Norme per il contrasto al lavoro minorile e la trasparenza nelle transazioni commerciali

  • Pubblicato il 25 Marzo 2025
  • da IIS Enzo Siciliano, Bisignano (CS)
Norme per il contrasto al lavoro minorile e  la trasparenza nelle transazioni commerciali

Onorevoli Senatrici e Senatori,

il presente disegno di legge nasce dall’esigenza, sempre più stringente, di affrontare con determinazione il fenomeno dello sfruttamento minorile, una violazione grave dei diritti umani fondamentali. Nonostante i progressi normativi, il lavoro minorile rappresenta tuttora una piaga sociale ed economica che coinvolge milioni di bambini e adolescenti del mondo, compromettendo irrimediabilmente il diritto all’infanzia, all’istruzione e allo sviluppo della persona. Questo fenomeno, sebbene prevalentemente localizzato in Paesi terzi, è spesso indirettamente alimentato da meccanismi di produzione e consumo delle varie economie, tra cui quella italiana, in cui beni e servizi provenienti da filiere scarsamente controllate o non tracciabili, trovano un facile accesso al mercato.

Le più recenti rilevazioni statistiche, condotte dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, evidenziano che nel 2020 il numero di bambini coinvolti in forme di lavoro minorile ha raggiunto quota 160 milioni. Si tratta di una tendenza assai preoccupante, aggravata ulteriormente dalla pandemia da COVID-19 e dalle crisi economiche che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

In questo quadro l’Italia non può ritenersi estranea o neutrale. Infatti, bisogna adottare misure che tutelino la dignità umana lungo l’intera filiera produttiva, anche quando questa è localizzata all’estero. Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di intervenire in maniera sistemica su due fronti strettamente connessi: da un lato, il contrasto diretto al lavoro minorile e, dall’altro, la promozione della trasparenza nelle transazioni commerciali, mediante un rafforzamento della tracciabilità per le imprese operanti sul territorio nazionale. Il disegno di legge prevede l’obbligo per tutte le imprese operanti sul territorio italiano, incluse quelle che acquistano da filiere estere, di assicurare che i propri fornitori, distributori e subappaltatori siano certificati da enti accreditati. Questa certificazione dovrà attestare il rispetto delle normative sui diritti umani, con particolare attenzione al divieto di impiego del lavoro minorile. Verrà, inoltre, istituito un Registro Nazionale delle Filiere Certificate, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che permetterà a cittadini, autorità e operatori economici, di consultare facilmente, tramite piattaforme digitali, le informazioni relative al rispetto delle condizioni lavorative nelle filiere produttive. Infine, la legge prevede la creazione di un Comitato di Monitoraggio e di un Fondo Nazionale per il Contrasto al Lavoro Minorile, che finanzierà attività di ispezione, formazione e progetti di supporto alle piccole e medie imprese, per agevolarne l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di certificazione e trasparenza. Con questa iniziativa legislativa, l’Italia intende affermare la propria adesione ai valori della tutela della dignità umana, della legalità e della sostenibilità, creando norme vincolanti e fornendo strumenti operativi e un contributo concreto per il presente e per le generazioni future.

                                                                                Art. 1

                                              Finalità  della legge e ambito di applicazione

1. La presente legge ha come obiettivo prioritario il rafforzamento della trasparenza nelle  transazioni commerciali, con particolare riferimento agli acquisti effettuati da filiere produttive  operanti sul territorio nazionale, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro  minorile.   

2. Le imprese e i consumatori sono chiamati ad adottare pratiche responsabili per evitare di  sostenere realtà ed attività che sfruttano il lavoro minorile  o altre forme di violazione dei diritti  umani nei processi produttivi.

3. Le presenti norme si applicano a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, inclusi i  fornitori, distributori e subappaltatori, nonché alle imprese italiane che acquistano prodotti da  filiere estere. 

                                                                                    Art. 2

                                               Obbligo di certificazione delle filiere produttive

1. Ogni azienda che svolge attività commerciale sul territorio nazionale è obbligata a garantire  che tutte le proprie filiere di approvvigionamento, sia a livello nazionale che internazionale,  sono sottoposte a un processo di certificazione, rilasciata da enti certificatori accreditati, i  quali verificano che le filiere rispettino la normativa in materia di diritti umani e in particolare  per quanto concerne il lavoro minorile.   

