Disposizioni per una educazione e formazione antisismica capillare su tutto il territorio nazionale

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da LICEO CLASSICO MAUROLICO MESSINA, Messina
Disposizioni per una educazione e formazione antisismica capillare su tutto il territorio nazionale

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Art.1
(finalità)
1. La presente legge intende garantire su tutto il territorio nazionale una adeguata educazione e formazione antisismica fornendo le risorse necessarie per una loro capillare diffusione.
2. La presente legge promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e sostiene la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nel rispetto dei principi dell’articolo 9 della Costituzione; attua i principi del decentramento così come normati dall’art.5 e dal titolo quinto della seconda parte  del testo costituzionale.

Art.2
(ambito di applicazione)
1. L’educazione e formazione antisismica dovranno essere diffuse in ogni ambito di vita, lavoro e  studio su tutto il territorio nazionale.
2. Misure diversificate verranno assunte sui territori tenendo conto delle zone sismiche d’appartenenza così come individuate dalla normativa nazionale e regionale.


Art. 3
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:

1. Informazione capillare: un insieme dettagliato di informazioni in ogni contesto, di vita, di lavoro e di studio.

2. Educazione: la promozione, strutturazione e consolidamento delle capacità personali fondamentali per vivere in maniera consapevole, responsabile e solidale, nel mondo e con gli altri.

3. Formazione: l'assimilazione delle notizie riguardanti un determinato argomento da parte di ogni persona. in ogni ambiente lavorativo, scolastico o pubblico.

4. Ambiti di vita: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono le loro attività quotidiane in relazione con gli altri individui, quali a titolo di  esempio il condominio, luoghi d’incontro pubblici, luoghi di cura e assistenza.

5. Ambiti di lavoro: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono la loro attività lavorativa.

6.Ambiti di studio: i luoghi dove gli individui svolgono attività formative quali, a titolo di esempio, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i campus.


Art.4
(misure antisismiche negli ambiti di vita)
I comuni devono assumere le seguenti misure integrando ove necessario i piani comunali di protezione civile:
1. Nei luoghi d’incontro e socializzazione pubblici deve essere facilmente individuabile e leggibile per tutti, residenti e turisti, la cartellonistica che indica i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta, mettendo altresì a disposizione dei fruitori degli spazi mappe d’istruzioni su come comportarsi in caso di sisma, tradotte in più lingue;

2. In tutti i condomini ed edifici privati deve essere collocata apposita cartellonistica facilmente individuabile e leggibile per tutti, per indicare i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta.

3. Nei comuni rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 ad alta e media sismicità è obbligatorio collocare sistemi d’allarme in grado di poter avvertire tutta la popolazione cittadina al fine di attuare le misure previste in caso di sisma e di recarsi nei luoghi di raccolta indicati dall’opportuna cartellonistica;

4. Collocare kit d’aiuto negli edifici pubblici più frequentati per consentire la sopravvivenza in caso di situazioni critiche.

5. In ogni comune è fatto obbligo organizzare almeno due simulazioni antisismiche durante il corso dell’anno coinvolgendo tutta la popolazione in ogni ambito di vita, lavoro, studio.


Art.5
(misure antisismiche in ambito di studio)
1.Ad integrazione di quanto previsto dal D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, il Piano di emergenza delle scuole di  ogni ordine e grado deve prevedere:  
a)    l’installazione di cartellonistica adeguata, chiara, leggibile e visibile per indicare i percorsi di fuga per raggiungere i punti di raccolta e istruzioni da seguire in caso di sisma;
b)    prove di evacuazione da effettuarsi almeno quattro volte nel corso dell’anno scolastico;
c)    l’organizzazione di brevi corsi di formazione per la prevenzione antisismica da tenersi ad inizio dell’anno scolastico.
2. Tra i principali obblighi del Dirigente Scolastico, definiti dal D.lgs 81/2008, si prevede la “nomina del Referente della prevenzione antisismica “ i cui compiti verranno dettagliati in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile  da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.6
(misure antisismiche in ambito di lavoro)
1. Nei luoghi di lavoro dovranno essere distribuite mappe con indicazioni e istruzioni in caso di sisma a tutto il personale dipendente.
2. Nell’ambito della formazione periodica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere eseguiti  periodicamente brevi corsi di formazione dedicati specificamente alla prevenzione antisismica.
3. Nominare il “Referente della prevenzione antisismica” in tutti i luoghi di lavoro con almeno quindici addetti, con possibilità di nominare più referenti in grandi aziende.

