Concessione agraria in uso giovanile

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Liceo Classico M. Pagano Classe 4C, Campobasso
Concessione agraria in uso giovanile

REDAZIONE PRIMA STESURA
Il disegno di legge mira a rafforzare il sistema di reperimento dei terreni e di assegnazione agli aventi diritto mediante alcuni correttivi alla legislazione esistente operanti in più direzioni:
IN MATERIA DI FACILITAZIONE DELL'APPROVIGIONAMENTO DEI TERRENI IN FUNZIONE DELLA FUTURA ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO:
Visto il D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), si chiede l'introduzione di un nuovo articolo che stabilisce: “oltre che nelle altre ipotesi, è consentito agli enti territoriali di provvedere all'espropriazione ed acquisizione al demanio dei terreni in stato di abbandono da oltre dieci anni, mediante avvio del procedimento di espropriazione e previo indennizzo, al fine specifico di formare valide unità aziendali da assegnare prioritariamente a giovani inoccupati e/o disoccupati”.
IN MATERIA DI ACCENTUAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE PRIORITARIA AI GIOVANI:
Vista la legge n. 440/1978, l'art. 5, comma 5, è così sostituito: “nei bandi è data precedenza assoluta ai giovani richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 32 anni di età”;
L'art. 4, dove cita che i proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione, la quale ne accetta la esecuzione viene così integrato: ...con precedenza ai piani aziendali che privilegiano le colture autoctone e la salvaguardia idrogeologica del territorio, con opportuni sbocchi commerciali, da individuare anche tramite un sistema di tutoraggio universitario e degli istituti agrari da individuare preferibilmente tra quelli presenti sul territorio”.
IN MATERIA DI FINANZIAMENTO
Ad integrazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 si stabilisce, con un nuovo comma: “le unità colturali sono assegnate agli aventi diritto in uso gratuito per cinque anni. Le spese per l'acquisto dei beni strumentali e per l'attivazione aziendale sono pagate dallo Stato, a fondo perduto. Per i primi cinque anni ciascun addetto riceverà inoltre il contributo statale in denaro di euro 16.000,00, a meno che il fatturato non gli garantisca un reddito superiore. Il servizio di tutoraggio è gratuito. Al termine del quinquennio, i soggetti che avranno raggiunto adeguata redditività avranno diritto alla cessione in proprietà delle unità colturali già assegnate in uso, a titolo completamente gratuito. I soggetti che non raggiungeranno una redditività adeguata continueranno a percepire il sussidio per ulteriori due anni, dopo di che, in mancanza di raggiungimento del risultato minimo, cesseranno dal beneficio e l'azienda sarà offerta in assegnazione gratuita ad altri richiedenti”.
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO.
Ad integrazione della legge n. 108/2021 in materia di dissesto idrogeologico è inserito il seguente comma: dal finanziamento ai Comuni per il dissesto idrogeologico sono detratti proporzionalmente gli importi erogati direttamente in favore dei soggetti assegnatari di unità colturali già in stato di abbandono, allorquando il piano aziendale preveda un piano di bonifica e superamento del dissesto”.
INDIRETTAMENTE, IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO. La novella legislativa varrebbe inoltre a promuovere la bellezza del paesaggio campestre, considerando che i campi coltivati costituiscono un miglioramento anche estetico dello scenario agreste.
 

 

il 29/03/2023
A. C. - Campobasso
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: <<tra i 18 ed i 32 anni di età>> con <<tra i 18 ed i 34 anni d'età>>
Approvato
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 29/03/2023
A. C. - Campobasso
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: <<Il servizio di tutoraggio è gratuito>> inserire le seguenti: <<per i primi tre anni>>
Approvato
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Il disegno di legge mira a rafforzare il sistema di reperimento dei terreni e di assegnazione agli aventi diritto mediante alcuni correttivi alla legislazione esistente operanti in più direzioni:
IN MATERIA DI FACILITAZIONE DELL'APPROVIGIONAMENTO DEI TERRENI IN FUNZIONE DELLA FUTURA ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO:
Visto il D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), si chiede l'introduzione di un nuovo articolo che stabilisce: “oltre che nelle altre ipotesi, è consentito agli enti territoriali di provvedere all'espropriazione ed acquisizione al demanio dei terreni in stato di abbandono da oltre dieci anni, mediante avvio del procedimento di espropriazione e previo indennizzo, al fine specifico di formare valide unità aziendali da assegnare prioritariamente a giovani inoccupati e/o disoccupati”.
IN MATERIA DI ACCENTUAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE PRIORITARIA AI GIOVANI:
Vista la legge n. 440/1978, l'art. 5, comma 5, è così sostituito: “nei bandi è data precedenza assoluta ai giovani richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 34 anni di età”;
L'art. 4, dove cita che i proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione, la quale ne accetta la esecuzione viene così integrato: ...con precedenza ai piani aziendali che privilegiano le colture autoctone e la salvaguardia idrogeologica del territorio, con opportuni sbocchi commerciali, da individuare anche tramite un sistema di tutoraggio universitario e degli istituti agrari da individuare preferibilmente tra quelli presenti sul territorio”.
IN MATERIA DI FINANZIAMENTO
Ad integrazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 si stabilisce, con un nuovo comma: “le unità colturali sono assegnate agli aventi diritto in uso gratuito per cinque anni. Le spese per l'acquisto dei beni strumentali e per l'attivazione aziendale sono pagate dallo Stato, a fondo perduto. Per i primi cinque anni ciascun addetto riceverà inoltre il contributo statale in denaro di euro 16.000,00, a meno che il fatturato non gli garantisca un reddito superiore. Il servizio di tutoraggio è gratuito per i primi tre anni. Al termine del quinquennio, i soggetti che avranno raggiunto adeguata redditività avranno diritto alla cessione in proprietà delle unità colturali già assegnate in uso, a titolo completamente gratuito. I soggetti che non raggiungeranno una redditività adeguata continueranno a percepire il sussidio per ulteriori due anni, dopo di che, in mancanza di raggiungimento del risultato minimo, cesseranno dal beneficio e l'azienda sarà offerta in assegnazione gratuita ad altri richiedenti”.
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO.
Ad integrazione della legge n. 108/2021 in materia di dissesto idrogeologico è inserito il seguente comma: dal finanziamento ai Comuni per il dissesto idrogeologico sono detratti proporzionalmente gli importi erogati direttamente in favore dei soggetti assegnatari di unità colturali già in stato di abbandono, allorquando il piano aziendale preveda un piano di bonifica e superamento del dissesto”.
INDIRETTAMENTE, IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO. La novella legislativa varrebbe inoltre a promuovere la bellezza del paesaggio campestre, considerando che i campi coltivati costituiscono un miglioramento anche estetico dello scenario agreste.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

