Profili di responsabilità per i danni derivanti dall'utilizzo di dispositivi dotati di Intelligenza Artificiale

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da LICEO DON C. LA MURA, Angri (Salerno)
Profili di responsabilità per i danni derivanti dall'utilizzo di dispositivi dotati di Intelligenza Artificiale

Per votare il testo finale è necessario autenticarsi. Il voto può essere espresso solo dagli utenti facenti parte della classe proponente.

Onorevoli senatori! L’influenza sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale (IA) nella quotidianità rappresenta una realtà in continua crescita. Questa presenza costante, se da un lato apre la strada a vantaggi significativi in termini di sicurezza, sviluppo aziendale, occupazione e democrazia, dall’altro comporta anche rischi che necessitano di una regolamentazione accurata.

Sicuramente, sono innumerevoli i vantaggi che l’impiego dell’intelligenza artificiale porta con se’, portando ad in notevole miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Questa nuova tecnologia consente soluzioni più sicure, efficienti ed economiche, in tanti settori, assistenza sanitaria, i sistemi di trasporto, ma nche istruzione e formazione, contribuendo così a creare prodotti più durevoli ed accessibili

 

Ma l’incremento dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale (IA) comporta intrinsecamente una serie di rischi e sfide che vanno attentamente considerati:uno fra tutti, determinare chi sia responsabile per danni causati da dispositivi o servizi azionati dall’IA. Fare chiarezza sulla responsabilità è essenziale per incentivare la fornitura di prodotti sicuri ed efficienti.


L’Europa, riconoscendo l’importanza cruciale dei dati e delle tecnologie connesse per la prosperità economica e la crescita, ha intrapreso un passo significativo nel giugno 2023. In tale periodo, il Parlamento europeo ha definito la sua posizione negoziale sull’AI Act, rappresentando il primo insieme di regole a livello mondiale sull’intelligenza artificiale.

Questa normativa, volta a regolare l’utilizzo dell’IA, sottolinea l’importanza di bilanciare le opportunità e i rischi legati alle future applicazioni di questa tecnologia. È fondamentale considerare attentamente come l’IA potrà contribuire positivamente alla vita quotidiana, migliorando aspetti quali la sicurezza e la competitività delle imprese, senza trascurare gli impatti negativi che potrebbero emergere.

Attraverso questo disegno di legge, intendiamo allinearci al progetto europeo di regolamentazione della materia e stabilire regole certe per la determinazione della responsabilità civile per i danni causati da dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Intendiamo, dunque, cautelare tanto l’utente finale, quanto il progettista o fornitore, che potranno contare su un sistema di regole certe e condivise.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica in materia di responsabilità civile extracontrattuale per i danni causati da un output, o dalla macata produzione di un output, da parte di dispositivi dotati di intelligenza artificiale.

2. Per output si intende il bene, il servizio o l'insieme di dati che risultano dall'elaborazione di un sistema dotato di intelligenza artificiale.

 

Art. 2

(Procedura)

Chiunque ritenga di aver subito  un danno di cui all'articolo 1 della presente legge, può richiedere all'organo giurisdizionale competente, un ordine di esibizione o consegna del sistema di funzionamento e di tutti gli elementi di prova pertinenti, nei confronti del produttore o del venditore del sistema dotato di intelligenza artificiale.

 

Art. 3

(Condizione di procedibilità)

1. Il venditore o produttore deve esibire o consegnare quanto richiesto entro 60 giorni dalla domanda.

2. In caso di mancata consegna o esibizione di quanto richiesto entro il termine previsto, il richiedente può dare corso all'azione giudiziaria.

 

Art. 4

(Presunzione di colpa)

Nel caso in cui il Tribunale emette l’ordine di esibizione e il convenuto non adempie a quanto stabilito, senza fondate ragioni, si presume che la domanda attorea di risarcimento del danno sia fondata.

 

il 03/04/2024
G. A. - angri (Sa)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All’art. 2, dopo il primo comma aggiungere il seguente: “A sostegno di tale richiesta, l’attore è tenuto a presentare fatti ed informazioni idonei a suffragare la fondatezza della sua domanda.”
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 03/04/2024
A. R. S. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
All’art.3 inserire al primo comma le seguenti parole: “Il danneggiato, prima di agire in giudizio per ottenere la consegna di cui all’art.2, deve, previamente, inoltrare al produttore o al venditore del sistema dotato di intelligenza artificiale, una richiesta di esibizione o consegna del sistema di funzionamento e di tutti gli elementi di prova pertinenti.”
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 03/04/2024
M. F. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.2
All’art.3 aggiungere, infine, il seguente comma: “L’organo giurisdizionale competente è tenuto a ordinare la divulgazione degli elementi di prova solo ove sia strettamente necessario e proporzionato per sostenere la domanda, o la potenziale domanda, di risarcimento del danno.”
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica in materia di responsabilità civile extracontrattuale per i danni causati da un output, o dalla mancata produzione di un output, da parte di dispositivi dotati di Intelligenza Artificiale.

2. Per output si intende il bene, il servizio o l'insieme di dati che risultano dall'elaborazione di un sistema dotato di Intelligenza Artificiale.