Art.7
(Giornata nazionale della prevenzione antisismica)
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno del 28 dicembre, data del terribile terremoto che distrusse nel 1908 le città di Messina e Reggio Calabria, come Giornata nazionale della prevenzione antisismica.
2. In occasione della giornata di cui al comma 1, sono organizzate su tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, incontri e una esercitazione collettiva che coinvolga l’intera cittadinanza nazionale nelle modalità definite dalla Protezione civile nelle sue varie articolazioni nazionali e locali.

Art.8
(Copertura finanziaria)
A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di prevenzione, formazione ed educazione antisismiche disposte dalla presente legge è prevista l’introduzione di un tributo una tantum da applicare in ragione dell’Indice ISEE secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Onorevoli colleghi,

nonostante ogni anno vengano effettuate esercitazioni di simulazione antisismiche soprattutto nelle scuole, si riscontra tra gli studenti e non solo, una grande insicurezza e impreparazione sui comportamenti da seguire durante una scossa sismica. Un sondaggio informale svolto in una città come Messina, la quale visse nel 1908 la tragedia del terribile terremoto nel quale morirono circa 100.000 persone tra Messina e Reggio Calabria, evidenzia come la maggior parte dei cittadini non sia a conoscenza neanche dei luoghi d’incontro in cui recarsi in caso di scosse sismiche. Temiamo che la situazione non sia molto diversa nel resto del territorio nazionale, buona parte del quale presenta un alto rischio sismico. Da qui la necessità di attuare una formazione e una educazione antisismica capillare, che ponga i cittadini nella posizione di poter essere a conoscenza delle adeguate e consone informazioni per agire conformemente alle criticità delle situazioni che si dovessero verificare in caso di sisma, al fine di salvare il maggior numero di vite umane.

A seguito di una dettagliata e accurata analisi dei differenti modelli educativi e formativi, nell’ambito della prevenzione antisismica in essere in vari Paesi, abbiamo potuto evincere che il modello a cui guardare è quello attualmente vigente in Giappone, uno dei territori più a rischio sismico nel mondo, dove la normativa antisismica vigente è aggiornata ed incisiva e garantisce, ad esempio, strutture architettoniche all’avanguardia in grado di resistere a violente e impetuose scosse; il rinnovamento degli edifici danneggiati dopo poche decine di anni, con una particolare e mirata attenzione delle strutture scolastiche, ospedaliere e per le abitazioni collocate in zone soggette ad un elevato rischio sismico; la  previsione di dure sanzioni per coloro che non dovessero rispettare le rigide norme costruttive antisismiche. Per quanto concerne la formazione, il Giappone punta su continue esercitazioni e simulazioni organizzate dal governo, con una esercitazione di massa che si tiene ogni primo settembre a ricordo del terribile terremoto del Kanto nel 1923. Ogni famiglia giapponese possiede inoltre in casa un kit di emergenza sempre aggiornato da utilizzare nelle situazioni critiche post sisma e corsi di formazione sono organizzati in tutte le scuole di ogni ordine e grado. All’avanguardia sono anche le attrezzature scientifiche necessarie a monitorare e prevedere per pochi minuti l’arrivo di scosse sismiche consentendo di lanciare l’allerta alla popolazione tramite telefonini e fornendo altresì informazioni aggiornate di protezione civile.

