Misure per la revisione della legge 194 del 22 maggio del 1978, sull’interruzione volontaria della gravidanza

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Liceo Madre Mazzarello, Torino
Misure per la revisione della legge 194 del 22 maggio del 1978, sull’interruzione volontaria della gravidanza

Onorevoli Senatori,
la proposta di legge che intendiamo presentarVi ha lo scopo di implementare l’attuale disciplina che regola la spinosa questione relativa all’interruzione volontaria della gravidanza (IVG).
Il nostro principale obiettivo è quello di poter “attualizzare” la legge 194 del 1978, vecchia ormai di 40 anni, alla luce dei mutamenti storici, sociali e culturali intervenuti in questo ampio lasso di tempo. Dare una possibilità di scelta a tutti le donne che si trovano in grave emergenza personale e che, per questo, ritengono di non essere in grado di portare a compimento una gravidanza non voluta. Sono cambiati i tempi e la legge ha bisogno di adeguarsi, in quanto il contesto storico in cui ci troviamo, grazie allo sviluppo scientifico può garantire un’estensione di un diritto già riconosciuto.
Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, e considerando le esperienze di paesi affini al nostro per stili di vita, cultura, legislazione, etica e morale, riteniamo che le tempistiche attuali siano favorevoli al fatto che sia arrivato il momento che anche l’Italia adotti ulteriori modifiche inerenti all’esercizio di tale diritto. Proponiamo questo cambiamento al fine di tutelare la volontà dei cittadini e consentire loro, in particolare alle donne, in circostanze più o meno gravi, di realizzare, quando le condizioni vengono meno o non ci siano le possibilità per tenere un bambino, di esercitare il diritto all’autodeterminazione, garantendo loro il supporto medico, morale ed economico necessario.
Recentemente il diritto all’”aborto” è stato discusso e messo sotto attacco in alcuni paesi dell’Unione Europea. Il Parlamento europeo, proprio a causa dei continui tentativi di mettere in discussione le leggi in materia di interruzione della gravidanza, nella recente risoluzione del 7/7/2022 ha chiesto di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il testo, non legislativo, è stato approvato con 324 voti. Ma nonostante questo diritto sia già tutelato da leggi che lo consentono. sia in Italia che in altri paesi, molto spesso viene ostacolato o disatteso.
Il disegno di legge mira a eliminare qualsiasi restrizione di tipo economico, sociale e pratico che impedisce alla donna il pieno esercizio del diritto all’aborto, per dare piena attuazione a quanto deliberato dal Parlamento Europeo: “[...] garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, a servizi adatti ai giovani, nonché alla prevenzione, al trattamento e al sostegno nella lotta all'HIV, [...] per far progredire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti”
In Italia il diritto all’IVG è tutelato dalla L. 194/1978, implementato successivamente da ulteriori determine: ”determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020,  concernente  la «Modifica delle modalita' di impiego del  medicinale  per  uso  umano "Mifegyne" a base di mifepristone (RU486)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2020, n. 203. Considerati  i  dati  a  supporto  dell'impiego   dell'associazione mifepristone e misoprostolo nell'interruzione  medica  di  gravidanza fino alla 63esima giornata di amenorrea; tenuto conto del parere della CTS dell'AIFA che, nella seduta del 6 giugno  2022,  ha  ritenuto  opportuno  consentire  la   prescrizione dell'associazione mifepristone e misoprostolo, a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale, per  l'effettuazione  dell'interruzione medica di gravidanza fino alla 63esima giornata di amenorrea (Determina n. DG/410/2022); sostituendo così le vecchie linee di indirizzo del 2010.
In base alla recente relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia, nell’anno 2020 (Consulta il testo qui), il numero di IVG risulta essere stato di 66.413, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione, probabilmente proprio per effetto della legge.
