Scuola aperta e accessibile a tutti
- Pubblicato il 25 Marzo 2025
- da Liceo "B. Marzolla", Brindisi (BR)

- Relazione
- Testo presentato
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori! – il presente DDL è presentato a causa della necessità impellente ed improrogabile di rendere le nostre scuole più eque e accessibili agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Negli ultimi anni, anche a causa della crescente inflazione che attanaglia le famiglie, le spese che queste ultime devono sopportare al fine di fornire i propri figli dei libri scolastici e permettere loro di giungere nel luogo in cui è ubicato l'istituto scolastico sono aumentate sensibilmente.
È opportuno che lo Stato prenda atto di questa crisi che da anni rende preoccupantemente gravoso sul piano economico lo status di studente e di pieno cittadino, dimostrandosi particolarmente esiziale per quei nuclei familiari con un reddito tale da non poter sostenere gli studi dei figli. Una tale situazione impone al legislatore di riconsiderare il contenuto degli articoli 3 e 34, 1 co. della Costituzione, i quali affermano l'inderogabile uguaglianza di tutti i cittadini, e delle persone in generale, dinanzi allo Stato, il quale si ha il compito di eliminare tutti quegli ostacoli “di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e la totale apertura della scuola a tutti, la quale necessita la fruizione dei libri di testo per uno studio di qualità e dei mezzi pubblici per permettere agli studenti di raggiungere il luogo fisico delle lezioni.
Per quanto risulti impossibile affermare che lo Stato non abbia agito a favore delle famiglie, sia direttamente, con norme e sgravi fiscali per le fasce meno abbienti, sia indirettamente, tramite l'azione coadiuvata dagli Enti locali, ci si ritrova a riconoscere il bisogno inesausto di concedere alla popolazione italiana la possibilità di prendere parte alla vita e allo sviluppo culturale, e poi politico, dello Stato, senza alcuna costrizione legata al censo.
Persino i dati riconoscono la drammaticità della situazione che si staglia dinanzi al cittadino medio:
- L'ISTAT afferma che su base annua, i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio crescono del 4,2% (era +1,0% nel trimestre precedente) rispetto al 2023.
- L'ONF, vale a dire l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, sostiene che i costi da affrontare per l’anno scolastico 2024/2025 saranno notevoli: il monitoraggio ha rilevato un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 647,00 euro per ciascun alunno. A questa si aggiungono i costi dei libri di testo: per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%.
L'Italia, tuttavia, non è l'unico Paese a dover affrontare questa crisi economica. Assieme a lei, infatti, gli altri paesi dell’Unione Europea si ritrovano a dover risolvere gli stessi problemi, quali l’allocazione dei fondi. Per quanto concerne l’ambito scolastico, si possono citare degli esempi virtuosi che dovrebbero ispirare le scelte del legislatore italiano, quali:
- la totale gratuità dei libri di testo per tutte gli istituti pubblici di ogni ordine e grado che vige nel regno dei Paesi Bassi, permettendo ai ragazzi neerlandesi di frequentare la scuola senza alcuna preoccupazione legata al costo dei manuali;
- la gratuità dei trasporti pubblici per gli studenti in molte regioni del continente europeo, come quella dell’Europolo di Strasburgo, in cui i ragazzi hanno la libertà di spostarsi tranquillamente all’interno della città ma anche in tutti i paesi che afferiscono a quella circoscrizione senza dover badare a spese di alcuna sorta.
Gli obiettivi di tale proposta vanno, pertanto ricercato nella lista che segue: permettere la fruizione gratuita dei mezzi di trasporto pubblici dal luogo di residenza sino al luogo dell’ubicazione dell’edificio scolastico, comprendendo le tratte urbane ed extraurbane; alleviare il gravame economico che pesa sulle famiglie a causa dell’aumento dei prezzi dei libri di testo fornendo questi ultimi in maniera gratuita, semplificandone l’erogazione tramite il singolo istituto, che, per mezzo dei fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dovrà dare i manuali direttamente alle famiglie.
Tale proposta prende vita anche a partire dalla L. n. 719/1964, che di fatto già sancisce la gratuità dei libri scolastici, bloccandosi, tuttavia, al livello delle scuole elementari, obbligando i ragazzi e, di conseguenza, le famiglie a dover spendere un numero sempre crescente di soldi per poter supportare gli studi.
