domande di disponibilità all’adozione dei minori italiani e stranieri relativamente anche ai casi particolari previsti dall’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184; delle dichiarazioni di adottabilità dei minori con genitori noti ed ignoti; delle sentenze di affidamenti preadottivi e delle adozioni.
I dati scaricati dalla sezione “Serie storiche” (di cui riportiamo il link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_6&facetNode_2=0_6_0_4&c ontentId=SST189833&previsiousPage=mg_1_14) ci permettono di avere un quadro più o meno chiaro della situazione in territorio nazionale in riferimento ai bambini dichiarati in stato di abbandono e alle domande di adozione effettuate dalle famiglie italiane. Analizzando i dati nel loro complesso dal 2001 al 2021 sappiamo che il totale dei minori italiani dichiarati in stato di adottabilità è di 25.527. In effetti risulta evidente che il numero di famiglie disposte all’adozione è molto più alto rispetto ai minori che hanno la necessità di essere accolti in famiglia. Per quanto riguarda l’adozione internazionale sappiamo che il totale di decreti di idoneità per le adozioni ammontano dal 2001 al 2021 ad 88.690 e che le sentenze di adozione in totale sono 46.918, ma in questo caso mancano i dati sul totale del numero dei minori stranieri dichiarati in stato di adottabilità.
Abbiamo quindi proseguito la ricerca sul sito del Ministero degli Interni dove sono pubblicate le statistiche che riguardano i minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia aggiornate al 20
febbraio 2023 (riportiamo il link anche in questo caso:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-02/cruscotto_statistico_giornaliero_24-02-
2023.pdf). Così sappiamo che nel 2021 sono sbarcati 10.053 minori non accompagnati; nel 2022, 14.044 minori non accompagnati; e nei soli primi due mesi del 2023 sono arrivati in Italia 861 minori non accompagnati. Pur non avendo dati aggiornati sulle domande di adozioni dei minori stranieri,
questi numeri non possono non farci riflettere sull’enorme presenza di minori che non hanno la possibilità di vivere in una famiglia.
Da queste ricerche risulta evidente, almeno con sicurezza per quanto riguarda i minori italiani fino al 2021, che il numero delle famiglie disposte ad adottare supera di gran lunga il numero dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Ci siamo quindi chiesti se fosse necessario a questo punto aprire l’istituto dell’adozione anche alle famiglie mononucleari. Anche in questo caso la nostra risposta è stata chiara. Il fatto che molti nuclei familiari di coniugi siano disposti ad adottare non può essere l’unico metro di valutazione in riferimento alla possibilità di adozione anche da parte delle famiglie mononucleari. Infatti, assicurare alle persone coniugate il diritto all’adozione ci sembra limitativo e in qualche modo di ostacolo alla realizzazione dell’art. 3 della Costituzione italiana in cui si fa espressamente riferimento all’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. Per cui, nonostante il numero elevato di famiglie disposte all’adozione di minori in stato di abbandono, ci sembra opportuno che anche le famiglie mononucleari possano vedere realizzarsi il loro diritto di dare completa disponibilità all’adozione. Questo renderebbe, a prescindere dai numeri, la nostra legislazione più equa e garantirebbe una effettiva tutela dell’uguaglianza dei singoli cittadini.