I dati definitivi ci dicono che: “in totale nel 2020 sono state notificate 66.413 IVG, confermando il continuo andamento in diminuzione (-9,3% rispetto al 2019) registrato a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia (234.801 casi) (paragrafo 1.1). Il tasso di abortività (Numero di IVG per 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia), che è l’indicatore più accurato per una corretta valutazione del ricorso all’IVG, conferma il trend in diminuzione: è risultato pari a 5,4 per 1.000 nel 2020 (-6,7% rispetto al 2019). Il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale.
Cambiano anche le caratteristiche delle donne che fanno ricorso a IVG per classe di età:” Il ricorso all’IVG nel 2020 è diminuito in tutte le classi di età rispetto al 2019; in particolare questa diminuzione si è osservata tra le giovanissime. I tassi di abortività più elevati restano nelle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni “. Cambia anche l’IVG fra le minorenni: “Tra le minorenni, il tasso di abortività per il 2020 è risultato essere pari a 1,9 per 1.000 donne, valore inferiore a quello del 2019 (2,3 per 1.000 donne), confermando un trend in diminuzione a partire dal 2004 (quando era pari a 5,0 per 1.000 donne), con livelli più elevati nell’Italia insulare. I 1.602 interventi effettuati da minorenni sono pari al 2,4% di tutte le IVG, dato in diminuzione rispetto al 2019, quando erano il 2,6% del totale. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all’aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell’Europa Occidentale.”
Inoltre analizzando le modalità di svolgimento dell’IVG: “Anche per il 2020 risulta prevalente il ricorso al consultorio familiare per il rilascio della certificazione necessaria alla richiesta di IVG (43,1%), rispetto agli altri servizi come il medico di fiducia, servizio ostetrico, ecc”
Infine con la pubblicazione della Circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone e prostaglandine” del 12 agosto 2020, non si può che osservare un aumento della percentuale di IVG effettuate con metodo farmacologico.
Attualmente in Italia la donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari; per farlo esistono due tecniche principali: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico.
L’obiettivo primario della legge è assicurarsi di garantire la tutela della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari; questo è uno degli obiettivi che vogliamo perseguire nell’ambito delle riforme inerenti alla tutela della salute delle donne.
Per far questo abbiamo osservato cosa altri paesi a livello internazionale agiscono in merito all’IVG, esperti dell’ONU dicono “L’accesso all’aborto sicuro e legale è una questione di diritti umani e gli stati devono garantirlo”, ma questo non sempre viene rispettato all’interno dei singoli stati. In molti però stati l'aborto è ancora illegale come in Kenya, Corea del nord, o negli stati islamici talvolta per motivi culturali, religiosi e politici, incrementando così la diffusione di aborti clandestini, dannosi per la salute fisica e psichica della donna. Negli stessi Stati Uniti ad esempio questa non è uniforme e a seconda degli stati ci sono comportamenti diversi. Diversi paesi la consentono questa pratica ma con condizioni, metodologie e interventi dello Stato specifici.
Come abbiamo cercato di mettere in evidenza e in considerazione delle esperienze di paesi affini al nostro per stili di vita, modelli culturali, è venuto il momento che anche l’Italia si doti di una legge più ampia per tutelare questo diritto imprescindibile della donna di autodeterminare la sua vita in moda tale che sia onorevole e dignitosa. Ciò innalzando il numero di giorni dal concepimento in cui l’IVG è ammassa, da 90 a 120; ampliando la rete dei consultori famigliari, accessibilità e orari; rendendo obbligatoria l’educazione sessuale nelle scuole e gratuiti per tutti gli anticoncezionali fino al compimento del 25 anno di età.  
Nessun donna italiana in difficoltà deve vedersi impedita nell’azione, ma anzi deve prendere piena consapevolezza della vita, per poter avere una gravidanza o un aborto sereno e consapevole senza remore o rischio di venire messa alla gogna. Questa legge non è contro la vita, al contrario serve a dare un’opportunità a tutte quelle donne che un tempo abortivano clandestinamente o andavano all’estero, ma anche a dare maggiori opportunità economiche a coloro che decidano di continuare una gravidanza inaspettata, sempre nel rispetto dei limiti dell’esercizio delle libertà personali come previste dalla Costituzione.