Una questione aperta di una portata tanto grande non può essere ignorata dal legislatore, che, per seguire pienamente i dettami della Costituzione, deve impegnarsi per fornire a tutti i cittadini un ingresso quanto più agevole nel mondo dell’istruzione e, dunque, della vita sociale e politica, che sono conseguenza logica e necessaria di una solida preparazione culturale.
DDL – Scuola libera e accessibile a tutti. Liceo “B. Marzolla” - Brindisi
Art. 1 – (Finalità)
In applicazione degli articoli 3, 9 e 34, comma 1 della Costituzione, in conformità con il diritto sancito dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo l'inderogabile principio di uguaglianza di tutti i cittadini, e delle persone in generale, dinanzi allo Stato e del generale ruolo della Repubblica nella promozione della Cultura, in base alla solenne affermazione secondo cui la Scuola è aperta a tutti (art. 34, comma 1, Cost.), la presente legge reca misure volte a favorire il compito dello Stato di eliminare tutti quegli ostacoli “di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.) e permettere la apertura e la frequenza della scuola statale secondaria da parte degli studenti secondo dignità ed equità. In tale prospettiva, la Scuola statale necessita della fruizione gratuita dei libri di testo per uno studio di qualità e della gratuità dei mezzi pubblici di trasporto locale per permettere agli studenti pendolari di raggiungere il luogo fisico delle lezioni delle scuole secondarie di secondo grado situate anche in comuni diversi dal proprio comune di residenza. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, adottano le misure necessarie ad eliminare per gli studenti e le rispettive famiglie il costo di acquisto dei libri di testo delle scuole statali e il costo degli abbonamenti annuali dei trasporti pubblici locali (TPL) che gravano sulle famiglie degli studenti delle scuole secondarie.
Art. 2 – (Spesa destinata all’acquisto dei libri obbligatori della scuola secondaria).
Fatta salva la previsione dell’art. 156 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, agli studenti della scuola secondaria statale sono forniti gratuitamente dai comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, i libri di testo obbligatori, compresi quelli per i ciechi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale. Gli oneri per garantire la gratuità totale dei libri di testo obbligatori in favore degli studenti che frequentano la scuola secondaria statale saranno imputati al Capitolo di spesa n. 2043 del Bilancio MIM che sarà ampliato a partire dall’Esercizio Finanziario 2026.
Art 3 – (Adeguamento della normativa tariffaria TPL e funzioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti).
In base alla normativa relativa al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale disciplinato dal decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 e alle funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, le spese necessarie per la copertura dei costi per i servizi di Trasporto pubblico locale (TPL) dedicati agli studenti della scuola secondaria sono determinate dalle autorità competenti, con propria deliberazione in conformità a specifiche misure di regolazione dell’Autorità e si applicano ai contratti di servizio, con le modalità di cui al comma 2. Le predette misure applicano i principi della semplificazione, e della corretta applicazione dell’esenzione tariffaria per gli abbonamenti ordinari riservati agli studenti pendolari della scuola secondaria superiore di secondo grado presenti sul territorio nazionale, in base a provvedimenti delle Regioni. In tal caso, le regioni determinano contestualmente le compensazioni per i gestori di servizi TPL della minore entrata che per essi ne risulta facendo ricorso al Fondo TPL istituito dalla legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301 adeguatamente rifinanziato con fondi vincolati su base proporzionale al numero degli studenti interessati per ogni regione. Gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tab. 10). In base alla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 731) che ha esteso al 2025 l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e differito al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, i quali saranno applicabili dal 2026, tenendo conto delle nuove necessità legate al costo per l’integrale copertura dei costi relativi alla fornitura gratuita del servizio di TPL agli studenti della scuola secondaria. Le famiglie interessate al beneficio previsto dal presente articolo sono le famiglie degli studenti che frequentano una scuola secondaria statale ubicata nel comune di residenza e le famiglie degli studenti pendolari che frequentano una scuola statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza.
Art. 4 – (Clausola di invarianza finanziaria)
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni locali competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste degli articoli 2 e 3 della presente legge, saranno quantificati a seguito di un monitoraggio, avente ad oggetto il numero degli studenti aventi diritto ai libri di testo gratuiti e all’individuazione dei costi del trasporto e delle tratte urbane ed extraurbane di trasporto pubblico locale interessate su base provinciale, effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal MIM e dai Comuni, Province e Città metropolitane del territorio nazionale, sentite le società di trasporto pubblico locale, da svolgersi nell’anno scolastico 2025/2026. Sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al secondo comma, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, a partire dall’a.s. 2026/2027, le Amministrazioni locali coinvolte sono autorizzate ad apportare con propri provvedimenti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Art. 5 (Entrata in vigore)
Il presente disegno di legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Approfondimento
Approfondimento Progetto “UN GIORNO IN SENATO” a.s. 2024-2025
Liceo “B. Marzolla” Brindisi – DDL “Scuola aperta e accessibile a tutti”.