Alla luce di quanto sopra, avanziamo pertanto la proposta di dettare nuove disposizioni per una diffusione capillare su tutto il nostro territorio nazionale di una educazione e formazione antisismica, similmente a quanto avviene in Giappone,  prevedendo l’obbligo di esercitazioni reiterate durante il corso dell’anno, informazioni capillari ed aggiornate sui piani di protezione civile del territorio, ponendo in condizione le cittadine e i cittadini di sapere quali comportamenti assumere in un brevissimo lasso di tempo nell’eventualità di ingenti eventi sismici per poter raggiungere l’obiettivo di salvaguardare non soltanto la propria vita ma anche quella degli altri/e.

Divulgare nella maniera più capillare possibile le informazioni relative alle azioni da attuare nel momento in cui si dovesse verificare una catastrofica scossa sismica, è uno degli obiettivi del nostro disegno di legge; per questo, si prevede la collocazione di adeguata cartellonistica, ad esempio nei luoghi pubblici, per indicare in maniera chiara ai passanti il percorso da seguire per raggiungere i punti di raccolta; collocare nelle zone ad alto rischio sismico dei sistemi d’allarme in grado di poter allertare i cittadini anzitempo; collocare nei luoghi più frequentati, dei kit contenenti i viveri necessari per garantire la sopravvivenza per alcuni giorni.

È fondamentale che le suddette misure trovino spazio anche in ambito scolastico e lavorativo, aumentando tra l’altro il numero di prove di evacuazioni annue e organizzando brevi corsi di formazione obbligatori.

In conclusione, proponiamo di istituire una giornata nazionale della prevenzione antisismica in ricordo del tragico terremoto che il 28 dicembre del 1908 devastò le città di Messina e Reggio Calabria, causando la morte di migliaia di cittadini innocenti.

il 27/03/2024
D. I. - Messina
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1 F.P.
All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Per ambito di vita si intendono anche le strutture di cura e di assistenza."
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 27/03/2024
D. I. - Messina
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1 R.D.
All'articolo 3, al comma 2, eliminare le parole: «nel mondo e con gli altri.»
Respinto
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 4
il 27/03/2024
D. I. - Messina
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 8.1. S.A., S.C., L.T., E.M.
All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dagli articoli 4,5,6, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie, da definire con decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze, che confluiranno in un fondo per la copertura finanziaria della seguente legge.»
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2

Art.1
(finalità)
1. La presente legge intende garantire su tutto il territorio nazionale una adeguata educazione e formazione antisismica fornendo le risorse necessarie per una loro capillare diffusione.
2. La presente legge promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e sostiene la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nel rispetto dei principi dell’articolo 9 della Costituzione; attua i principi del decentramento così come normati dall’art.5 e dal titolo quinto della seconda parte  del testo costituzionale.

Art.2
(ambito di applicazione)
1. L’educazione e formazione antisismica dovranno essere diffuse in ogni ambito di vita, lavoro e  studio su tutto il territorio nazionale.

1-bis. Per ambito di vita si intendono anche le strutture di cura e di assistenza.

2. Misure diversificate verranno assunte sui territori tenendo conto delle zone sismiche d’appartenenza così come individuate dalla normativa nazionale e regionale.


Art. 3
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:

1. Informazione capillare: un insieme dettagliato di informazioni in ogni contesto, di vita, di lavoro e di studio.

2. Educazione: la promozione, strutturazione e consolidamento delle capacità personali fondamentali per vivere in maniera consapevole, responsabile e solidale, nel mondo e con gli altri.

3. Formazione: l'assimilazione delle notizie riguardanti un determinato argomento da parte di ogni persona. in ogni ambiente lavorativo, scolastico o pubblico.

4. Ambiti di vita: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono le loro attività quotidiane in relazione con gli altri individui, quali a titolo di  esempio il condominio, luoghi d’incontro pubblici, luoghi di cura e assistenza.

5. Ambiti di lavoro: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono la loro attività lavorativa.

6.Ambiti di studio: i luoghi dove gli individui svolgono attività formative quali, a titolo di esempio, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i campus.