 

Art. 1, comma 2
“L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite”, sostituito con “L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite, perciò deve garantire la maturazione della piena consapevolezza della scelta”.

Istituzione dell’articolo 2 bis, così formulato:
“Sul territorio regionale è istituita una rete di consultori, ottemperando ai seguenti parametri:
1.    istituzione di un consultorio ogni 5000 abitanti, con almeno 15 ore settimanali di apertura al pubblico;
2.    in casi di impossibilità o nel caso di conglomerati urbani di piccole dimensioni, è fatto obbligo di indicare un consultorio di pertinenza, sito a non più di un’ora di distanza e adeguatamente servito da mezzi pubblici;
3.    nelle città capoluogo di provincia, ogni circoscrizione deve avere il consultorio di riferimento;
La rete dei consultori regionali opererà in riferimento all’intero territorio: potrà ricevere utenti provenienti da qualunque comune della regione.
Alla rete dei consultori regionali sono delegate le attività di prevenzione delle gravidanze indesiderate e, in generale, all’educazione alla sessualità consapevole.

Istituzione dell’articolo 3 bis, così formulato:
“La fornitura e l’utilizzo degli anticoncezionali – meccanici e farmacologici, questi su prescrizione del medico - è gratuita dai 16 fino ai 25 anni di età e non soggetta a limitazioni di reddito.
In ogni ordine di scuola sono istituite lezioni obbligatorie di educazione sessuale. Con apposito piano il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce in quali discipline debbano essere comprese per ciascun ordine di scuola.
Agli allievi degli istituti secondari di secondo grado, debbono essere illustrati i contraccettivi, la disponibilità e l’utilizzo così da promuovere maggiore consapevolezza in tema di sessualità responsabile.”

Art. 4
“Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.”, sostituito con “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi centoventi giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.”

Art. 5, comma 1
“Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.”, sostituito con “Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto, garantendo un adeguato sostegno economico alla madre o alla famiglia nei primi cinque anni di vita del bambino.”

Art. 6
“L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”, sostituito con “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta centoventi giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
E’ istituito pressi il Ministero della salute un comitato scientifico che redige ed aggiorna l’elenco delle malattie materne cronico o acute, psicologiche/psichiatriche, che consentono l’IVG anche oltre i 120 giorni.”, sostituito con “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi centoventi giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
E’ istituito pressi il Ministero della salute un comitato scientifico che redige ed aggiorna l’elenco delle malattie materne cronico o acute, psicologiche/psichiatriche, che consentono l’IVG anche oltre i 120 giorni”.

Art. 8, comma 3 bis inserimento
Inserire il comma 3 bis così formulato: “Le strutture nelle quali si pratica l’aborto debbono curare l’allestimento di uno spazio riservato alle donne che decidono l’interruzione della gravidanza, ben separato dai reparti di ostetricia. Le camere di degenza debbono essere singole”

Art. 8, comma 4
“Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.”, sostituito con “Nei primi centoventi giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.”

Art.8, comma 7
“Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.”, sostituito con “Nei primi centoventi giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.”

Art. 8, comma 7 bis, inserimento
“Possono altresì essere effettuate a domicilio qualora siano disponibili équipes idonee. Analogamente le regioni promuovono l’IVG farmacologica a domicilio.”

Art. 9, comma 5 bis, inserimento
“E’ istituito un albo degli obiettori di coscienza per consentire la migliore organizzazione del servizio di IVG con una più razionale distribuzione del personale sanitario.”

Art. 15, comma 2 bis, inserimento
“In particolare sorvegliano l’attuazione della presente lege anche nella formazione dei piani di studio delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.”