Quadro normativo e fonti di riferimento.
Piero Calamandrei, uno dei Padri della Costituzione, descriveva l’art. 34 come «il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi» (Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955).
In questa prospettiva, traspare il solido ancoraggio del diritto all’istruzione ad altri principi fondamentali della Carta costituzionale, quali gli artt. 9, 1 e 3 Costituzione.
La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027
(2018/C 456/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RICONOSCENDO la cooperazione dell’UE sulla politica in materia di gioventù fino al 2019. Dal 2002 l’UE porta avanti una cooperazione specifica nell’ambito della politica in materia di gioventù che si basa sui principi della partecipazione attiva e della parità di accesso alle opportunità, in sinergia con altre politiche per la gioventù, ad esempio in materia di istruzione, formazione e occupazione. La cooperazione ha incoraggiato l’introduzione di modifiche programmatiche e normative negli Stati membri e ha contribuito a rafforzare le capacità delle organizzazioni giovanili.
RICORDANDO che, poiché l’obiettivo della presente risoluzione è creare una strategia dell’UE per la gioventù che sia in grado di affrontare le sfide cui sono confrontati i giovani di tutta Europa, fornire una risposta comune e coerente dell’UE a tali sfide e integrare gli sforzi e le iniziative degli Stati membri al riguardo, tale obiettivo può essere conseguito meglio a livello di UE piuttosto che dai singoli Stati membri. Il Consiglio può quindi adottare iniziative, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, al fine di conseguire tale obiettivo. La presente risoluzione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (…)
1. Obiettivi generali
La cooperazione dell’UE in materia di gioventù deve sfruttare appieno il potenziale della politica per i giovani. Incoraggia la partecipazione dei giovani alla vita democratica, in linea con l’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’UE. Inoltre, sostiene l’impegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società.
Per i prossimi anni la strategia intende:
— far sì che i giovani siano artefici della propria vita, sostenerne lo sviluppo personale e la crescita verso l’autonomia, consentire che sviluppino la propria resilienza e dotarli delle competenze necessarie per adattarsi a un mondo in evoluzione;
— incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi, protagonisti della solidarietà e del cambiamento positivo, ispirati dai valori dell’UE e da un’identità europea, e fornire loro le risorse necessarie per farlo;
— migliorare le decisioni strategiche per quanto riguarda gli effetti che hanno sui giovani in tutti i settori, in particolare l’occupazione, l’istruzione, la salute e l’inclusione sociale;
— contribuire all’eliminazione della povertà tra i giovani e di tutte le forme di discriminazione, nonché promuovere l’inclusione sociale dei giovani.
La gratuità e il prezzo massimo di copertina
Con la L. n. 719/1964 si è disposta la distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari (ora, scuola primaria).
La norma è, in seguito, confluita nel “Testo unico della scuola” (D.lgs. n. 297/1994); quest’ultimo, nello stabilire che i libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, prevede, all’articolo 156, la fornitura gratuita da parte dei comuni, secondo modalità indicate dalla legge regionale.
L’art. 27 della L. 448/1998 ha poi previsto che nell’a.s. 1999-2000 i comuni dovevano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo (allora comprendente, oltre ai 5 anni della scuola elementare, i 3 anni della scuola media), e dovevano assicurare la fornitura in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori.
La fornitura gratuita dei libri di testo è stata, quindi, rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie. Da ultimo, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, è stata rifinanziata dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).
Norme di riferimento (scuola primaria e secondaria)
1. legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari";
2. decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
3. legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente a oggetto "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'articolo 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di testo;
4. legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e in particolare l’articolo 1, comma 258, che istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo per “concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di Il Ministro dell’istruzione e del merito altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica”;
8. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 7 sui libri di testo e gli strumenti didattici;
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) - Circolare n. 6740 del 15 febbraio 2024
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. (…)
TRASPORTI PUBBLICI
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 4 - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale
Art. 5 Conferimento a regioni ed enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.
Art. 6 Delega alle regioni
1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.