Art.4
(misure antisismiche negli ambiti di vita)
I comuni devono assumere le seguenti misure integrando ove necessario i piani comunali di protezione civile:
1. Nei luoghi d’incontro e socializzazione pubblici deve essere facilmente individuabile e leggibile per tutti, residenti e turisti, la cartellonistica che indica i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta, mettendo altresì a disposizione dei fruitori degli spazi mappe d’istruzioni su come comportarsi in caso di sisma, tradotte in più lingue;

2. In tutti i condomini ed edifici privati deve essere collocata apposita cartellonistica facilmente individuabile e leggibile per tutti, per indicare i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta.

3. Nei comuni rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 ad alta e media sismicità è obbligatorio collocare sistemi d’allarme in grado di poter avvertire tutta la popolazione cittadina al fine di attuare le misure previste in caso di sisma e di recarsi nei luoghi di raccolta indicati dall’opportuna cartellonistica;

4. Collocare kit d’aiuto negli edifici pubblici più frequentati per consentire la sopravvivenza in caso di situazioni critiche.

5. In ogni comune è fatto obbligo organizzare almeno due simulazioni antisismiche durante il corso dell’anno coinvolgendo tutta la popolazione in ogni ambito di vita, lavoro, studio.


Art.5
(misure antisismiche in ambito di studio)
1.Ad integrazione di quanto previsto dal D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, il Piano di emergenza delle scuole di  ogni ordine e grado deve prevedere:  
a)    l’installazione di cartellonistica adeguata, chiara, leggibile e visibile per indicare i percorsi di fuga per raggiungere i punti di raccolta e istruzioni da seguire in caso di sisma;
b)    prove di evacuazione da effettuarsi almeno quattro volte nel corso dell’anno scolastico;
c)    l’organizzazione di brevi corsi di formazione per la prevenzione antisismica da tenersi ad inizio dell’anno scolastico.
2. Tra i principali obblighi del Dirigente Scolastico, definiti dal D.lgs 81/2008, si prevede la “nomina del Referente della prevenzione antisismica “ i cui compiti verranno dettagliati in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile  da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.6
(misure antisismiche in ambito di lavoro)
1. Nei luoghi di lavoro dovranno essere distribuite mappe con indicazioni e istruzioni in caso di sisma a tutto il personale dipendente.
2. Nell’ambito della formazione periodica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere eseguiti  periodicamente brevi corsi di formazione dedicati specificamente alla prevenzione antisismica.
3. Nominare il “Referente della prevenzione antisismica” in tutti i luoghi di lavoro con almeno quindici addetti, con possibilità di nominare più referenti in grandi aziende.

Art.7
(Giornata nazionale della prevenzione antisismica)
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno del 28 dicembre, data del terribile terremoto che distrusse nel 1908 le città di Messina e Reggio Calabria, come Giornata nazionale della prevenzione antisismica.
2. In occasione della giornata di cui al comma 1, sono organizzate su tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, incontri e una esercitazione collettiva che coinvolga l’intera cittadinanza nazionale nelle modalità definite dalla Protezione civile nelle sue varie articolazioni nazionali e locali.

Art.8
(Copertura finanziaria)
A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di prevenzione, formazione ed educazione antisismiche disposte dalla presente legge è prevista l’introduzione di un tributo una tantum da applicare in ragione dell’Indice ISEE secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

1-bis. In caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dagli articoli 4,5,6, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie, da definire con decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze, che confluiranno in un fondo per la copertura finanziaria della presente legge.

