Modifica ed integrazione della legge n. 69 del 19 /07/ 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da I.T.C.S. Abba Ballini, Brescia
Modifica ed integrazione della legge n. 69 del 19 /07/ 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Onorevoli senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende apportare delle modifiche alla Legge n. 69/2019 denominata come “codice rosso”, (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”).
La violenza domestica e di genere è un fenomeno estremamente grave che tende a non arrestare il proprio corso e che spesso finisce in tragedia.
La legge n. 69/2019 ha previsto delle importanti novità: nuove fattispecie di reato; inasprimento delle sanzioni per quelli esistenti e una procedura su misura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni a rischio
Il “codice rosso” ha fermato la violenza? Il report “Donne vittime di violenza”, pubblicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, evidenzia che nel 2022 aumentano i casi di omicidio con 319 persone uccise, ma cresce ancora di più il numero delle vittime donne (125) con un +12% rispetto al 2019. Anche in ambito familiare-affettivo, a una diminuzione
degli omicidi commessi, corrisponde un aumento del 10% di quelli con vittime di genere femminile. Considerando le sole donne uccise in ambito familiare-affettivo, le stesse sono vittime di partner o ex partner nel 59% dei casi (61 su 103). Numerosi anche i casi in cui risultano uccise per mano di genitori o figli (33%, 34 su 103), mentre è residuale il caso di omicidi commessi da altro parente (8%, 8 su 103).
I numeri sono fondamentali per capire il fenomeno, ma nascondono volti e storie di donne vittime di una violenza che sembra davvero non avere fine.
Il “codice rosso”, introdotto a tutela delle vittime di violenza di genere è una legge indispensabile, certamente, ma che a parer nostro necessita di modifiche, volte a rendere più efficace il sistema di tutela delle persone offese e a valorizzare la prevenzione mirando ad interrompere l’azione criminosa e bloccare la progressione della violenza.
Con il presente Disegno di Legge non si intende stravolgere il “codice rosso”, ma apportare puntuali modifiche finalizzate ad intervenire su alcune criticità che abbiamo rilevato.
In particolare l’art. 362 -ter del codice di procedura penale prevede che “Il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni...”
Riteniamo necessario ridurre i tempi entro i quali la vittima viene ascoltata, da 3 giorni a 24 ore. A garanzia di una maggiore protezione per quanto riguarda le vittime e un’accelerazione per l’avvio del procedimento. Infatti questo meccanismo potrebbe determinare un “vuoto” temporale; mentre per taluni reati vi è la necessità di intervenire immediatamente e tutelare la persona offesa senza ritardi per non esporla ad ulteriori pericoli.
Denunciare una violenza è un atto che richiede coraggio, le vittime non devono essere lasciate sole. Abbiamo il dovere di sostenere le donne che hanno la forza di farlo, garantendo risposte immediate in termini di sicurezza e protezione.
Riteniamo necessario modificare l’art. all'articolo 165 del codice penale che prevede:
“La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.” A modifica dell’articolo 165 del codice penale, proponiamo la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione e alla valutazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
La modifica è volta ad assicurarsi che non vi sia un automatismo tra la partecipazione ai percorsi di recupero e la concessione della sospensione della pena, ma anche a sottolineare il ruolo di altre figure professionali chiamate a supportare la scelta del Giudice e a svolgere, un compito particolarmente delicato, tenuto conto del pericolo, nei reati in questione, derivante dall’eventuale reiterazione della condotta.
Infine proponiamo la modifica dell’art. 609 septies codice penale lettera b) al secondo comma: “la parola: «12» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
La violenza di genere, dalla violenza fisica, psicologica, economica, fino alla violenza digitale, mina la dignità, l’integrità fisica e mentale di donne, molte delle quali spesso, prima di sporgere denuncia necessitano di tempo. I motivi per i quali è difficile reagire ad una violenza sono innumerevoli: spesso si tratta di denunciare una persona conosciuta, con la quale si condivide o si è condiviso un percorso di vita e costruito un progetto di vita anche con dei figli. Il male ricevuto è un male inaspettato doloroso da accettare e da riconoscere. La donna riconosce e prende consapevolezza della violenza in modo graduale. I dati Istat indicano che solo il 35,4% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner ritiene di essere stata vittima di un reato. Molte vittime temono di non essere credute, di essere colpevoli o che la loro esperienza sia negata o sminuita. E’ importante, quindi, riconoscere tutto il tempo necessario affinché cresca la consapevolezza rispetto a quanto subito
Concludiamo con quanto detto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 25/11/2021in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” “È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge, per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne”.


Art. 1
Modifica all’articolo 362 -ter del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni
All’articolo 362 del codice di procedura penale comma 1- ter le parole “tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “24 ore “


Art. 2
Modifica all'articolo 165 del codice penale
in materia di sospensione condizionale della pena


All’ articolo 165, comma quinto, del codice penale, lettera a) le parole «alla partecipazione” sono sostituite dalle seguenti :“alla partecipazione e alla valutazione con esito positivo»


Art 3.
Modifica all’articolo 609-septiesdel codice penale


All’articolo 609-septies del codice penale Lettera b) al secondo comma, la parola: “dodici” é sostituita dalla seguente: «trentasei».