Art. 16 comma 1 bis, inserimento
“La relazione indica le misure adottate per prevenire gli aborti clandestini, aiutare le donne con le tecnologie meno invasive e promuovere l’IVG farmacologica. La relazione contiene altresì indicazioni circa l’attività di prevenzione dell’aborto mediante campagne di educazione sessuale e alla contraccezione.”

il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
2 bis.1
All'articolo 2 bis, al comma 1, punto 1 sostituire le parole: «15 ore settimanali» con le seguenti: «30 ore settimanali».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
2 bis/comma 1/punto 3 bis

All'articolo 2 bis, al comma 1, dopo il punto 3, inserire il seguente:
3-bis. «per facilitare l’accesso e la comunicazione, le Regioni istituiscono un numero verde per i giovani impossibilitati a ricorrere ai servizi di un consultorio».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
2 bis/ comma 1/punto 3 ter

All'articolo 2 bis, al comma 1, dopo il punto 3, inserire il seguente:
3-ter. « istituzione di un servizio di mediazione linguistica per stranieri».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
3 bis.1

All’articolo 3 bis, al comma 1, sostituire le parole: «è gratuita dai 16 fino ai 25 anni di età» con le seguenti: «è gratuita dai 14 ai 30 anni di età».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 1
il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
3 bis. 2

All’articolo 3 bis, al comma 2, sostituire le parole: « In ogni ordine di scuola» con le seguenti: «sin dalla scuola secondaria di primo grado».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 31/03/2023
C. C. - Torino
ha proposto il seguente emendamento:
5.1