 

Art. 2

(Procedura)

1. Chiunque ritenga di aver subito un danno di cui all'art. 1 della presente legge, può chiedere all'organo giurisdizionale competente, un ordine di esibizione o consegna del sistema di funzionamento e di tutti gli elementi di prova pertinenti, nei confronti del produttore o del venditore del sistema dotato di Intelligenza Artificiale.

2. A sostegno di tale richiesta, l'attore è tenuto a presentare fatti ed informazioni idonei a suffragare la fondatezza della sua domanda.

 

Art. 3

(Condizioni di procedibilità)

1. Il danneggiato, prima di agire in giudizio per ottenere la consegna di cui all'art. 2, deve, previamente, inoltrare al produttore o al venditore del sistema dotato di Intelligenza Artificiale, una richiesta di esibizione o consegna del sistema di funzionamento e di tutti gli elementi di prova pertinenti.

2. Il venditore o produttore deve dare, esibire o consegnare quanto richiesto entro 60 giorni.

3. In caso di mancata consegna o esibizione di quanto richiesto entro il termine richiesto, il richiedente può dare corso all'azione giudiziaria.

4. L'organo giurisdizionale competente è tenuto a ordinare la divulgazione degli elementi di prova solo ove sia strettamente necessario e proporzionato per sotenere la domanda o la potenziale domanda di risarcimento del danno.

 

Art. 4

(Presunzione di colpa)

Nel caso in cui il Tribunale emette l'ordine di esibizione e il convenuto non adempie a quanto stabilito, senza fondate ragioni, si presume che la domanda attorea di risarcimento del danno sia fondata.

Approfondimento

Oggi come non mai, la tecnlogia è divenuta parte intgrante della nostra vita e, in particolare, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro agire quotidiano. L'intelligenza artificiale (I.A.) è l'abilità di uma macchina di mostrare capacità appartenenti soltanto agli esseri umani, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Oggi, l'I.A. è molto usata in campo medico, dove è di grande supporto nella diagnostica  o nella creazione di nuovi farmaci, ma viene impiegata anche in tanti momenti della nostra giornata: nello shopping online, nei servizi di cybersicurezzao nella funzione di riconoscimento facciale dei dispositivi, o nacora attraverso gli assistenti virtuali. Ma, se l'I.A. è centrale per la trasformazione digitale della società, è divenuta al tempo stesso, una delle priorità dell'Europa, in quanto la prosperità e la crescita economica dell'Europa sono strettamente collegate a come verranno usati i dati e le tecnologie della connessione.

L'implicazione più problematica che essa porta con se', però, riguarda l'ambito della responsabilità per i danni causati da dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Le norme nazionali vigenti in materia di responsabilità, in particolare per colpa, non sono idonee a gestire questi casi, In base alle nostre norme, infatti, coloro che subiscono un danno sono tenuti a dimostrare un'azione o  un'omissione illecita da parte della persona che ha causato il danno, pertanto, nel caso di I.A., per le sue stesse caratteristiche, può risultare difficile identificare il responsabile perr l'ottenimento di un risarcimento.

Il problema centrale riguarda il fatto che più l'intelligenza artificiale è in grado di prendere decisioni autonome, più diventa difficile individuare un responsabile nel fabbricante, nell'operatore, nel proprietario, nell'utilizzatore, ecc. ecc. 

Tali tecnologie possono generare infatti una vasta gamma di scenari dannosi che differiscono significativamente da quelli tradizionalmente affrontati dal punto di vista giuridico. Questa situazione si verifica quando i danni sono causati da robot che svolgono attività che potrebbero essere eseguite da essere umani o da intelligenze artificiali dotate di capacità di autoapprendimento. In quest'ultimo caso, le scelte vengono prese senza l'intervento umano e si basano sull'elaborazione di algoritmi, risultando da un processo di adattamento o capacità decisionali autonome. In questo modo, in caso di danni o pregiudizi subiti da parte derll'utilizzatore del dispositivo intelligente o da terze parti, la mancanza di un soggetto legalmente responsabile designato, potrebbe comportare l'assenza di una figura incaricata di rispondere per i danni causati. 

A fine settembre 2022, la Commissione Europea ha presentato due proposte di direttive al Parlamento Europeo, ossia la proposta sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ("Proposta PLD") e la proposta di direttiva sull'adeguamento delle norme sulla responsabilòità civile extracontrattuale ell'intelligenza artificiale  ("Proposta AILD"). Quindi, l'UE si impegna a un approccio equilibrato per garantire vantaggi ai cittadini nel rispetto dei valori dell'Unione. La proposta di Direttiva statuisce una nuova disciplina comune e armonizzata tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di stabilire un approccio uniforme nei meccanismi di attribuzione delle responsabilità derivante di danni causati dall'utilizzo di tali tecnologie.

In particolare, la Direttiva propone di alleggerire l'onere della prova per i danneggiati attraverso una presunzione di colpevolezza del danneggiante produttore al verificarsi di determinate circostanze, Ciò significa che sarebbe compito del produttore dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il danno subito dal consumatore, anzichè spettare al consumatore provare la colpa o il difetto del prodotto. Questo nuovo approccio mira a semplificare la procedura per il consumatore e a promuovere una maggiore responsabilità da parte del produttore nell'ambito dell'intelligenza artificiale.