Disposizioni per l’abrogazione delle valutazioni numeriche nella scuola secondaria di secondo grado

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da ITI BISIGNANO, Bisignano (Cosenza)
Disposizioni per l’abrogazione  delle valutazioni numeriche nella scuola  secondaria di secondo grado

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Art. 1
(Finalità)

1.    La presente legge intende procedere all’abrogazione delle valutazioni numeriche assegnate agli alunni durante il corso dell’anno scolastico e allo scrutinio finale.
2. In maniera intrinseca tale legge procede alla modifica del sistema dei crediti scolastici, senza però modificare le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo.
Art. 2
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni normative della presente legge si applicano alle scuole secondarie di secondo grado Statali e, come previsto dalla Legge 10 Marzo 2000, n.62, alle scuole Paritarie.
Art. 3
(Definizioni e modalità di applicazione)

1. Con il termine valutazione formativa si intende il processo attraverso il quale viene verificata la situazione di apprendimento degli alunni.
2. Tale valutazione viene effettuata dai docenti delle singole discipline sulla base della programmazione didattica, attraverso la somministrazione di prove di verifiche scritte, orali e pratiche. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
3. Questa tipologia di valutazione prevede la restituzione all’alunno di un riscontro descrittivo che deve evidenziare necessariamente ed esplicitamente le aree di forza e di fragilità dimostrate nella prova, in modo da innescare nell’alunno un processo di autovalutazione che lo porti al miglioramento del proprio rendimento.
Art. 4
(Integrazione, inserimento e modifica agli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n.122)

1. Al fine della corretta applicazione di tale legge con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 si procede all’abrogazione delll’art. 4, comma 5 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122.
2. Il comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122 viene sostituito da: “La valutazione finale del comportamento degli alunni nel secondo ciclo di istruzione superiore avviene attraverso un giudizio descrittivo che espliciti in maniera trasparente la maturazione personale e che scaturisce dalla presa in considerazione dei seguenti parametri:
a) numero di assenze non giustificate dell’alunno;
b) numero di ingressi in ritardo e di uscite anticipate non giustificate;
c) partecipazione attiva dell’alunno alle attività proposte, sia scolastiche che extrascolastiche;
d) comportamento in classe, rispetto delle regole dell’Istituto e capacità di relazionarsi con gli altri”.
3. Con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 si procede all’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.P.R.  22 Giugno 2009, n. 122,  che vengono sostituiti con: “Gli alunni della classi terminali nel secondo ciclo di istruzione vengono ammessi o non ammessi all’Esame di Stato conclusivo sulla base del giudizio del consiglio di classe e tenendo obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:
a) le certificazioni delle conoscenze e competenze rilasciate al termine dello scrutinio finale per ogni classe;
b) l’impegno, la partecipazione e la maturazione globale dell’alunno durante l’intero ciclo scolastico.”
4. Gli alunni sostengono l’Esame di Stato conclusivo accompagnati da un documento redatto dal consiglio di classe alla fine dell’anno scolastico della classe terminale, che contiene una valutazione descrittiva dell’alunno. La valutazione descrittiva  è composta dal livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline, dal grado di partecipazione alle attività proposte e dalla maturazione raggiunta. Il punteggio massimo assegnato al documento è pari a 40 punti. 

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.    La presente entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.    Ai fini di cui all'articolo 1, tale legge viene applicata  a decorrere dal 1° Settembre  del 2025 per le prime classi, le altre classi seguiranno la normativa vigente fino alla conclusione del ciclo scolastico.
Art. 6
(Clausola di invarianza  della spesa finanziaria e disposizioni finali)

