Mai più differenze

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da ITST CONTI, Aversa (Caserta)
Mai più differenze

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Art. 1 (Finalità)

 Il presente disegno di legge intende favorire nelle scuole il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità e intervenire sul tema della promozione dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura della non discriminazione ,come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza rivolgendosi, in particolare, alle giovani generazioni; promuovere un cambiamento socio-culturale al fine di contrastare ed eliminare le rappresentazioni stereotipate di maschilità e femminilità.

Art. 2 (Diritto allo studio)

E’ garantito il diritto allo studio per tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso (art.3 Cost.), attraverso percorsi educativi e formativi , così  come sancito dall’art.34 della Costituzione, per garantire a tutti di raggiungere pari opportunità,  soprattutto in ambiti dove le donne sono attualmente sottorappresentate, come quelli scientifici e tecnologici. La promozione dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere rappresentano quindi strumenti di prevenzione e contrasto di ogni violenza, soprattutto per le giovani generazioni, di sensibilizzazione a riconoscere gli stereotipi di genere presenti nei prodotti mediatici (pubblicità, giochi, libri) e di riflessione sull’influsso che hanno nel processo di socializzazione all’identità di genere e sui ruoli di genere.

Art. 3  (Iniziative sperimentali scuola/formazione)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano attraverso l’istituzione di laboratori che affrontino tematiche dell’educazione dei confronti di genere con l’utilizzo della rete socio-psicopedagogica, sanitaria e soprattutto familiare, utili per affrontare le tematiche dell’educazione alle differenze di genere e alla cultura del rispetto e della non discriminazione, elementi fondamentali per la costruzione di relazione affettive positive.

Art. 4   (Formazione ed orientamento: tutoraggio e counseling)

I laboratori, così come previsto dall’art.3, saranno oggetto di valutazioni intermedie per verificare ed eventualmente modificare la struttura degli stessi, al fine di rendere tutti consapevoli, attenti e informati sul tema della violenza di genere e dei meccanismi culturali che generano e alimentano la violenza, per fornire strumenti critici per riconoscere stereotipi e pregiudizi; stimolare la discussione, il confronto, il dialogo tra le e gli adolescenti sul tema delle differenze di genere e culturali; sviluppare un “pensiero critico” per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere.

Art. 5 (Ambito di applicazione)

L’uso dei laboratori si rende necessario nell’ambito delle applicazioni scolastiche per favorire esperienze strettamente connesse ad attività che portino  i/le partecipanti ad elaborare un proprio costrutto e a confrontarsi con gli altri. In questo modo si  diventa parte attiva del processo di maturazione e si apprende cosa significa essere per diventare “cittadini e cittadine”, e farsi carico di un problema per cercare di mettere in atto un cambiamento.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

Tale disposizione ha previsto la definizione, in sede di rendicontazione, di un bilancio di genere, volto a dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 7  (Disposizioni finali)

Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge qui presentato intende favorire il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze e rappresenta un notevole passo verso la creazione di un mondo più equo ed equilibrato per tutti. La parità di genere si riferisce alla parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, trattamento, responsabilità, opportunità e risultati economici e sociali e non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace, traguardo fondamentale per il mondo intero e per ogni aspetto della nostra vita: le relazioni sociali come quelle affettive, l’economia, la cultura e l’istruzione, il rapporto tra generazioni. Considerando che la parità di genere, 5° obiettivo globale dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e garantire l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione, si rende necessario educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e della parità di genere. La scuola rappresenta il luogo primario in cui si forma l’identità di genere e la personalità dei ragazzi ed è la ragione per cui i docenti dovrebbero proporre percorsi per valorizzare le individualità ed educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto.Solo attraverso la conoscenza è possibile acquisire consapevolezza di pregiudizi e stereotipi, ancora fortemente radicati nella nostra società e la scuola, in quanto istituzione educativa, deve fornire strumenti e metodologie per superarli, proponendo interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. L’investimento educativo che si fa a scuola, deve contaminare i genitori ed il territorio. Educare le nuove generazioni significa educare un po’ anche gli adulti, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro.