Approfondimento

La prevenzione è aspetto fondamentale in vari ambiti al fine di evitare, con una serie di comportamenti ed azioni, il verificarsi di pericoli e/o mali di varia natura (malattie, incidenti sul lavoro, reati) e ciò vale in particolare anche per il tema oggetto del disegno di legge che intendiamo proporre, ovvero l’educazione e la formazione capillare antismica.
Sapere cosa fare e quando diventa infatti fondamentale in occasione di un evento come un sisma per evitare o ridurre le perdite umane, soprattutto se il sisma dovesse avere caratteri catastrofici come purtroppo è capitato più volte nel nostro Paese, dal terremoto del 1908 a Messina al sisma in Abruzzo, dall’Irpinia al Friuli, dal Belice ad Amatrice .
Il nostro Paese si è dotato nel tempo di numerosi strumenti normativi e tecnici in tema di prevenzione sismica aggiornandoli al progredire della tecnica e delle conoscenze e distribuendo sul territorio le responsabilità in tema di prevenzione, educazione e formazione.
Prima però di entrare nel merito degli aspetti legati all’educazione ed alla formazione, che significa in sintesi cultura della prevenzione antisismica che è lo specifico del nostro lavoro, è opportuno tentare di inquadrare tali aspetti alla luce dell’evoluzione che la normativa sismica ha avuto nel tempo in Italia.
TERREMOTI ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SISMICA
Dal riepilogo della storia delle normative sismiche curato dall’associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) nell’ambito del “Progetto norme sismiche” si evince chiaramente come l’evoluzione della normativa sismica è avvenuto seguendo il verificarsi degli eventi catastrofici che si sono avuti in Italia nel corso degli anni.
E’ impressionante vedere come le date dei principali provvedimenti assunti dal 1627 al 1908, corrispondano alle date delle nuove disposizioni sismiche adottate dai vari governi: dal terremoto che colpì la Campania nel 1627, che portò al varo del primo decreto in materia sismica con la previsione del metodo costruttivo definito “sistema baraccato beneventano”, al grave terremoto del 1787 di Messina e Reggio che confermava ed approfondiva l’utilizzo del “sistema baraccato”; dal terremoto nell’isola di Ischia del 1884 al terremoto di Reggio e Messina del 1905, dal terribile sisma del 1908 sempre a Messina e Reggio Calabria al terremoto del 1925 ad Ancona e Perugia, è un susseguirsi di provvedimenti per l’adozione di nuove norme tecniche di costruzione alla luce dei disastri che si registravano ad ogni evento con la morte di migliaia e migliaia di persone sotto le macerie della propria casa.
LA NORMATIVA SISMICA DAL 1908 AL 1974
E’ il terremoto del 28 dicembre 1908 a Messina e Reggio Calabria, che causa la morte di oltre 100.000 persone e la distruzione quasi completa di entrambe le città, che porta al varo di normative più organiche in materia sismica. Il Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 “Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908…” introduce per la prima volta in Italia le zone sismiche  dando indicazioni vincolanti per la costruzione degli edifici  con sistemi di muratura armata in aree sismiche.
Bisognerà aspettare il varo della   Legge n. 1684 del 25 Novembre 1962 (G.U. n. 326 del 22/12/1962) “Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche” per avere una risistemazione delle norme tecniche costruttive in tutta Italia e con la previsione dell’obbligo di prevedere norme del buon costruire nei piani regolatori comunali. Sarà però soprattutto la Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 (G.U. n. 76 del 21/03/1974) “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” che, sostituendo totalmente la legge n.1684/62, introdurrà una nuova normativa sismica nazionale che stabilisce il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio.
LA LEGGE n.64/1974 E LE ZONE SISMICHE
La legge n.64/1974 detta norme sempre nell’ambito delle norme tecniche costruttive introducendo criteri più restrittivi e prevedendo la possibilità di aggiornare le norme sismiche ogni qualvolta sia giustificato dall'evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici.
La legge infatti dava indicazioni sia sull’emanazione di  norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private da effettuarsi con successivi decreti sia per l’aggiornamento della zonizzazione sismica, il che porterà ad esempio alla fondamentale ordinanza n. 3274/2003, che seguiva l’ennesimo terremoto sul territorio nazionale (2002 tra Molise e Puglia) e che, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, prevedeva che tutto il territorio nazionale fosse classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente e veniva data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica.