 

il 29/03/2023
S. I. - Brescia
ha proposto il seguente emendamento:
"All'articolo 2 aggiungere il seguente comma
2-bis L'esito positivo della partecipazione ai percorsi di recupero presso enti e associazioni di cui alla precedente lettera a) è comunque condizione necessaria ed indispensabile ai fini della valutazione della sospensione condizionale della pena."
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 29/03/2023
F. M. - Brescia (BS)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1 aggiungere il seguente comma
“1-bis Il Pubblico Ministero, in caso di violenze domestiche e maltrattamenti in famiglia, dispone l'immediato allontanamento dalla casa familiare del convivente - familiare o non - violento".
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che viene presentato intende apportare delle modifiche alla Legge n. 69/2019 denominata come “codice rosso”, (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”).
La violenza domestica e di genere è un fenomeno estremamente grave che tende a non arrestare il proprio corso e che spesso finisce in tragedia.
La legge n. 69/2019 ha previsto delle importanti novità: nuove fattispecie di reato; inasprimento delle sanzioni per quelli esistenti e una procedura su misura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni a rischio.
Il “codice rosso” ha fermato la violenza? Il report “Donne vittime di violenza”, pubblicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, evidenzia che nel 2022 aumentano i casi di omicidio con 319 persone uccise ma cresce ancora di più il numero delle vittime donne (125) con un +12% rispetto al 2019. Anche in ambito familiare-affettivo, a una diminuzione degli omicidi commessi, corrisponde un aumento del 10% di quelli con vittime di genere femminile. Considerando le sole donne uccise in ambito familiare-affettivo, le stesse sono vittime di partner o ex partner nel 59% dei casi (61 su 103). Numerosi anche i casi in cui risultano uccise per mano di genitori o figli (33%, 34 su 103), mentre è residuale il caso di omicidi commessi da altro parente (8%, 8 su 103).
I numeri sono fondamentali per capire il fenomeno, ma nascondono volti e storie di donne vittime di una violenza che sembra davvero non avere fine.
Il “codice rosso”, introdotto a tutela delle vittime di violenza di genere è una legge indispensabile, certamente, ma che a parer nostro necessita di modifiche, volte a rendere più efficace il sistema di tutela delle persone offese e a valorizzare la prevenzione mirando ad interrompere l’azione criminosa e bloccare la progressione della violenza.
Con il presente Disegno di Legge non si intende stravolgere il “codice rosso”, ma apportare puntuali modifiche finalizzate ad intervenire su alcune criticità che abbiamo rilevato.
In particolare l’art. 362 -ter del codice di procedura penale prevede che “Il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni...”
Riteniamo necessario ridurre i tempi entro i quali la vittima viene ascoltata, da 3 giorni a 24 ore. A garanzia di una maggiore protezione per quanto riguarda le vittime e un’accelerazione per l’avvio del procedimento. Infatti questo meccanismo potrebbe determinare un “vuoto” temporale; mentre per taluni reati vi è la necessità di intervenire immediatamente e tutelare la persona offesa senza ritardi per non esporla ad ulteriori pericoli
Denunciare una violenza è un atto che richiede coraggio, le vittime non devono essere lasciate sole. Abbiamo il dovere di sostenere le donne che hanno la forza di farlo, garantendo risposte immediate in termini di sicurezza e protezione.
Riteniamo necessario modificare l’art. all'articolo 165 del codice penale che prevede:
“La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.” A modifica dell’articolo 165 del codice penale, proponiamo la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione e alla valutazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
La modifica è volta ad assicurarsi che non vi sia un automatismo tra la partecipazione ai percorsi di recupero e la concessione della sospensione della pena, ma anche a sottolineare il ruolo di altre figure professionali chiamate a supportare la scelta del Giudice e a svolgere, un compito particolarmente delicato, tenuto conto del pericolo, nei reati in questione, derivante dall’eventuale reiterazione della condotta.
Infine proponiamo la modifica dell’art. 609 septies codice penale lettera b) al secondo comma:
“la parola: «12» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
La violenza di genere, dalla violenza fisica, psicologica, economica, fino alla violenza digitale, mina la dignità, l’integrità fisica e mentale di donne, molte delle quali spesso, prima di sporgere denuncia necessitano di tempo. I motivi per i quali è difficile reagire ad una violenza sono innumerevoli: spesso si tratta di denunciare una persona conosciuta, con la quale si condivide o si è condiviso un percorso di vita e costruito un progetto di vita anche con dei figli. Il male ricevuto è un male inaspettato doloroso da accettare e da riconoscere. La donna riconosce e prende consapevolezza della violenza in modo graduale. I dati Istat indicano che solo il 35,4% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner ritiene di essere stata vittima di un reato. Molte vittime temono di non essere credute, di essere colpevoli o che la loro esperienza sia negata o sminuita. E’ importante, quindi, riconoscere tutto il tempo necessario affinché cresca la consapevolezza rispetto a quanto subito.
Concludiamo con quanto detto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 25/11/2021 in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge, per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne”.


Art.1
Modifica all’articolo 362 -ter del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni


1.    All’articolo 362 del codice di procedura penale comma 1- ter le parole “tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “24 ore “.
2.    Il Pubblico Ministero, in caso di violenze domestiche e maltrattamenti in famiglia, dispone l'immediato allontanamento dalla casa familiare del convivente - familiare o non – violento.


Art. 2
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena


1.    All’ articolo 165, comma quinto, del codice penale, lettera a) le parole «alla partecipazione” sono sostituite dalle seguenti: “alla partecipazione e alla valutazione con esito positivo».
2.    L'esito positivo della partecipazione ai percorsi di recupero presso enti e associazioni di cui alla precedente lettera a) è comunque condizione necessaria ed indispensabile ai fini della valutazione della sospensione condizionale della pena.


Art 3.
Modifica all’articolo 609-septies del codice penale


All’articolo 609-septies del codice penale Lettera b) al secondo comma, la parola: “dodici” é sostituita dalla seguente: «trentasei».

 

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