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «sostegno economico» inserire le seguenti: «e psicologico».
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - La proposta di legge che intendiamo presentarVi ha lo scopo di implementare l’attuale disciplina che regola la spinosa questione relativa all’interruzione volontaria della gravidanza (IVG). Il nostro principale obiettivo è quello di poter “attualizzare” la legge 194 del 1978, vecchia ormai di 40 anni, alla luce dei mutamenti storici, sociali e culturali intervenuti in questo ampio lasso di tempo. Dare una possibilità di scelta a tutti le donne che si trovano in grave emergenza personale e che, per questo, ritengono di non essere in grado di portare a compimento una gravidanza non voluta. Sono cambiati i tempi e la legge ha bisogno di adeguarsi, in quanto il contesto storico in cui ci troviamo, grazie allo sviluppo scientifico può garantire un’estensione di un diritto già riconosciuto. Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, e considerando le esperienze di paesi affini al nostro per stili di vita, cultura, legislazione, etica e morale, riteniamo che le tempistiche attuali siano favorevoli al fatto che sia arrivato il momento che anche l’Italia adotti ulteriori modifiche inerenti all’esercizio di tale diritto. Proponiamo questo cambiamento al fine di tutelare la volontà dei cittadini e consentire loro, in particolare alle donne, in circostanze più o meno gravi, di realizzare, quando le condizioni vengono meno o non ci siano le possibilità per tenere un bambino, di esercitare il diritto all’autodeterminazione, garantendo loro il supporto medico, morale ed economico necessario. Recentemente il diritto all’”aborto” è stato discusso e messo sotto attacco in alcuni paesi dell’Unione Europea. Il Parlamento europeo, proprio a causa dei continui tentativi di mettere in discussione le leggi in materia di interruzione della gravidanza, nella recente risoluzione del 7/7/2022 ha chiesto di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il testo, non legislativo, è stato approvato con 324 voti. Ma nonostante questo diritto sia già tutelato da leggi che lo consentono. sia in Italia che in altri paesi, molto spesso viene ostacolato o disatteso. Il disegno di legge mira a eliminare qualsiasi restrizione di tipo economico, sociale e pratico che impedisce alla donna il pieno esercizio del diritto all’aborto, per dare piena attuazione a quanto deliberato dal Parlamento Europeo: “[...] garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, a servizi adatti ai giovani, nonché alla prevenzione, al trattamento e al sostegno nella lotta all'HIV, [...] per far progredire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti”. In Italia il diritto all’IVG è tutelato dalla L. 194/1978, implementato successivamente da ulteriori determine: determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020, concernente la «Modifica delle modalità di impiego del medicinale per uso umano "Mifegyne" a base di mifepristone (RU486)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2020, n. 203. Considerati i dati a supporto dell'impiego dell'associazione mifepristone e misoprostolo nell'interruzione  medica  di  gravidanza fino alla 63esima giornata di amenorrea; tenuto conto del parere della CTS dell'AIFA che, nella seduta del 6 giugno 2022, ha ritenuto  opportuno  consentire la prescrizione dell'associazione mifepristone e misoprostolo, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per l'effettuazione dell'interruzione medica di gravidanza fino alla 63esima giornata di amenorrea (Determina n. DG/410/2022); sostituendo così le vecchie linee di indirizzo del 2010. In base alla recente relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia, nell’anno 2020 (Consulta il testo qui), il numero di IVG risulta essere stato di 66.413, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione, probabilmente proprio per effetto della legge. I dati definitivi ci dicono che: “in totale nel 2020 sono state notificate 66.413 IVG, confermando il continuo andamento in diminuzione (-9,3% rispetto al 2019) registrato a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia (234.801 casi) (paragrafo 1.1). Il tasso di abortività (Numero di IVG per 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia), che è l’indicatore più accurato per una corretta valutazione del ricorso all’IVG, conferma il trend in diminuzione: è risultato pari a 5,4 per 1.000 nel 2020 (-6,7% rispetto al 2019). Il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale. Cambiano anche le caratteristiche delle donne che fanno ricorso a IVG per classe di età:” Il ricorso all’IVG nel 2020 è diminuito in tutte le classi di età rispetto al 2019; in particolare questa diminuzione si è osservata tra le giovanissime. I tassi di abortività più elevati restano nelle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni “. Cambia anche l’IVG fra le minorenni: “Tra le minorenni, il tasso di abortività per il 2020 è risultato essere pari a 1,9 per 1.000 donne, valore inferiore a quello del 2019 (2,3 per 1.000 donne), confermando un trend in diminuzione a partire dal 2004 (quando era pari a 5,0 per 1.000 donne), con livelli più elevati nell’Italia insulare. I 1.602 interventi effettuati da minorenni sono pari al 2,4% di tutte le IVG, dato in diminuzione rispetto al 2019, quando erano il 2,6% del totale. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all’aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell’Europa Occidentale.” Inoltre analizzando le modalità di svolgimento dell’IVG: “Anche per il 2020 risulta prevalente il ricorso al consultorio familiare per il rilascio della certificazione necessaria alla richiesta di IVG (43,1%), rispetto agli altri servizi come il medico di fiducia, servizio ostetrico, ecc” Infine con la pubblicazione della Circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone e prostaglandine” del 12 agosto 2020, non si può che osservare un aumento della percentuale di IVG effettuate con metodo farmacologico. Attualmente in Italia la donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari; per farlo esistono due tecniche principali: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico. L’obiettivo primario della legge è assicurarsi di garantire la tutela della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari; questo è uno degli obiettivi che vogliamo perseguire nell’ambito delle riforme inerenti alla tutela della salute delle donne. Per far questo abbiamo osservato cosa altri paesi a livello internazionale agiscono in merito all’IVG, esperti dell’ONU dicono “L’accesso all’aborto sicuro e legale è una questione di diritti umani e gli stati devono garantirlo”, ma questo non sempre viene rispettato all’interno dei singoli stati. In molti però stati l'aborto è ancora illegale come in Kenya, Corea del nord, o negli stati islamici talvolta per motivi culturali, religiosi e politici, incrementando così la diffusione di aborti clandestini, dannosi per la salute fisica e psichica della donna. Negli stessi Stati Uniti ad esempio questa non è uniforme e a seconda degli stati ci sono comportamenti diversi. Diversi paesi la consentono questa pratica ma con condizioni, metodologie e interventi dello Stato specifici. Come abbiamo cercato di mettere in evidenza e in considerazione delle esperienze di paesi affini al nostro per stili di vita, modelli culturali, è venuto il momento che anche l’Italia si doti di una legge più ampia per tutelare questo diritto imprescindibile della donna di autodeterminare la sua vita in moda tale che sia onorevole e dignitosa. Ciò innalzando il numero di giorni dal concepimento in cui l’IVG è ammassa, da 90 a 120; ampliando la rete dei consultori famigliari, accessibilità e orari; rendendo obbligatoria l’educazione sessuale nelle scuole e gratuiti per tutti gli anticoncezionali fino al compimento del 25 anno di età. Nessun donna italiana in difficoltà deve vedersi impedita nell’azione, ma anzi deve prendere piena consapevolezza della vita, per poter avere una gravidanza o un aborto sereno e consapevole senza remore o rischio di venire messa alla gogna. Questa legge non è contro la vita, al contrario serve a dare un’opportunità a tutte quelle donne che un tempo abortivano clandestinamente o andavano all’estero, ma anche a dare maggiori opportunità economiche a coloro che decidano di continuare una gravidanza inaspettata, sempre nel rispetto dei limiti dell’esercizio delle libertà personali come previste dalla Costituzione.