1. L'applicazione della presente Legge non genera costi aggiuntivi per la finanza pubblica. 
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. 
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Onorevoli Senatrici e Senatori! -  Il disegno di legge che viene presentato intende operare nell'ambito della valutazione scolastica degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado. Fin dalla sua iniziale fondazione, la scuola  ha un ruolo essenziale e imprescindibile nella società; analogamente riveste una funzione significativa la preparazione e la competenza degli studenti, soprattutto di coloro che terminano il secondo ciclo di istruzione superiore e si ritrovano nel mondo del lavoro o comunque in un istituto di studi superiore. Da un’analisi dei dati raccolti dalle scuole superiori di tutta Italia, emerge un quadro  preoccupante, ovvero quello della scarsa preparazione  e le poco consolidate competenze che offrono le istituzioni scolastiche italiane di secondo grado. Una delle cause maggiori di questo declino è, indiscutibilmente, la modalità con cui gli allievi vengono valutati. Attualmente il metodo di valutazione adottato è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 Giugno 2009. Tale decreto si basa sulle valutazioni numeriche assegnate sui documenti di valutazione allo scrutinio finale; il voto finale scaturisce  dalle valutazioni assegnate durante l’anno scolastico per mezzo di prove scritte, orali e/o di altro genere. L’attuale sistema di voti numerici, basato sulla valutazione quantitativa, non riflette in modo accurato le capacità e il potenziale degli studenti. Difatti il voto pone gli studenti in una posizione statica e li colloca sui gradini di una scala numerica portandoli, in maniera intrinseca, a cercare di competere per affermare il loro valore. Tale metodologia, proprio perché si basa sull’assegnazione di numeri, non ha nulla di formativo e concorre a rendere l’apprendimento effimero e poco pervasivo. L’aspetto più preoccupante è che il voto numerico assegnato agli alunni definisce il loro valore e la loro persona. Bastano quindi pochi giudizi negativi per far sì che un voto diventi l’identità dello studente. A causa di questi fattori, gli studenti vengono travolti da stati di ansia e stress alternati a momenti di scarsa stima di loro stessi, arrivando perfino a prendere decisioni irreversibili.

 