In particolare
• Zona 1 - È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta
• Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili
• Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2
• Zona 4 - È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa
Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e bassa, mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4. Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta, pertanto, molto stretto.
La previsione di variegate zone sismiche sulla base di differente grado di sismicità è rilevante per l’economia del nostro lavoro in quanto a zona sismica diversa dovrebbe corrispondere una diversificata metodologia d’intervento ed in particolare di norme di comportamento e quindi di educazione e formazione diversificate dettate dalla più o meno severità delle conseguenze a seconda della zona sismica in cui si vive.
Altro aspetto rilevante per il nostro lavoro è il fatto che tale previsione normativa, inserendosi poi nel processo di redistribuzione delle competenze tra Stato ed enti locali a seguito delle “leggi Bassanini” del 1997, avviava  finalmente una maggiore responsabilizzazione delle autonomie locali e quindi dei territori di competenza, attribuendo ad esempio alle Regioni l’individuazione delle zone sismiche ed il loro aggiornamento, per poi portare con il varo del Codice della Protezione Civile del 2018 a competenze rilevanti come l’adozione dei piani di protezione civile regionali e comunali al cui interno sono previste le norme di comportamento per far fronte alle varie emergenze evitandone o riducendone le conseguenze.
Non interessa a questo punto seguire oltre l’evoluzione della normativa sismica in tema di norme tecniche, ma ci preme a questo punto evidenziare come al pari di una sempre più tecnica e moderna normativa sulle norme costruttive antisismiche non si è sviluppata una normativa in tema di educazione e formazione ed in particolare di quella cultura diffusa della prevenzione sismica fondamentale per massimizzare i risultati ottenuti con le nuove tecniche costruttive per la minimizzazione del danno e che, ad esempio, è presente in altri Paesi con i nostri stessi problemi sismici come il Giappone.
LA PROTEZIONE CIVILE E LA CULTURA DELLA PREVENZIONE
Bisogna purtroppo attendere le ennesime tragedie dei terremoti del Friuli del 1976 e della Campania del 1980 per poter fare un importante passo in avanti in tema di prevenzione e di protezione civile ed assumere la consapevolezza che la protezione civile è un compito primario dello Stato.
Agli inizi degli anni ’80 vengono dunque individuati gli organi ordinari e straordinari di protezione civile e viene istituito il Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1982. Ma la vera svolta si ha con la legge 225/92 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e quindi con il  Decreto legislativo  n.1 del 2 gennaio 2018, che riforma tutta la materia.
Il Decreto legislativo  n.1 del 2 gennaio 2018 , conosciuto come Codice della Protezione Civile, punta prioritariamente al rafforzamento del Servizio di Protezione Civile Nazionale prevedendo anche il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di volontariato. Ed è proprio da tale codice che si sviluppa una maggiore attenzione della cultura della protezione civile puntando in particolare  sulla scuola come luogo privilegiato per promuoverla e diffonderla direttamente ed indirettamente all’intera comunità.
In particolare all’art. 2, comma 4, lettera e) della l. n.1/2018 si parla di «diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini…».
A ciò si aggiunge quanto previsto al quinto capo del testo normativo in cui si disciplina la  partecipazione dei cittadini e il volontariato organizzato di protezione civile specificando che tra gli obiettivi del servizio di protezione civile vi è quello di promuovere iniziative “volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini…e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile”.
Rientrano nelle attività di protezione civile come normato all’art.2 comma 4 lettera g) “la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile”.