Art. 1.


Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite, perciò deve garantire la maturazione della piena consapevolezza della scelta.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.


Art. 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.


Art. 2 bis


Sul territorio regionale è istituita una rete di consultori, ottemperando ai seguenti parametri:
1.    istituzione di un consultorio ogni 5000 abitanti, con almeno 30 ore settimanali di apertura al pubblico;
2.    in casi di impossibilità o nel caso di conglomerati urbani di piccole dimensioni, è fatto obbligo di indicare un consultorio di pertinenza, sito a non più di un’ora di distanza e adeguatamente servito da mezzi pubblici;
3.    nelle città capoluogo di provincia, ogni circoscrizione deve avere il consultorio di riferimento;
4.    per facilitare l’accesso e la comunicazione, le Regioni istituiscono un numero verde per i giovani impossibilitati a ricorrere ai servizi di un consultorio;
5.    istituzione di un servizio di mediazione linguistica per stranieri.
La rete dei consultori regionali opererà in riferimento all’intero territorio: potrà ricevere utenti provenienti da qualunque comune della regione.
Alla rete dei consultori regionali sono delegate le attività di prevenzione delle gravidanze indesiderate e, in generale, all’educazione alla sessualità consapevole.


Art. 3.


Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


Art. 3 bis

La fornitura e l’utilizzo degli anticoncezionali – meccanici e farmacologici, questi su prescrizione del medico - è gratuita dai 14 fino ai 30 anni di età e non soggetta a limitazioni di reddito.
Sin dalla scuola secondaria di primo grado sono istituite lezioni obbligatorie di educazione sessuale. Con apposito piano il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce in quali discipline debbano essere comprese per ciascun ordine di scuola.
Agli allievi degli istituti secondari di secondo grado, debbono essere illustrati i contraccettivi, la disponibilità e l’utilizzo così da promuovere maggiore consapevolezza in tema di sessualità responsabile.


Art. 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta centoventi giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.


Art. 5.


Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto, garantendo un adeguato sostegno economico e psicologico alla madre o alla famiglia nei primi cinque anni di vita del bambino.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 6.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta centoventi giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
E’ istituito pressi il Ministero della salute un comitato scientifico che redige ed aggiorna l’elenco delle malattie materne cronico o acute, psicologiche/psichiatriche, che consentono l’IVG anche oltre i 120 giorni


Art. 7.

I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.


Art. 8.


L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Le strutture nelle quali si pratica l’aborto debbono curare l’allestimento di uno spazio riservato alle donne che decidono l’interruzione della gravidanza, ben separato dai reparti di ostetricia. Le camere di degenza debbono essere singole.
Nei primi novanta centoventi giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta centoventi giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Possono altresì essere effettuate a domicilio qualora siano disponibili équipes idonee. Analogamente le regioni promuovono l’IVG farmacologica a domicilio.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Art. 9.


Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
È istituito un albo degli obiettori di coscienza per consentire la migliore organizzazione del servizio di IVG con una più razionale distribuzione del personale sanitario.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.