il 21/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
.
Respinto
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 18
  • Astenuti: 0
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 3.1
All’articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: “del proprio rendimento” con le seguenti: “del proprio metodo di studio e della propria formazione”.
Respinto
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 19
  • Astenuti: 0
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 6.1
All’articolo 6, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le possibili minori entrate fiscali dovute ai controlli sulla corretta applicazione delle seguenti norme sono interamente assorbite dai fondi destinati dallo Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.1
All’articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis Sulla base delle precedenti disposizioni si dispone, con effetto a partire dal 1 Settembre 2025, l’abrogazione dell’art. 7 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122.
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 3
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.0.1
Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis (Integrazione, inserimento e modifica degli artt. 15,17 e 18 del d.lgs 13 Aprile 2017, n. 62)
Con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 è disposta l’abrogazione dell’art. 15 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62.
2. Si procede alla modifica dell’art.18 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62 in particolare viene sostituita la dicitura “e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti” con “ e dei punti acquisiti scaturiti dal documento redatto dal consiglio di classe di cui si fa riferimento all’art. 4 comma 4 di codesto decreto legge, che accompagna il candidato al colloquio orale”.
3. Si procede alla modifica dell’art. 18 comma 6 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62 con la sostituzione della dicitura “abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe” con “abbiano conseguito il punteggio massimo al documento redatto dal consiglio di classe con unanimità dello stesso.”
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.0.2
Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-ter (Criteri di ammissione alla classe successiva)
1. Gli alunni delle classi intermedie vengono ammessi o non ammessi alla classe successiva attraverso una certificazione delle conoscenze e delle competenze, stilata in base alla programmazione didattica di ogni classe, e compilata dai docenti del consiglio di classe nelle diverse aree didattiche, tenendo conto del Quadro delle competenze Europee.
2. Tale certificazione è relativa a tutte le discipline nelle quali l’alunno deve essere esaminato, che cambiano in base all’indirizzo di studi. Ciascun docente inserisce il livello nella propria area di insegnamento, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) del riscontro descrittivo delle verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico;
b) del miglioramento globale dell’alunno dalla situazione di partenza;
c) della capacità di interazione con strumenti laboratoriali (per discipline prettamente pratiche)
d) dell’impegno e costanza dell’alunno dimostrata durante l’anno scolastico nei riguardi della disciplina
e) dell’assiduità nello svolgimento dei compiti e/o progetti assegnati all’alunno
3. Vengono pertanto adottati i seguenti livelli di certificazione:
a) LIVELLO NON RAGGIUNTO
b) LIVELLO BASE
c) LIVELLO INTERMEDIO
d) LIVELLO AVANZATO
4. Tenuto conto dei parametri precedentemente elencati, allo scrutinio finale, viene sospeso il giudizio all’alunno che non ha raggiunto il livello base in non più di 2 discipline. Se le discipline in cui almeno il livello base non è raggiunto sono maggiori o uguali a 3 l’alunno non viene ammesso alla classe successiva.
5. In caso di sospensione di giudizio, l’alunno dovrà raggiungere gli obiettivi didattici e formativi entro e non oltre l’inizio del successivo anno scolastico. Gli apprendimenti verranno verificati da un esame integrativo. L’esito positivo dell’esame da parte dell’alunno comporta l’ammissione alla classe successiva mentre l’esito negativo comporta la non ammissione alla classe successiva. Per le classi terminali non è prevista la sospensione del giudizio ma per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo deve essere raggiunto almeno il livello base in ognuna delle discipline.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.0.3
Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-quater (Benefici previsti per il sistema scolastico)
1. Questo disegno di legge mette in atto l’adozione di un sistema di valutazione basato su criteri qualitativi che si concentra sull’analisi delle conoscenze e delle competenze degli studenti e sulla capacità di risoluzione dei problemi e l’abilità di lavorare in gruppo.
2. Le disposizioni precedenti promuovono l’equità tra gli studenti poiché tiene conto delle diverse abilità e dei vari stili di apprendimento.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 5.0.1
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art 5-bis (Verifiche e monitoraggi previsti)
1. La corretta ed esemplare applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli viene monitorata regolarmente dalle seguenti figure professionali:
a) a livello della singola scuola, il monitoraggio delle modalità di valutazione applicate dai docenti è compito del dirigente scolastico.
b) a livello provinciale e regionale, il monitoraggio e la verifica della corretta applicazione di tali modalità spetta agli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali di riferimento, attraverso controlli a campione.
c) a livello Nazionale, il monitoraggio e la verifica della corretta applicazione di queste modalità e il controllo della qualità dell’apprendimento è compito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 22/03/2024
G. M. D. G. - Bisignano (Cosenza)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 5.0.2
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-ter (Sanzioni)
1. L’omissione o la parziale e imprecisa applicazione di queste norme di legge da parte del docente o dell’intero Istituto Scolastico comporta una violazione di tipo amministrativo.
2. Si rimanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della seguente legge l’entità delle relative sanzioni.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2

TESTO DEFINITIVO DEL DISEGNO DI LEGGE - Disposizioni per l'abrogazione delle valutazioni numeriche nella scuola secondaria di secondo grado.

