Disposizioni in merito all'interruzione anticipata di gravidanza
- Pubblicato il 20 Dicembre 2023
- da LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI, Roma
Art. 1
Previsione dell’intervento obbligatorio di un medico specializzato in psichiatria o di uno psicologo nelle fasi preliminari della richiesta di interruzione della gravidanza
1. All’art. 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«Alle attività di cui al comma 1, deve partecipare un medico specializzato in psichiatria o uno psicologo»
Art. 2
Estensione della possibilità di provvedere alla interruzione della gravidanza ai soggetti in possesso del titolo di Dottore in Ostetricia
1. All’art. 8 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«L’interruzione di gravidanza può essere praticata, a seguito della verifica dell’inesistenza di controindicazioni sanitarie da parte del medico di cui al comma 1, anche ad opera di soggetti in possesso del titolo di Dottore in Ostetricia, conseguito al termine Corso di Laurea triennale in Ostetricia, classe L/SNT1, istituito con il Decreto Legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito in Legge 8 gennaio 2002, n. 1».
Art. 3
Aliquota percentuale massima di sanitari obiettori di coscienza negli ospedali generali
1. All’art. 9 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«Al fine di garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dalla presente Legge, la percentuale massima di medici e ostetrici obiettori di coscienza negli ospedali generali non può essere superiore al 20 per cento del totale. La distribuzione dei medici e degli ostetrici in eccesso nelle strutture che hanno raggiunto e superato tale limite, avviene ricollocando i medici obiettori in strutture che non hanno raggiunto il limite medesimo o provvedendo al loro utilizzo in attività che non prevedono le interruzioni anticipate della gravidanza di cui alla presente Legge».
Art. 4
Disposizioni finali
1. Dall’applicazione delle norme contenute nella presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ONOREVOLI SENATORI - Il miglioramento della condizione delle donne nel nostro Paese passa anche attraverso la piena fruizione di diritti che la Costituzione e la Legge già prevedono ma che, per i motivi più diversi, non sono di facile accesso.
In particolare, il diritto delle donne di interrompere anticipatamente la gravidanza è spesso ostacolato da difficoltà organizzative delle strutture pubbliche o delle strutture private convenzionate, che non dispongono di personale qualificato che possa provvedere – nei tempi previsti dalla legge n. 194 del 1978 – a effettuare l’intervento richiesto o da difficoltà ideologiche, causate dall’alto numero di sanitari “obiettori di coscienza” che si rifiutano, legittimamente, di svolgere l’intervento, sia chirurgico che farmacologico.
Le misure che questo disegno di legge intende proporre, peraltro, non tendono affatto a incrementare i numeri di un fenomeno che è in costante calo nel corso degli anni, grazie anche alla cultura della prevenzione che si sta sempre più diffondendo anche tra i più giovani.
Questo disegno di legge intende introdurre due distinte “misure” per potere rendere effettivo il diritto delle donne che intendono interrompere anticipatamente la gravidanza, pur dopo aver svolto le procedure, previste dalla Legge 194, per comprendere le motivazioni delle decisioni della donna, inquadrandole nel contesto socio-economico di provenienza (esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti; aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza; invito a soprassedere per sette giorni in assenza di urgenza, sia entro che oltre i primi 90 giorni di gravidanza).
Anche alla luce dei provvedimenti proposti, resterebbe fermo l’obiettivo primario della legge, che è la tutela sociale della donna e della maternità e la prevenzione, laddove possibile, dell’aborto, fermo restando l’obiettivo della tutela della salute delle donne.
Le misure proposte sono le seguenti:
a) Estensione della possibilità di provvedere alla interruzione della gravidanza ai soggetti in possesso del titolo di ostetrica/o (Dottore in Ostetricia), conseguito al termine Corso di Laurea triennale in Ostetricia (classe L/SNT1) istituito con la Legge n. 1/2002 e che fa parte del gruppo Professioni Sanitarie afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. La nuova disposizione andrebbe inserita dopo il comma 1 dell’art. 8 della Legge n. 194/1978, che stabilisce che “l’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale (…) il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie” e dovrebbe prevedere che l’intervento del Dottore in Ostetricia sia possibile solo dopo la verifica da parte del medico delle citate controindicazioni. Questa possibilità è già prevista, ad esempio, dalla normativa francese (Articolo L2212-1)
b) Previsione di una aliquota percentuale massima di sanitari obiettori di coscienza nelle strutture sanitarie pubbliche non superiore al 20 per cento del totale. La distribuzione dei sanitari in eccesso nelle strutture che hanno raggiunto e superato tale limite, dovrebbe avvenire ricollocando i soggetti obiettori in strutture che non hanno raggiunto il limite medesimo o provvedendo al loro utilizzo in attività che non prevedono le interruzioni anticipate della gravidanza. Si prevede che le nuove disposizioni proposte siano inserite all’art. 9 della Legge n. 194/1978, nell’ambito delle norme sull’obiezione di coscienza;
c) Previsione dell’intervento obbligatorio di un medico specializzato in psichiatria o di uno psicologo che intervenga nella fase preliminare di analisi delle ragioni che spingono la donna a interrompere la gravidanza presso il consultorio o la struttura socio-sanitaria cui essa deve rivolgersi per ottenere la certificazione necessaria all’intervento chirurgico.