Proseguendo nella lettura della legge esistente in materia di adozione ci siamo resi conto di un problema di fondo: l’esistenza, a nostro avviso, di due gruppi di bambini, ossia da una parte i bambini definibili sani e dall’altra parte i bambini cui è stato riconosciuto un handicap psico-fisico secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Così è evidente che per la norma esistente in Italia i minori “sani” in stato di adottabilità abbiano diritto ad avere una famiglia formata da due coniugi, realtà che sembra essere quella migliore di tutte considerando la tutela che questa riceve dalla legge, e i minori disabili in stato di adottabilità che sembrerebbe abbiano diritto a un qualsiasi tipo di famiglia. Ci è sembrato in primo luogo un controsenso poiché, nell’immaginario comune, un bambino che versa in condizioni di disabilità ha bisogno di maggiori cure e, guardando all’aspetto prettamente pratico, anche ad uno sforzo economico maggiore; per cui sembra strano che solo ed esclusivamente per questi minori sia consentita l’adozione da parte di famiglie mononucleari, che sembrano però nella formulazione della legge inidonee alla crescita e allo sviluppo dei bambini sani. Questa contraddizione di fatto tra idoneità ed inidoneità della famiglia mononucleare passa però in secondo piano se pensiamo all’interesse del minore. Uno Stato che, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Carta Costituzionale, deve provvedere a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» non può prevedere poi, in un ambito delicato come la crescita e lo sviluppo dei bambini, una differenziazione tra bambini “sani” e bambini disabili. Ci siamo chiesti quindi il motivo per il quale ricorre questa differenziazione. Pertanto, riconoscendo il fatto che la legge così proposta dal legislatore rispondeva alle necessità sociali di quell’epoca, siamo convinti però che la società abbia fatto passi in avanti nella tutela dei più deboli e che quindi sia giunto il tempo di modificare tale legge a favore delle realtà civili dell’epoca moderna, ritenendo impossibile che questa differenziazione sia adeguata alla realtà del nostro Stato.
Infine la nostra attenzione si è spostata sulla società moderna. Ci siamo chiesti se dare la possibilità a donne e uomini che formano famiglie mononucleari di partecipare all’istituto dell’adozione fosse poi di fatto una misura urgente e rispondente alle esigenze della società. Infatti, certi del fatto che il primo interesse da tutelare è quello del minore e che l’adozione da parte di famiglie mononucleari non sarebbe lesivo di tale diritto, ci siamo chiesti perché il legislatore non ha previsto che l’istituto dell’adozione fosse aperto anche a coloro che non fossero coniugati. La legge riguardo il Diritto del minore ad una famiglia è stata emanata nel 1983 e successivamente modificata in parte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. È chiaro quindi che la legge esistente nel nostro ordinamento non è conforme alla società moderna che ha fatto dei passi avanti in riferimento all’analisi delle realtà esistenti all’interno della comunità umana, basti pensare all’emanazione della legge sull’istituzione delle coppie di fatto avvenuta nel 2016.
Pur essendo convinti che la realtà del popolo italiano è anche composta in gran numero da persone che scelgono di vivere da sole per i più svariati motivi, abbiamo comunque fatto una ricerca per documentarci in tal senso. Dalla banca dati messa a disposizione nel sito dell’ISTAT emerge che su un campione di 100 persone nel 2022 il 28,5% di uomini sotto i 45 anni e il 12,8% di donne sotto i 45 anni formano famiglie mononucleari. Inoltre, guardando alle statistiche dei divorzi in Italia risulta che nel 2018, anno cui risale l’aggiornamento ISTAT, la percentuale dei divorzi da matrimoni civili nelle coppie miste è pari al 65%, mentre la media della durata del matrimonio quando poi si ricorre ai divorzi è di 20 anni. Ne deduciamo che una larga fetta della popolazione italiana costituisce famiglie di tipo mononucleare e che quindi una larga parte della popolazione ad oggi non può accedere all’istituto dell’adozione senza l’aggiornamento del testo normativo. Quindi ci sembra evidente alla luce dei dati forniti che per evitare differenze sociali basate su scelte personali che non possono per questo essere messe in discussione, la legge deve garantire pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini in territorio nazionale in base alle possibilità di cui dispongono nel prendersi cura di un minore. Tesi che crediamo comprovata dal numero elevato di divorzi in Italia, per cui il vincolo matrimoniale non è di per se stesso ciò che assicura stabilità ad un minore e non può essere il metro di valutazione per giudicare idonea o non idonea la famiglia che intende accogliere un minore che, trovandosi in stato di abbandono, sicuramente avrà bisogno di attenzioni e cure particolari al fine di colmare un vuoto presente nella sua vita.
Classe III E Liceo classico Lercara Friddi