Reato di Violenza economica nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia art. 572 bis c. p.

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da IISS LUIGI RUSSO, Caltanissetta
Reato di Violenza economica nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia art. 572 bis c. p.

Per votare il testo finale è necessario autenticarsi. Il voto può essere espresso solo dagli utenti facenti parte della classe proponente.

 

Disegno di legge presentato dall’IISS Luigi Russo di Caltanissetta indirizzo Amministrazione,Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing classe 4BE

In relazione al progetto “ Un giorno in Senato” anno scolastico 2023/2024

Disposizioni in materia di Violenza economica che introduce l'art. 572 bis c.p. nell'ambito dei maltrattamenti i famiglia

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 Finalità

1. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza economica in tutte le sue forme e di introdurlo come reato, in quanto violazione dei diritti umani, a tutela della dignità della donna e dei componenti familiari all'interno di un contesto in cui questa non viene garantita.

 

Art. 2 Definizione

1. Per violenza economica si intende il complesso di atti compiuti dal coniuge o dal convivente con violenza o minaccia volti a limitare l'indipendenza economica di una persona della famiglia o  comunque convivente o a lui affidata per ragioni  di educazione ,vigilanza, o custodia nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia in termini di uso e distribuzione del denaro e delle risorse economiche, ledendo l'autonomia finanziaria e decisionale della vittima. Si applica a tutte le forme di violenza contro le donne compresa la violenza domestica.

2. Per violenza domestica si intendono tutti gli atti di violenza economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o conviventi.

3. La vittima non ha la possibilità di esercitare il controllo delle proprie risorse finanziarie e né di possederle

4 La vittima è minacciata dalla presenza del coniuge o convivente che esercita una manipolazione sulla sua condizione mentale, impedendole di prendere personalmente delle decisioni relative alla sua sfera  economica.

 

Art. 3  Reato di violenza economica

Il coniuge o il convivente che esercita un controllo ossessivo sull'autonomia finanziaria di una persona della famiglia o comunque convivente,che usa violenza o minaccia grave , che limita la sua  libertà economica e decisionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 200 a euro 4000.

     2 Il coniuge o il convivente che manipola una persona della famiglia o comunque convivente e le impedisce di prendere decisioni relativa alla sua sfera economica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni  e la multa da euro 100 a euro 3000

 

 

EMENDAMENTO 3.1

 

All’art 3 dopo comma 1 inserire il comma 1 bis “se tali atti sono compiuti in presenza o in danno di minori di 18 anni, di donna in stato di gravidanza la pena è aumentata fino ad un terzo o se il fatto è commesso con armi.”.

Scarantino Martina

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Senatori - Questo disegno di legge sulla violenza economica nell’ambito dei maltrattamenti in famiglia, muove dall’inesistenza di una figura autonoma di reato all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. La finalità del disegno di legge è l’introduzione dell’art. 572 bis c.p. che disciplina il reato di violenza economica all’interno dei maltrattamenti in famiglia e ha l’intento di perseguire più aspramente determinate condotte che alla luce dei fatti di cronaca, destano particolare allarme sociale, considerato il contesto all’interno del quale si generano e la posizione di svantaggio della vittima.

 Per violenza economica si intende il complesso di atti compiuti dal coniuge o dal convivente volti a limitare l'indipendenza economica di un altro individuo nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia in termini di uso e distribuzione del denaro e delle risorse economiche, impedendo l'autonomia finanziaria e decisionale della vittima. Chi commette violenza economica impedisce alla vittima di avere un’autonomia finanziaria rendendola vulnerabile e dipendente.

L’esigenza di introdurre questa fattispecie di reato è stata sollevata da più parti, questo tipo di reato quasi passa inosservato, perché è meno evidente di quello fisico o verbale. Siamo sensibili su questo argomento e vogliamo sollecitare l’approvazione di questo disegno di legge per restituire anche sul piano economico DIGNITA’ alle donne o a qualsiasi membro della famiglia.