All’art. 1, la parola «deve» è sostituita dalle parole «può, su richiesta della donna»
Motivazione
Si propone di rendere facoltativo il servizio di supporto psicologico al fine di garantire una maggiore autonomia alla donna che si rivolge ai consultori ai fini dell’interruzione anticipata della gravidanza. Una tale modifica evita l’obbligo, ma mantiene la possibilità di richiedere un supporto aiuti la donna in una fase traumatica come quella che precede l’interruzione di gravidanza.
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All’art. 3, la parola «20» è sostituita dalla parola «50»
Motivazione
Il limite del 20 per cento di obiettori di coscienza tra i medici e gli ostetrici abilitati all’interruzione anticipata della gravidanza sembra troppo restrittivo. Per garantire che gli interventi di interruzione della gravidanza avvengano secondo quanto stabilito dalla legge, si prevede di elevare il limite percentuale dal 20 al 50 per cento. La proposta di consentire fino ad un 50 per cento di medici e ostetrici obiettori negli ospedali generali mira a bilanciare il rispetto delle convinzioni individuali con il diritto delle donne di accedere ai servizi di interruzione della gravidanza in conformità con la legge. L’emendamento proposto ha lo scopo anche di aumentare il consenso in Parlamento per l’approvazione della legge, assicurando al contempo un numero sufficiente di medici non obiettori nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire l’accesso ai servizi di interruzione della gravidanza in modo tempestivo e sicuro.
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All’art. 3, nel nuovo comma inserito dopo il comma 4 dell’art. 9 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, è aggiunto il seguente periodo:
«I medici e ostetrici obiettori di coscienza sono tenuti a svolgere almeno 20 ore annue di lezione in materia di contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sulle opzioni disponibili in caso di gravidanza non pianificata negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di tali lezioni è stabilito con decreto del Ministro della Sanità, emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge»
Motivazione
L’emendamento proposto ha lo scopo di coinvolgere i medici che si avvalgono del diritto di obiezione di coscienza nell’azione di prevenzione delle gravidanze indesiderate o non programmate, chiamandoli a svolgere corsi di formazione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado sui temi della prevenzione, della contraccezione, delle malattie sessualmente trasmissibili e delle opzioni disponibili in caso di gravidanza non pianificata.
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Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis
Entrata in vigore
1. L’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 3 decorre dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge»
Motivazione
L’introduzione di un limite percentuale di obiettori di coscienza comporta per gli ospedali generali, presso i quali si svolgono gli interventi di interruzione di gravidanza, un onere organizzativo importante. Al fine di evitare disguidi e problemi nella gestione della novità legislativa introdotta dal disegno di legge, è opportuno prevedere un ampio lasso di tempo per l’entrata in vigore della disposizione che stabilisce tale limite percentuale.
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Dopo l’articolo 3-ter, è inserito il seguente articolo:
«Art. 3-ter
1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 è di competenza della Regione. L’Assessorato alla Sanità ha il compito di pianificare e organizzare la presenza negli ospedali generali di un numero di medici e ostetrici non obiettori di coscienza nel rispetto del limite percentuale stabilito, nonché di disporre la distribuzione dei medici e ostetrici obiettori di coscienza in eccesso a tale limite nelle altre strutture sanitarie della regione. In ogni Regione devono essere presenti almeno due ospedali generali in condizioni di praticare l’interruzione anticipata della gravidanza secondo quanto previsto dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194»
Motivazione
Le norme proposte con il presente emendamento hanno lo scopo di assegnare con certezza alla Regione la competenza ad organizzare il rispetto dei limiti massimi di presenza degli obiettori di coscienza negli ospedali generali e di garantire che, grazie alle misure organizzative di ricollocamento degli obiettori stessi, siano garantiti in ogni Regione un numero sufficiente di strutture in grado di praticare l’interruzione anticipata della gravidanza.