La questione del recupero delle terre incolte in Italia è senz’altro stata influenzata dalle iniziative promosse dalla Commissione europea per la gestione sostenibile della risorsa terra da parte degli Stati membri, con particolare attenzione alla riduzione del consumo e del degrado del suolo. Ma, sul piano nazionale, sembra che “quelle condizioni eccezionali” che nel 1978 avevano visto risorgere l’istituto dell’assegnazione delle terre incolte si siano riproposte anche in questo inizio di millennio. La crisi economica iniziata nel 2008-2010 e la crescente disoccupazione soprattutto dei giovani sembrano, infatti, aver contribuito a rilanciare questo tipo di strumenti agro-fondiari.
La proposta di legge risponde a queste esigenze socio economiche e mira a rafforzare il sistema di approvigionamento ed assegnazione dei terreni incolti ed il miglioramento del territorio e del paesaggio.
L'attuale quadro normativo è il seguente:
Costituzione
L'art. 44 Cost. prevede un limite d'estensione alla proprietà terriera privata, la bonifica delle terre incolte, la trasformazione del latifondo, la ricostruzione delle unità produttive e gli aiuti alla piccola e media proprietà alle zone montane;
l'art. 47 Cost. , afferma che è compito della Repubblica favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice, che pone al legislatore il compito di rendere accessibile a tutti la proprietà;
l'art. 3 Cost. recita: " È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese";
ART. 1 Cost. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”
ART. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Legge n. 841 del 21 ottobre 1950 (riforma agraria): a) imposizione di un limite d'estensione alla proprietà terriera privata e l'assegnazione delle terre eccedenti il limite a coltivatori manuali della terra; b) bonifica e trasformazione fondiaria; c) formazione e potenziamento della piccola proprietà contadina e di efficienti organizzazioni cooperative; d) ricomposizione fondiaria, tutela della minima unità colturale; e) provvedimenti a favore delle zone montane; f) perfezionamento del credito agrario.
Legge 9 maggio 1975, n. 153: prevede un regime di aiuti allo scopo di: a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura; b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni...
legge 4 agosto 1978, n. 440 contenente norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
 
Art. 5: Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge n. 285/1977.
Art. 4: I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione la quale ne accetta la esecuzione.
legge n. 154/2016: ha istituito in Italia una banca della terra a carattere nazionale, divenuta operativa nel marzo 2017: la Banca delle terre agricole.
Testo unico espropri (D.P.R. 327/2001).
Legge 108/2021 in materia di dissesto idrogeologico
Decreto    Legislativo    22    gennaio    2004,    n.    42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

 

Approfondimento tematico

Onorevoli Senatori,
·    il nostro Paese soffre, in particolare nel mezzogiorno, di crisi economica e calo demografico, con conseguente disoccupazione, spopolamento ed emigrazione;
·    il meridione è poco industrializzato ed ha economia e vocazione prevalentemente agricole;
·    come risulta dai dati ISTAT, negli ultimi dieci anni si è avuta una perdita di circa il 20% delle aziende guidate dagli under 35;
·    da tale osservazione della realtà emerge la necessità di recuperare appetibilità all'occupazione agricola ed aumentare l'offerta dei terreni da coltivare;
·    è fatto notorio che numerosi fondi sono stati da decenni lasciati incolti ed abbandonati in considerazione del consolidato allontanamento dei proprietari, anche oltreoceano;
·    occorre utilizzare al meglio la risorsa territoriale, assecondando la vocazione agricola dei territori, con la valorizzazione del paesaggio, anche a scopo turistico, e trovare sbocchi lavorativi con proprità ad un gran numero di giovani inoccupati e/o disoccupati;
·    lo sforzo didattico è consistito nella individuazione di correttivi alla legislazione esistente in funzione della produttività agricola, del recupero dei terreni, della loro espropriazione ed assegnazione ai giovani prima in uso e poi in proprietà, del contenimento della disoccupazione giovanile e dello spopolamento dei territori nazionali svantaggiati, dell'abbattimento del pericolo idrogeologico e della tutela del paesaggio;
·    le singole agenzie regionali del demanio avranno il compito di elaborare un piano delle unità colturali di consistenza tale da assicurare ai futuri assegnatari un'adeguata redditività;
·    per i primi cinque anni ciascuno degli addetti riceverà un contributo economico in denaro di almeno euro 16.000,00 all'anno;
·    trascorso il quinquennio, gli assegnatari in uso potranno richiedere l'assegnazione gratuita in proprietà dei fondi, ove sia raggiunta una soglia di redditività sufficiente ed un meritevole grado di sviluppo colturale.