Il disegno di legge è costituito da tre articoli, riguardanti le finalità, la definizione di violenza economica e la pena in caso di violazione della fattispecie prevista. Nel primo articolo sono presentate le sue finalità, ovvero la tutela della dignità della donna e dei componenti familiari all'interno di un contesto in cui questa non viene garantita. Il secondo articolo è diviso in quattro commi fornisce la definizione del reato di violenza economica e di violenza domestica Infine il terzo articolo è diviso in due commi, nel primo è stabilita la fattispecie di reato di violenza economica e la pena prevista, nel secondo comma viene stabilita la manipolazione cui è sottoposta la vittima, forma non meno grave di violenza e la pena alla quale il soggetto che commette la violazione è sottoposto.

 

il 26/03/2024
E. M. M. - Caltanissetta (CL)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All’articolo 2 comma 1 dopo le parole “contro le donne” inserire le seguenti: “con il termine donne sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni.”
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 26/03/2024
S. M. - caltanissetta
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.2
All’articolo 2 sostituire il comma 3 con il seguente:”la vittima non ha la possibilità di procurarsi le proprie risorse finanziarie e né di possederle ed esercitare il controllo su di esse”.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 26/03/2024
M. S. - Caltanissetta (CL)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
All'articolo 3 dopo il comma 1 inserire il comma 1 bis: "Se tali atti sono compiuti in presenza o in danno di minori di 18 anni, di donna in stato di gravidanza la pena è aumentata fino a un terzo o se il fatto è commesso con armi".
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 26/03/2024
M. P. C. - Caltanissetta
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.2
All'articolo 3 al comma 2 sostituire le parole:"è punito con la reclusione da 1 a 3 anni " con le seguenti :"è punito con la reclusione da 1 a 4 anni".
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Art. 1 Finalità

1. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza economica in tutte le sue forme e di introdurlo come reato, in quanto violazione dei diritti umani, a tutela della dignità della donna e dei componenti familiari all'interno di un contesto in cui questa non viene garantita.

 

Art. 2 Definizione

1. Per violenza economica si intende il complesso di atti compiuti dal coniuge o dal convivente con violenza o minaccia volti a limitare l'indipendenza economica di una persona della famiglia o comunque convivente o a lui affidata per ragioni di educazione, vigilanza, o custodia nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia in termini di uso e distribuzione del denaro e delle risorse economiche, ledendo l'autonomia finanziaria e decisionale della vittima. Si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, con il termine donne sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni, compresa la violenza domestica.

2. Per violenza domestica si intendono tutti gli atti di violenza economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o conviventi.

3. La vittima non ha la possibilità di procurarsi le proprie risorse finanziarie e né di possederle ed esercitare il controllo su di esse.

4 La vittima è minacciata dalla presenza del coniuge o convivente che esercita una manipolazione sulla sua condizione mentale, impedendole di prendere personalmente delle decisioni relative alla sua sfera economica.

 

Art. 3 Reato di violenza economica

1. Il coniuge o il convivente che esercita un controllo ossessivo sull'autonomia finanziaria di una persona della famiglia o comunque convivente, che usa violenza o minaccia grave, che limita la sua libertà economica e decisionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 200 a euro 4000.

1 bis. Se tali atti sono compiuti in presenza o in danno di minori di 18 anni, di donna in stato di gravidanza la pena è aumentata fino a un terzo o se il fatto è commesso con armi.

2. Il coniuge o il convivente che manipola una persona della famiglia o comunque convivente e le impedisce di prendere decisioni relativa alla sua sfera economica è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 100 a euro 3000

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La presente legge introduce l’articolo 572 bis c.p.

Approfondimento

APPROFONDIMENTO TEMATICO E NORMATIVO

 

Il disegno di legge sulla violenza economica nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia muove dall'inesistenza di una figura autonoma di reato, perchè la suddetta violenza è un abuso meno evidente di quello fisico o verbale ma altrettanto devastante, impedisce alla vittima di avere un'autonomia finanziaria che la rende vulnerabile e dipendente. La violenza economica si verifica quando all'interno di una coppia convivente una persona esercita un controllo economico possessivo delle risorse familiari limitando l'autonomia finanziaria dell'altro partner e quindi la sua libertà economica e decisionale. Questa forma di abuso rende difficile per la vittima liberarsi da altre forme di violenza. La violenza economica si può verificare anche in caso di coppie separate, per esempio l'ex marito che subordina il pagamento del mantenimento dovuto all'ex moglie alla scelta del calendario per la visita con i figli. Essere vittima di violenza economica può provocare un danno esistenziale e morale quando limita la definizione di sè, il proprio autonomo sostentamento, la libera scelta di una particolare alimentazione, la cura della persona, fare prevenzione medica oncologica, l'avere un proprio conto corrente, una carta di credito, avere dei propri risparmi e avere la libertà di gestirli, spenderli o investirli.