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Art. 1
Previsione dell’intervento obbligatorio di un medico specializzato in psichiatria o di uno psicologo nelle fasi preliminari della richiesta di interruzione della gravidanza
1. All’art. 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«Alle attività di cui al comma 1, deve partecipare un medico specializzato in psichiatria o uno psicologo»
Art. 2
Estensione della possibilità di provvedere alla interruzione della gravidanza ai soggetti in possesso del titolo di Dottore in Ostetricia
1. All’art. 8 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«L’interruzione di gravidanza può essere praticata, a seguito della verifica dell’inesistenza di controindicazioni sanitarie da parte del medico di cui al comma 1, anche ad opera di soggetti in possesso del titolo di Dottore in Ostetricia, conseguito al termine Corso di Laurea triennale in Ostetricia, classe L/SNT1, istituito con il Decreto Legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito in Legge 8 gennaio 2002, n. 1».
Art. 3
Aliquota percentuale massima di sanitari obiettori di coscienza negli ospedali generali
1. All’art. 9 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«Al fine di garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dalla presente Legge, la percentuale massima di medici e ostetrici obiettori di coscienza negli ospedali generali non può essere superiore al 50 per cento del totale. La distribuzione dei medici e degli ostetrici in eccesso nelle strutture che hanno raggiunto e superato tale limite, avviene ricollocando i medici obiettori in strutture che non hanno raggiunto il limite medesimo o provvedendo al loro utilizzo in attività che non prevedono le interruzioni anticipate della gravidanza di cui alla presente Legge. Inoltre, i medici e ostetrici obiettori di coscienza sono tenuti a svolgere almeno 20 ore annue di lezione in materia di contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sulle opzioni disponibili in caso di gravidanza non pianificata negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di tali lezioni è stabilito con decreto del Ministro della Sanità, emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
Art. 3-bis
Entrata in vigore delle disposizioni previste nell'articolo 3
1. «L’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 3 decorre dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»
Art 3-ter
Applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 3
«L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 è di competenza della Regione. L’Assessorato alla Sanità ha il compito di pianificare e organizzare la presenza negli ospedali generali di un numero di medici e ostetrici non obiettori di coscienza nel rispetto del limite percentuale stabilito, nonché di disporre la distribuzione dei medici e ostetrici obiettori di coscienza in eccesso a tale limite nelle altre strutture sanitarie della regione. In ogni Regione devono essere presenti almeno due ospedali generali in condizioni di praticare l’interruzione anticipata della gravidanza secondo quanto previsto dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194.»
Art. 4
Disposizioni finali
1. Dall’applicazione delle norme contenute nella presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Approfondimento
APPROFONDIMENTO NORMATIVO SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA
La legge più importante attualmente in vigore in Italia in merito all'interruzione volontaria della gravidanza è la legge n° 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio del 1978, che regola e permette l'interruzione della gravidanza sia entro i 90 giorni, sia successivamente se la vita della donna è in grave pericolo. Insieme all'introduzione di questa legge ci fu anche l'abrogazione degli articoli 545, 546 e 547 del Codice Penale, che invece prevedevano rispettivamente la reclusione da sette a dodici anni per chi avesse procurato l'aborto ad una donna non consenziente, la reclusione da due a cinque anni per la donna che aveva consentito l'aborto e per chiunque la avesse aiutata e la reclusione da uno a quattro anni per una donna che si fosse procurata l'aborto autonomamente.
Inoltre, sempre riguardanti questo tema, sono attualmente vigenti anche due articoli del Codice Penale, l'articolo 593-bis e l'articolo 593-ter, che prevedono rispettivamente la reclusione da tre mesi a due anni per chiunque, con l'aborto, provochi danno ad una donna e la reclusione da quattro ad otto anni per chiunque interrompa la gravidanza della donna senza il suo consenso.
In Francia, invece, l'interruzione della gravidanza è regolamentata dalla legge Veil, emanata il 17 gennaio del 1975, che, oltre a consentire, come già citato, ai dottori in Ostretricia di praticare l'aborto farmacologico, presenta anche altre differenze se confrontata con la corrispettiva legge italiana. Infatti, il limite consentito per abortire è di 14 settimane, una in più dei 90 giorni italiani, ed inoltre una minore può anche decidere di non dirlo ai genitori e decidere da sola, purché ci sia una persona adulta ad accompagnarla.