Art. 10.

L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.


Art. 11.

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.


Art. 12.

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.


Art. 13.

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8


Art. 14.

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.


Art. 15.

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza.
Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
In particolare sorvegliano l’attuazione della presente legge anche nella formazione dei piani di studio delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Art. 16.

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
La relazione indica le misure adottate per prevenire gli aborti clandestini, aiutare le donne con le tecnologie meno invasive e promuovere l’IVG farmacologica. La relazione contiene altresì indicazioni circa l’attività di prevenzione dell’aborto mediante campagne di educazione sessuale e alla contraccezione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.


Art. 17.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tra mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.


Art. 18.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.


Art. 19.

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni; la donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.


Art. 20.

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.


Art. 21.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.


Art. 22.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il nostro percorso nasce con l’obiettivo di esaminare l'impianto legislativo di alcuni fra i principali stati del mondo occidentale al fine di modificare e migliorare la legge 194 del 1978 sull’Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG). Sono passati parecchi anni dalla sua entrata in vigore a deve essere adeguata ai tempi d'oggi per fornire alle donne un servizio migliore e rispettoso dei suoi diritti.
In Italia l'attuazione della legge è stata definita da Circolari ministeriali, non ultime quelle del 12 agosto 2020 in cui il Ministero della Salute ha diffuso la circolare sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo sull’interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine (pillole abortive), in sostanza l'aborto farmaceutico. passate poi al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità, che il 4 agosto ha espresso parere favorevole al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico. Successivamente al parere del Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 12 agosto ha emanato la Determina n. 865 - Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486), sostituendo le vecchie linee di indirizzo del 2010.
A livello europeo, il Parlamento, proprio a causa dei continui tentativi di mettere in discussione le leggi in materia di controllo della gravidanza nei paesi membri, nella recente risoluzione del 7/7/2022 ha chiesto di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; anche se non è un testo legislativo è un passo importante.
In molti stati l'aborto è illegale (Kenya, Corea del nord, stati islamici...) per motivi culturali, religiosi e politici. Così viene incrementata la diffusione della pratica di aborti clandestini, pericolosi e dannosi per la salute fisica e psichica della donna. I paesi, dotati di una legge sull'aborto in vigore, che abbiamo preso in considerazione, solitamente prevedono questa facoltà entro i 90 giorni di gravidanza, oltre questa tempistica l'aborto è praticabile solamente in caso di rischio per l’incolumità della donna e/o del feto. Noi riteniamo che il limite vada portato a 120 giorni per evitare gli aborti clandestini che ancora si praticano, speso proprio per il ritardo delle strutture a garantire l'IVG in tempo utile.
Noi vorremmo anche formulare alcune proposte migliorative alla legge già esistente per tutelare meglio le donne, per rendere la pratica meno dannosa sia per la salute fisica che quella mentale. Infatti, durante gli incontri con esperti e operatori del settore medico, siamo venuti a conoscenza di quanto l’interruzione volontaria della gravidanza, seppur intenzionale, possa compromettere la psiche della donna. Vorremmo, in aggiunta, poter rendere questa pratica accessibile al maggior numero di donne in difficoltà, aiutandole a valutare approfonditamente quest’importante
decisione, garantendo, ovviamente, la più totale sicurezza.
Dopo aver indagato su come funzioni l’interruzione volontaria della gravidanza nel nostro paese, ci siamo interessati anche ad altri territori, anche fuori dai confini europei, per riuscire ad avere una visione più completa con il fine di proporre interventi che possano modificare la legge già esistente. Secondo il nostro parere, nonostante sia già abbastanza completa, avrebbe bisogno di alcune modifiche. Abbiamo inoltre trovato questo grafico che riepiloga la situazione a livello mondiale.

L’interruzione di gravidanza negli altri paesi.