In moltissimi nuclei familiari persiste ancora l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggiore reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, con la cura della casa, dei figli e degli anziani e/o con un lavoro meno redditizio.

A parità di titoli di studio e di competenze, di ambizioni, di inquadramento contrattuale e mansioni, a parità di opportunità, l'uomo offre e garantisce disponibilità full-time alle ore lavorative, mentre la donna  si prende cura dei figli, della casa, degli anziani. Questa organizzazione dei ruoli può essere una scelta imposta o una scelta condivisa. Solo se imposta e se limita la libertà può essere considerata una violenza economica. E' violenza economica ogni volta che, colui che si sente o si definisce arcaicamente il "capo famiglia"  pone in essere una condotta di costante minaccia di negare ai membri del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo scelte di studio, di vita, di avere un lavoro. L'esecuzione della violenza economica e psicologica è spesso nel contesto familiare, nella maggior parte dei casi è perpetrato dai familiari( genitori, figli, ecc.).

La violenza eonomica se tollerata arriva nell'arco di anni ad impedire alla vittima di reagire.La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dal violento, non autonoma e ormai esclusa dal mondo del lavoro, sceglie di subire non vedendo vie di uscita. Ecco che il violento arriva ad esercitare sulla vittima un controllo totale non più solo economico ma anche psicologico pechè ogni aspetto dell'affermazione della propria individualità e personalità ha un risvolto economico ed ha un costo che la vittima non può sostenere autonomamente.

Il soggetto posto in uno stato di soggezione economica è costretto a dipendere e richiedere le risorse necessarie per le spese quotidiane e a giustificarne ogni utilizzo esponendosi a quotidiani ricatti psicologici.Non necessariamente è l'uomo ad avere il potere economico ma così è nella prevalenza dei casi, in conseguenza dell'oggettivo divario di genere nella retribuzione ancora persistente nel mondo del lavoro.

L'uguaglianza tra uomini e donne è sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e in Italia dall'art. 3 della Costituzione. . Nel 2006, con il decreto legislativo n 198, è entrato in vigore il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che ha posto il divieto alle discriminazioni nel lavoro, nell'accesso alle prestazioni previdenziali, nell'arruolamento nelle forze armate. Nel 2021 il Codice ha subito alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il contrasto al gap di genere in ambito lavorativo.

Lo strumento giuridicamente più importante , volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi tipo di violenza è la convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica detta Convenzione di Istanbul. Nell'art. 3 della predetta Convenzione entrata in vigore il 1 agosto 2014, è inclusa la violenza economica: " una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologico o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata "; ed ancora, la violenza domestica come " tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima". 

Quanto alla normativa di diritto civile e penale in Italia, nel nostro sistema di diritto la violenza economica non è considerata un reato determinato ma è certamente inquadrabile nel sistema di diritto civile e di diritto penale.

La riforma più importante è stata quella riguardante il diritto di famiglia approvato con la legge n. 151 del 1975. le modifiche al diritto di famiglia erano avvertite necessarie negli anni Settanta perchè l'impianto codicistico rispecchiava un concetto di famiglia e di rapporto tra coniugi che appariva anacronistico. Il legislatore, rifacendosi all'art. 29 della Costituzione, apportò modifiche sostanziali alla normativa in materia, mutando radicalmente il concetto di famiglia. I punti più importanti della suddetta riforma sono la piena parità giuridica e morale dei coniugi ( art.143 c.c). Fu istituita la comunione legale dei beni tra i coniugi come regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa disposizione. Venne abolita la patria potestà e sostituita con la parità genitoriale, condivisa tra entrambi i coniugi.L'ONU ha inserito nell'Agenda 2030 la parità di genere come obiettivo n 5, i traguardi principali sono la tutela dei diritti fondamentali delle donne in quanto persone( eliminando le pratiche di discriminazione e violenza in qualsiasi modo realizzate).