Onorevoli Senatrici e Senatori! -  Il disegno di legge che viene presentato intende operare nell'ambito della valutazione scolastica degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado. Fin dalla sua iniziale fondazione, la scuola  ha un ruolo essenziale e imprescindibile nella società; analogamente riveste una funzione significativa la preparazione e la competenza degli studenti, soprattutto di coloro che terminano il secondo ciclo di istruzione superiore e si ritrovano nel mondo del lavoro o comunque in un istituto di studi superiore. Da un’analisi dei dati raccolti dalle scuole superiori di tutta Italia, emerge un quadro  preoccupante, ovvero quello della scarsa preparazione  e le poco consolidate competenze che offrono le istituzioni scolastiche italiane di secondo grado. Una delle cause maggiori di questo declino è, indiscutibilmente, la modalità con cui gli allievi vengono valutati. Attualmente il metodo di valutazione adottato è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 Giugno 2009. Tale decreto si basa sulle valutazioni numeriche assegnate sui documenti di valutazione allo scrutinio finale; il voto finale scaturisce  dalle valutazioni assegnate durante l’anno scolastico per mezzo di prove scritte, orali e/o di altro genere. L’attuale sistema di voti numerici, basato sulla valutazione quantitativa, non riflette in modo accurato le capacità e il potenziale degli studenti. Difatti il voto pone gli studenti in una posizione statica e li colloca sui gradini di una scala numerica portandoli, in maniera intrinseca, a cercare di competere per affermare il loro valore. Tale metodologia, proprio perché si basa sull’assegnazione di numeri, non ha nulla di formativo e concorre a rendere l’apprendimento effimero e poco pervasivo. L’aspetto più preoccupante è che il voto numerico assegnato agli alunni definisce il loro valore e la loro persona. Bastano quindi pochi giudizi negativi per far sì che un voto diventi l’identità dello studente. A causa di questi fattori, gli studenti vengono travolti da stati di ansia e stress alternati a momenti di scarsa stima di loro stessi, arrivando perfino a prendere decisioni irreversibili.

 

                                                                                              Art. 1
                                                                                            Finalità
1. La presente legge intende procedere all’abrogazione delle valutazioni numeriche assegnate agli alunni durante il corso dell’anno scolastico e allo scrutinio finale.
2. In maniera intrinseca tale legge procede alla modifica del sistema dei crediti scolastici, senza però modificare le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo.
 

                                                                                               Art. 2
                                                                                 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni normative della presente legge si applicano alle scuole secondarie di secondo grado Statali e, come previsto dalla Legge 10 Marzo 2000, n.62, alle scuole Paritarie.

                                                                                               Art. 3
                                                                    Definizioni e modalità di applicazione

1. Con il termine valutazione formativa si intende il processo attraverso il quale viene verificata la situazione di apprendimento degli alunni.
2. Tale valutazione viene effettuata dai docenti delle singole discipline sulla base della programmazione didattica, attraverso la somministrazione di prove di verifiche scritte, orali e pratiche. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
3. Questa tipologia di valutazione prevede la restituzione all’alunno di un riscontro descrittivo che deve evidenziare necessariamente ed esplicitamente le aree di forza e di fragilità dimostrate nella prova, in modo da innescare nell’alunno un processo di autovalutazione che lo porti al miglioramento del proprio rendimento.

                                                                                             Art. 4

Integrazione, inserimento e modifica agli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n.122
1. Al fine della corretta applicazione di tale legge con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 si procede all’abrogazione delll’art. 4, comma 5 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122.
2. Il comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122 viene sostituito da: “La valutazione finale del comportamento degli alunni nel secondo ciclo di istruzione superiore avviene attraverso un giudizio descrittivo che espliciti in maniera trasparente la maturazione personale e che scaturisce dalla presa in considerazione dei seguenti parametri:
a) Numero di assenze non giustificate dell’alunno;
b) Numero di ingressi in ritardo e di uscite anticipate non giustificate;
c) Partecipazione attiva dell’alunno alle attività proposte, sia scolastiche che extrascolastiche;
d) Comportamento in classe, rispetto delle regole dell’Istituto e capacità di relazionarsi con gli altri“.
3. Con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 si procede all’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.P.R.  22 Giugno 2009, n. 122,  che vengono sostituiti con: “Gli alunni della classi terminali nel secondo ciclo di istruzione vengono ammessi o non ammessi all’Esame di Stato conclusivo sulla base del giudizio del consiglio di classe e tenendo obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:
a) le certificazioni delle conoscenze e competenze rilasciate al termine dello scrutinio finale per ogni classe.
b) l’impegno, la partecipazione e la maturazione globale dell’alunno durante l’intero ciclo scolastico".
4. Gli alunni sostengono l’Esame di Stato conclusivo accompagnati da un documento redatto dal consiglio di classe alla fine dell’anno scolastico della classe terminale, che contiene una valutazione descrittiva dell’alunno. La valutazione descrittiva  è composta dal livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline, dal grado di partecipazione alle attività proposte e dalla maturazione raggiunta. Il punteggio massimo assegnato al documento è di 40 punti.
5. Sulla base delle precedenti disposizioni si dispone, con effetto a partire dal 1 Settembre 2025,  l’abrogazione dell’art. 7 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122.