 

 

 

 

 

 

il 26/03/2024
L. B. - Aversa (Caserta)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 6 sostituire la dicitura: " utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito” con la dicitura” autorizzando con propri decreti gli stanziamenti per la stipula delle convenzioni fino ad un massimo del 3%”.
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1

Approfondimento

Come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne: i progressi sono lenti e i divari di genere persistono ancora nel mondo del lavoro, alimentati sia da ragioni culturali sia da particolari condizioni familiari. A livello globale, il raggiungimento di una condizione paritaria fra uomini e donne nel mondo rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, l’Obiettivo 5 si prefigge di raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze attraverso i seguenti traguardi:
eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza, sia nella sfera privata sia in quella pubblica;
riconoscere la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo infrastrutture, sostenendo politiche di protezione sociale e promuovendo la condivisione delle responsabilità all’interno delle famiglie;
garantire piena ed oggettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica;
garantire l’informazione e l’accesso all’assistenza sanitaria per quanto concerne la salute sessuale e riproduttiva.
La tutela delle pari opportunità
A livello internazionale ed europeo sono molte le convenzioni che tutelano le parità di genere e, più in generale, le pari opportunità. Per esempio nella Carta costituzionale italiana troviamo l’articolo 3 relativo al principio di uguaglianza («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»), l’articolo 37, che tutela la donna sul lavoro (“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”) oppure ancora l’articolo 117, che esplicita la necessita che lo Stato rimuova qualsiasi ostacolo che impedisca la piena parità tra uomo e donna in qualsiasi ambito, sociale, culturale o economico (“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”). Malgrado ciò, nella realtà la piena parità non è ancora stata raggiunta e molti studi evidenziano come per esempio, in ambito lavorativo, le donne continuino a non essere retribuite come gli uomini, oppure come nel settore privato la maternità non venga sempre rispettata. Nei Paesi dell’Unione Europea mediamente le donne hanno uno stipendio inferiore del 16% rispetto ai colleghi uomini; in Italia, la differenza oscilla tra lo 0,5% e il 24,2%.
Da questa nuova prospettiva di genere discendono due parole chiave confluite nelle scelte delle istituzioni nazionali e sovranazionali:
empowerment, che indica il potenziale soggettivo delle donne, prevedendo l’attribuzione di maggiore potere attraverso la rimozione degli ostacoli alla loro attiva partecipazione a tutte le sfere della vita pubblica e privata;
Mainstreaming, ossia l’approccio strategico alle politiche che si pone l’obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito della società e che prevede l’integrazione di una prospettiva di genere nell’attività di realizzazione delle politiche: dal processo di elaborazione, all’attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di spesa, la valutazione e il monitoraggio.
L’intento principale del gender mainstreaming è di realizzare politiche capaci di contrastare le disuguaglianze tra donne e uomini nella società a partire da un’analisi dei meccanismi che ne sono alla base. È un dato di fatto dimostrato dall’analisi della realtà che esistono disuguaglianze sistematiche tra uomini e donne che sono trasversali a tutte le altre disuguaglianze (di età, orientamento sessuale, etnia, religione, etc.) e che non sono compatibili con i principi cardine delle società democratiche (si pensi solo, per l'Italia, all'articolo 3 della Costituzione).
L’approccio del gender mainstreaming mira a evitare che tali diseguaglianze continuino a perpetuarsi facendo in modo che le politiche e le leggi che deriveranno da tali processi sappiano far fronte alle esigenze specifiche di donne e uomini, ragazze e ragazzi.
Queste parole chiave sono state tradotte dalle istituzioni di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, in provvedimenti legislativi finalizzati ad accelerare l’uguaglianza effettiva tra i generi. Un altro filone di interventi ha riguardato l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), nonché sulla promozione della partecipazione delle donne negli organi delle società quotate, modificato in seguito alla riforma costituzionale del 2003, che ha previsto l’integrazione del seguente periodo “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Tale modifica è quindi il frutto di una nuova e maggiore sensibilità verso le azioni positive di genere affermatasi alla fine degli anni Novanta del secolo scorso sull’onda della conferenza delle donne di Pechino del 1995. In quella sede è stata votata la Piattaforma d’Azione, un testo politicamente e culturalmente rilevante perché afferma la pretesa, rivolta a tutta l’umanità, di “guardare il mondo con gli occhi di donna”.