Tali principi in tema di cultura della prevenzione devono trovare attuazione nei piani di protezione civile ai vali livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale. Del resto le istituzioni locali, ed in particolare quelle regionali, hanno già beneficiato dell’evoluzione del decentramento attuato con la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3/2001) che inserisce la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente.
Sono dunque previsti nella normativa nazionale in maniera chiara e definita i principi, le competenze ed i provvedimenti da assumere sul territorio per quella che noi abbiamo chiamato educazione e formazione antisismica capillare su tutto il territorio nazionale.
PER UNA EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTISMICA CAPILLARE
Basta dare uno sguardo a Paesi che come noi soffrono l’alta sismicità del proprio territorio, come ad esempio il Giappone, per comprendere come il nostro modello di educazione/formazione sul tema sia molto arretrato rispetto a quello giapponese che fin dalla più tenera età educa alla cultura della prevenzione con attività capillari e frequenti nel tempo di iniziative di educazione e formazione che, nel momento dell’emergenza, fanno la differenza sul triste bilancio delle vittime in caso di eventi catastrofici.
Esercitazioni frequenti che coinvolgono tutta la popolazione, corsi di prevenzione diffusi, kit di emergenza e sopravvivenza previsti nelle abitazioni ed in determinati luoghi, segnaletica chiara e di facile decodificazione anche per gli stranieri per indicare i luoghi dove recarsi in caso d’emergenza, una esercitazione nazionale nel giorno dell’anniversario del terremoto del Kanto del 1923, sistemi d’allarme nelle zone più a rischio: tutto questo e tanto altro è il sistema di prevenzione attuato in Giappone e che ne fa un Paese all’avanguardia nelle politiche educative e formative antisismiche.
Il sistema della Protezione Civile Nazionale italiano invece, pur  puntando come abbiamo visto prima sul sistema scolastico come luogo privilegiato per promuovere e diffondere una cultura della protezione civile, non ha ancora raggiunto i livelli nipponici limitandosi ad occasionali momenti d’informazione e di iniziative di simulazione d’emergenza sismica che, seppure sempre utili, risultano essere inadeguati rispetto ai rischi che una buona parte del nostro territorio corre in caso di sisma.
Tra i progetti attuati con target scolastico si ricordano “Io sono la Protezione Civile”, “Io non Rischio”, “La settimana della Protezione Civile”, progetti a cui mancano momenti di verifica dell’efficienza e dell’efficacia oltre ad essere caratterizzati dalla volontarietà all’adesione.
La scuola in ogni caso ha tra i suoi obiettivi formativi anche  l’educazione alla protezione civile ed addirittura con la Legge n.92/2019, che ha reintrodotto l’insegnamento trasversale ed interdisciplinare dell’educazione civica, viene prevista la formazione di base in materia di protezione civile.
Va da sé però che l’avere puntato all’educazione civica come nuovo spazio non solo per la formazione di una cultura della prevenzione, ma anche per l’educazione ambientale, alla salute, alla legalità, ecc..  sovraccaricandone i compiti educativi  e prevedendo spazi angusti nell’ambito dell’orario scolastico, ha finito per non far fare quel salto di qualità che è necessario se si vuole far crescere quella cittadinanza attiva da più parti auspicata per la crescita culturale e sociale del nostro Paese.
Altro punto debole da considerare con urgenza  per lo svolgimento delle attività formative e delle iniziative extra scolastiche di cittadinanza attiva è la formazione degli stessi docenti chiamati a formare una cultura della prevenzione e che però risulta essere palesemente inadeguata rispetto agli obiettivi ambiziosi da raggiungere.
Da qui la necessità di puntare ad una legge specifica sul tema dell’educazione e formazione antismica, che preveda in maniera chiara obblighi, controlli e sanzioni nei vari ambiti di studio, di lavoro e di vita su tutto il territorio nazionale e con particolare attenzione alle aree con maggiore rischio sismico, che renda capillare e frequenti nel tempo l’organizzazione di simulazioni di emergenze, che facciano rientrare nella normalità e non nella eccezionalità i momenti di educazione e formazione antisismica. Sole se le simulazioni di emergenze sono effettuate in maniera capillare a scuola, nei condomini, nei luoghi di lavoro e ripetute nel tempo, possono essere efficaci e raggiungere lo scopo ovvero quello di sapere cosa fare in caso di sisma minimizzando i danni che esso provoca a persone e cose.