                                                                                             Art. 5
Integrazione, inserimento e modifica degli artt. 15, 17 e 18 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62 

1. Con effetto a partire dal 1 Settembre 2025 è disposta l’abrogazione dell’art. 15 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62.
2. Si procede alla modifica dell’art.18 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62  in particolare viene sostituita la dicitura “e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti” con “ e dei punti acquisiti scaturiti dal documento redatto dal consiglio di classe di cui si fa riferimento all’art. 4 comma 4 di codesto decreto legge, che accompagna il candidato al colloquio orale”.
3. Si procede alla modifica dell’art. 18 comma 6 del d.lgs 13 Aprile 2017, n.62 con la sostituzione della dicitura “abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe” con “abbiano conseguito il punteggio massimo al documento redatto dal consiglio di classe con unanimità dello stesso".

                                                                                            Art. 6
                                                            Criteri di ammissione alla classe successiva

1. Gli alunni delle classi intermedie vengono ammessi o non ammessi alla classe successiva attraverso una certificazione delle conoscenze e delle competenze, stilata in base alla programmazione didattica di ogni classe, e compilata dai docenti del consiglio di classe nelle diverse aree didattiche, tenendo conto del Quadro delle competenze Europee.
2. Tale certificazione è relativa  a tutte le discipline nelle quali l’alunno deve essere esaminato che cambiano in base all’indirizzo di studi. Ciascun docente inserisce il livello nella propria area di insegnamento  tenendo conto dei seguenti parametri:
a) del riscontro descrittivo delle verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico;
b) del miglioramento globale dell’alunno dalla situazione di partenza;
c) della capacità di interazione con strumenti laboratoriali (per discipline prettamente pratiche);
d) dell’impegno e costanza dell’alunno dimostrata durante l’anno scolastico nei riguardi della disciplina;
e) dell’assiduità nello svolgimento dei compiti e/o progetti assegnati all’alunno.
3. Vengono pertanto adottati i seguenti livelli di certificazione:
a) LIVELLO NON RAGGIUNTO
b) LIVELLO BASE
c) LIVELLO INTERMEDIO
d) LIVELLO AVANZATO
4. Tenuto conto dei parametri precedentemente elencati, allo scrutinio finale, viene sospeso il giudizio all’alunno che non ha raggiunto il livello base in non più di 2 discipline. Se le discipline in cui almeno il livello base non è raggiunto sono maggiori o uguali a 3 l’alunno non viene ammesso alla classe successiva.
5. In caso di sospensione di giudizio, l’alunno dovrà raggiungere gli obiettivi didattici e formativi entro e non oltre l’inizio del successivo anno scolastico. Gli apprendimenti verranno verificati da un esame di recupero. L’esito positivo dell’esame, da parte dell’alunno, comporta l’ammissione alla classe successiva, mentre l’esito negativo, comporta la non ammissione alla classe successiva. Per le classi terminali non è prevista la sospensione del giudizio mentre per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo deve essere raggiunto almeno il livello base in ognuna delle discipline.