GRAN BRETAGNA
In GB, l'aborto è legale fino alla ventiquattresima settimana di gravidanza, ma solo se il medico ritiene che l'aborto sia giustificato da motivi medici, sociali o personali. Dopo la ventiquattresima settimana, l'aborto può essere autorizzato solo per gravi motivi medici. Le donne che desiderano interrompere la gravidanza devono rivolgersi a un medico del Servizio Sanitario Nazionale o a una clinica privata che offra servizi di aborto. In Inghilterra, il servizio sanitario nazionale copre il costo dell'aborto per le donne che soddisfano i requisiti medici e non vi sono costi aggiuntivi per le donne residenti in Inghilterra, Scozia e Galles.
L'aborto farmacologico può essere effettuato fino alla nona settimana di gravidanza e consiste nell'assunzione di due farmaci per interrompere la gravidanza. L'aborto chirurgico può essere eseguito fino alla ventiquattresima settimana di gravidanza e richiede l'intervento di un medico.
Le donne che desiderano interrompere la gravidanza devono essere adeguatamente informate sui rischi, le conseguenze e le alternative disponibili, e devono essere sostenute in modo adeguato durante e dopo l'aborto. Inoltre, le donne hanno il diritto alla riservatezza e alla privacy riguardo alla loro scelta di interrompere la gravidanza.

ISRAELE
In Israele, l'aborto è legale e disponibile per le donne che soddisfano determinati criteri. Secondo la legge israeliana sull'aborto del 1977, le donne possono richiedere un aborto per motivi di salute mentale o fisica, per gravi malformazioni fetali o se la gravidanza è il risultato di stupro o incesto. Le donne che desiderano un aborto devono rivolgersi a un medico e ottenere una raccomandazione scritta da un comitato medico, che deve approvare la richiesta di aborto. L'aborto può essere eseguito in un ospedale pubblico o privato autorizzato. L'aborto in Israele è finanziato dal sistema sanitario nazionale e le donne non devono pagare per l'aborto se soddisfano i criteri richiesti. Tuttavia, l'accesso all'aborto può essere limitato in alcune aree geografiche del paese, in particolare nelle comunità ultraortodosse dove l'aborto è socialmente stigmatizzato. In sintesi, in Israele l'aborto è legale e disponibile, ma le donne devono ottenere una raccomandazione medica e l'accesso all'aborto può essere limitato in alcune comunità.

POLONIA
Il tema dell'aborto in Polonia è molto controverso e ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni.
Attualmente, la legge polacca sull'aborto consente la procedura solo in tre casi:
1. Se la gravidanza minaccia la vita o la salute della madre,
2. Se il feto presenta gravi difetti congeniti o malformazioni,
3. Se la gravidanza è il risultato di un reato, come uno stupro o un incesto.
Tuttavia, nel 2020 il governo polacco ha introdotto una legge che ha ridotto ulteriormente le possibilità di accesso all'aborto nel paese. La nuova legge ha vietato l'aborto in caso di malformazioni fetali gravi, che rappresentavano la maggior parte degli aborti legali in Polonia.
Questo ha scatenato una serie di proteste in tutto il paese e ha portato a una grande
mobilitazione del movimento delle donne polacche, che hanno manifestato in strada per difendere il loro diritto all'autodeterminazione riproduttiva.
La legge è stata contestata anche a livello internazionale, con l'Unione Europea che ha espresso preoccupazione per le restrizioni all'aborto in Polonia e ha aperto una procedura di infrazione contro il paese per violazione dei diritti fondamentali delle donne.
In sintesi, l'aborto in Polonia è consentito solo in pochi casi specifici, ma le restrizioni imposte dal governo polacco nel 2020 hanno suscitato molte critiche e proteste.

STATI UNITI
L'aborto negli Stati Uniti è un argomento molto dibattuto e controverso. Negli USA, l'aborto è legale dal 1973, quando la Corte Suprema emise la sentenza Roe v. Wade che stabiliva che la Costituzione protegge il diritto alla privacy, incluso il diritto delle donne di scegliere se interrompere o meno una gravidanza. Tuttavia, molti stati hanno

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