Art. 14 Programmazione dei trasporti locali
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)
Il bonus trasporti 2025 è stato uno degli strumenti principali per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e sostenere economicamente le fasce di reddito più basse. Nel 2023 il bonus prevedeva un contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Nel 2024, l’importo è aumentato a 77,20 euro, ma il numero dei beneficiari è stato limitato ai possessori della social card Dedicata a Te.
La nuova social card “Dedicata a te” è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano e consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A.
La Carta permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Il messaggio 10 luglio 2024, n. 2575 illustra nel dettaglio le indicazioni operative per l’accesso alla social card.
La misura è destinata ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti (decreto interministeriale 4 giugno 2024):
iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale; certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui.
Con il messaggio 6 settembre 2024, n. 2977, l’Istituto comunica che sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari della misura, ai quali è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.
I Comuni comunicheranno ai beneficiari l’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nell’anno precedente, l’importo dovuto verrà accreditato sulla carta già assegnata.
La Carta deve essere ritirata presso gli uffici postali dall’intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato. Si ricorda che coloro in possesso dei requisiti giuridici di “soggetti delegati” dei soggetti beneficiari possono procedere al ritiro se in possesso di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare, o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
Il finanziamento del trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è finanziato principalmente tramite il c.d. Fondo TPL, il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), in sostituzione dei numerosi interventi di riforma che si erano succeduti negli anni, a partire dal 1997. Il Fondo TPL viene ripartito tra le Regioni con le modalità e le percentuali stabilite dal DPCM 11 marzo 2013
Fonti e sitografia:
https://formazione.indire.it/paths/piero-calamandrei-discorso-sulla-costituzione-26-gennaio-1955
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
https://leg16.camera.it/561?appro=69#:~:text=Con%20la%20L.,unico%20della%20scuola%E2%80%9D%20(D.
https://www.mim.gov.it/-/decreto-di-determinazione-dei-prezzi-di-copertina-dei-libri-di-testo-della-scuola-primaria-anno-scolastico-2024-2025
https://www.mim.gov.it/-/circolare-n-6740-del-15-febbraio-2024
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union.html
Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42018Y1218(01)
INPS: messaggio 10 luglio 2024, n. 2575 ; messaggio 6 settembre 2024, n. 2977 ; https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.09.carta-dedicata-a-te-2024-disponibili-le-liste-per-i-comuni.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422
https://www.autorita-trasporti.it/normativa/regolamento-ce-n-1370-2007/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2007:315:TOC
Il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale https://temi.camera.it/leg19/temi/il-trasporto-pubblico-locale.html#:~:text=68%2F2022)%20%2C%20per%20arrivare,4.043.304%20milioni%20di%20euro
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422
Normattiva : L. n. 719/1964 ; D.lgs. n. 297/1994 ; art. 27 della L. 448/1998 ; L. 296/2006
Diario delle attività
Diario delle attività - Progetto “UN GIORNO IN SENATO” a.s. 2024-2025
Liceo “B. Marzolla” Brindisi – DDL Scuola aperta e accessibile a tutti.
2 Dicembre 2024: individuazione tema oggetto del DDL “Scuola aperta e accessibile a tutti” 3 redazione Relazione illustrativa proposta DDL “Scuola aperta e accessibile a tutti”;
29 gennaio 2025: inizio ricerca normativa del settore libri scuola e trasporti pubblici locali per studenti;
17-21 marzo 2025 visita siti delle principali società di trasporto pubblico locale italiane
- https://www.atac.roma.it/
- https://www.atm.it/it/Pagine/default.aspx
- https://www.amtab.it/it/trasporto-pubblico-locale-sub
- https://www.anm.it/
- https://actv.avmspa.it/it
- https://www.gtt.to.it/cms/
- https://www.amat.pa.it/
- https://www.ctmcagliari.it/
- https://www.tper.it/
- https://www.at-bus.it/it
- https://www.atmaancona.it/
- http://www.atam.rc.it/html/index.html
- https://www.stpbrindisi.it/index.php
24 – 26 marzo 2025: ricerca e studio normativa di riferimento libri di testo scolastici;
27 marzo 2025: ricerca prezzi libri di testo scuola su sito della SIAE (https://www.siae.it/it/)
1, 2 e 3 aprile 2025: redazione testo articolato DDL “Scuola aperta e accessibile a tutti”
4 aprile 2025: invio Relazione, Approfondimento e Diario delle attività sulla piattaforma del Progetto.