                                                                                              Art. 7
                                                                Benefici previsti per il sistema scolastico

1. Questo disegno di legge mette in atto l’adozione di un sistema di valutazione basato su criteri qualitativi, che si concentra sull’analisi delle conoscenze e delle competenze degli studenti e sulla capacità di risoluzione dei problemi  e l’abilità di lavorare in gruppo.
2. Le disposizioni precedenti promuovono l’equità tra gli studenti poichè tengono conto delle diverse abilità e dei vari stili di apprendimento.

                                                                                             Art. 8
                                                                                   Entrata in vigore

1. La presente entra in vigore trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, tale legge viene applicata  a decorrere dal 1° Settembre  del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore per le prime classi, le altre classi seguiranno la normativa vigente fino alla conclusione del ciclo scolastico.

                                                                                              Art. 9
                                                                     Verifiche e monitoraggi previsti

1. La corretta ed esemplare applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli viene monitorata regolarmente dalle seguenti figure professionali:
a) a livello della singola scuola, il monitoraggio delle modalità di valutazione applicate dai docenti   spetta al dirigente scolastico;
b) a livello provinciale e regionale, il monitoraggio e la verifica della corretta applicazione di tali modalità spetta agli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali di riferimento, attraverso controlli a campione;
c) a livello nazionale, il monitoraggio e la verifica della corretta applicazione di queste modalità e il controllo della qualità dell’apprendimento è compito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

                                                                                         Art. 10
                                                                                        Sanzioni

1. L’omissione o la parziale e  imprecisa applicazione di queste norme di legge da parte del docente o dell’intero Istituto Scolastico comporta una violazione di tipo amministrativo.
2. Si rimanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della seguente legge l’entità  delle relative sanzioni.

                                                                                      Art.11
                                 Clausola di invarianza  della spesa finanziaria e disposizioni finali

1. L'applicazione della presente Legge non genera costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Le possibili  entrate  dovute ai controlli sulla corretta applicazione delle seguenti norme sono interamente assorbite dai fondi destinati dallo Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Approfondimento

Onorevoli Senatrici e Senatori!- Il tema che abbiamo presentato e che ci siamo proposti di analizzare in modo esaustivo e approfondito, è molto discusso e contemporaneo. C’è infatti un continuo e acceso “scontro” fra i difensori del voto numerico e i sostenitori della valutazione formativa e descrittiva. La cultura docimologica attribuisce una solida base e un carattere scientifico, oltre che formativo, al giudizio del docente. Il voto misura e colloca noi studenti sui gradini di una scala, come una sorta di rigida gerarchia già stabilita: c’è chi sta sopra e chi sta sotto. Così siamo sempre spinti a competere per attestare la nostra superiorità e dimostrare di meritare un numero ma non a cooperare per uno scopo comune. La valutazione numerica esalta la perversa logica del premio, abitua all’idea che l’impegno debba essere motivato non dall’interesse e dalla passione ma dal desiderio della ricompensa e dell’affermazione. La parola “valutazione” deriva dal latino “valitus”, participio passato di “valeo”. La storia della valutazione ha lunghe radici nella ricerca docimologica. Il termine “docimologia” rimanda al concetto di “esame” e al significato di “ragionamento scientifico”; è dunque una scienza degli esami che, nelle sue molteplici evoluzioni, si è gradualmente configurata come ricerca intorno ai problemi della valutazione. Tale ricerca  inizia a prosperare nel 1900, quando l’inglese F. V. Edgeworth scrisse “The statics of examinations”, un trattato in cui, per la prima volta, venne presa in considerazione la questione della carente attendibilità delle valutazioni assegnate agli esami. Questa ricerca ha spostato progressivamente la sua attenzione dai risultati ai processi di valutazione. Nel corso della storia la valutazione è diventata fortemente soggettiva tenendo in scarsa considerazione il contesto. Infatti il sistema valutativo attuale  mira a semplificare un’operazione complessa, che è la valutazione formativa e la spinge verso una statica e sterile misurazione, collocando noi studenti in una posizione rigida e passiva. Il reale problema del voto espresso secondo la docimologia è che questo viene considerato di facile comprensione; ad esempio, un futuro datore di lavoro sa già cosa aspettarsi da un ragazzo che ha ottenuto una votazione di 60/100 all’Esame di Stato e da un altro che ha ottenuto invece una votazione di 90/100. Questo tipo di valutazione, purtroppo, tende a generalizzare le caratteristiche di noi allievi, poiché, in una votazione di 60/100, può esserci un’eccellenza in un particolare ambito di studi e una mediocrità in un altro, e il voto non tiene conto delle conoscenze e delle competenze allineandole sullo stesso livello di una scala numerica. Modificare il modello valutativo vuol dire, però, non poter più utilizzare il vecchio schema lezione-studio a casa e successivamente prove scritte o orali. Senza i voti l’intero sistema  scolastico viene stravolto, i docenti si ritrovano un’arma spuntata, di conseguenza devono trovare strategie come essere più accoglienti,  inclusivi, rispettare gli stili di apprendimento  e i livelli di comprensione. Gli studenti, invece, devono trovare motivazioni intrinseche  verso lo studio. Il DPR n. 249 del 24 Giugno 1998, che adotta il regolamento “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” recita nell’articolo 2: “Lo studente ha inoltre diritto  a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. Tale regolamento risulta molto contrastante, poiché, i voti, proprio perché numeri, non hanno nulla di formativo e, soprattutto, non fanno capire cosa si è fatto bene e cosa invece si è sbagliato. Il docente è, infatti, appagato quando ha il registro dei voti completo, mentre noi alunni ci sentiamo soddisfatti e realizzati se otteniamo il voto al quale aspiriamo. L’apprendimento, però, ha ben poco a che fare con il voto, anzi, lo rende effimero e poco pervasivo. La didattica basata fondamentalmente  sul voto incentiva noi studenti a considerare di primaria importanza l’ottenimento di una buona valutazione e non la nostra crescita personale e culturale. A tale scopo si attuano dei meccanismi e soprattutto si fa uso di tecniche utili all’ottenimento del buon voto. Tali tecniche comprendono tutte le strategie e gli inganni messi in atto da noi alunni, soprattutto durante i compiti scritti, anche attraverso  lo studio “matto e disperato” del giorno prima della verifica orale, che può far ottenere un buon voto ma che è accompagnato quasi sempre dalla rimozione totale delle nozioni “imparate”. Attualmente la valutazione nella scuola secondaria di secondo grado è regolata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 il quale, all’art. 1 comma 3, recita “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con le sue finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di valutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. La scuola “senza voti” non è, però, una novità. Alcuni Istituti Scolastici Statali, servendosi e sfruttando l’autonomia scolastica, hanno attivato progetti di didattica innovativa, che mirano a far diventare la scuola e il docente alleati diretti di noi studenti, eliminando le valutazioni numeriche durante l’anno scolastico e assegnandole, come da normativa, solo in sede di scrutinio finale. Le analisi dei dati che abbiamo condotto parlano chiaro: questa metodologia di didattica funziona! Infatti ciò dà libertà a noi studenti, una libertà che si lega con il senso di responsabilità e con la voglia di imparare e di appassionarsi. Togliere il voto alla scuola, oggi, è come togliere una carta nella parte bassa di un castello di carte: crolla tutto e tocca ricostruire. Mentre il dibattito su questa proposta continua, una cosa è certa: siamo pronti a prendere in mano il nostro futuro educativo e a modificare il modo in cui veniamo “misurati”. Per fare ciò, bisogna essere pronti al cambiamento e dare priorità a una valutazione di tipo formativo e ad una didattica aperta, nella quale noi alunni siamo protagonisti diretti del nostro apprendimento. Abbiamo molta fiducia in questa riforma e pensiamo che rappresenti la svolta verso un’istruzione di qualità e verso la costruzione di un’Italia migliore!