2. La certificazione deve attestare il rispetto da parte delle filiere delle convenzioni nazionali e internazionale sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare attenzione alle pratiche di lavoro minorile. La certificazione deve garantire la piena tracciabilità delle condizioni di lavoro nelle filiere.  

3. Qualora le filiere non risultano certificate o non rispettano le condizioni richieste dalla legge o non rispettano le precedenti condizioni. Le aziende acquirenti vengono sottoposte a sanzioni che variano in relazione alla gravità della violazione, fino alla sospensione dell’attività.

                                                                                      Art. 3

                                     Istituzione del Registro Nazionale delle Filiere Certificate (RNFC)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un registro nazionale delle  filiere produttive certificate, consultabile da ogni cittadino, azienda e autorità competente. Tale  registro contiene informazioni dettagliate sulle filiere che operano nel rispetto delle  normative internazionali sui diritti umani e sull’assenza del lavoro minorile.

2. Il registro è pubblico e accessibile tramite piattaforme digitali, in modo da consentire un  monitoraggio trasparente e costante delle filiere coinvolte nelle transazioni commerciali. Le  informazioni devono includere, tra l’altro, i risultati dei controlli e le certificazioni periodiche  ottenute dalle aziende. 

3. Ogni modifica alla certificazione di una filiera, inclusi cambiamenti nel processo di produzione  o nelle pratiche di approvvigionamento, è tempestivamente aggiornata nel registro. 

                                                                                    Art. 4

                      Modifica del d.lgs 231/2001: Responsabilita’ amministrativa delle aziende

1. Al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 6, è aggiunto il seguente: 

"Art. 6-bis. Responsabilità in caso di utilizzo del lavoro minorile: 

1. Le imprese sono ritenute responsabili in base alle disposizioni del presente decreto per il reato  di impiego minorile, qualora la violazione avvenga all’interno delle proprie filiere produttive,  anche se commessa da terzi, con sanzioni amministrative economiche e civili. Le stesse  variano in base alla gravità della violazione e alla recidiva. 

2. In caso di violazioni ripetute o di mancanza di azioni correttive, le autorità competenti possono  deliberare la sospensione dell’attività commerciale dell’impresa fino al completo allineamento  con le disposizioni di legge. Inoltre, le aziende sono obbligate a risarcire i danni  eventualmente causati da pratiche di lavoro minorile. 

3. Le sanzioni si applicano non solo alle aziende direttamente coinvolte, ma anche agli  intermediari, alle imprese di trasporto e agli altri soggetti della catena produttiva che non  adempiono agli obblighi di certificazione e verifica.” 

                                                                                Art. 5

                                  Istituzione di un Comitato di Monitoraggio e Controllo (CMC)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato di  Monitoraggio e Controllo, composto da rappresentanti del Ministero, delle associazioni per la tutela dei  diritti umani, e di esperti in materia di lavoro, con il compito di monitorare l’attuazione delle  disposizioni della presente legge. 

2. Il comitato ha il compito di raccogliere i dati sui casi di lavoro minorile, garantendo l’accesso  pubblico alle informazioni.

3. È previsto, inoltre, un sistema di segnalazione anonima per lavoratori, consumatori e altre  parti interessate che desiderano denunciare abusi, pratiche di lavoro minorile o condizioni di  sfruttamento. Le segnalazioni devono essere trattate con la massima riservatezza. 

4. Le aziende hanno l’obbligo di cooperare pienamente con le indagini, fornendo tutta la documentazione richiesta. Il rifiuto di cooperare comporta un inasprimento delle  sanzioni fino al 35% in più della sanzione comminata. 

                                                                                 Art. 6

                                                     Sanzioni per le imprese inadempienti

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla seguente legge sono comminate, a  seconda della gravità della violazione, le seguenti tipologie di sanzioni: 

a) sanzioni economiche: l’impresa può essere soggetta ad una sanzione amministrativa pari a  una percentuale del suo fatturato annuo globale, con una soglia minima di 500.000 euro e una  massima di 10 milioni di euro. La percentuale da applicare è determinata dalla gravità della  violazione e della misura del danno causato.

b) Aumento delle sanzioni per recidiva: nel caso in cui l’impresa sia già  stata sanzionata per reati  simili o ha precedenti in materia di violazione dei diritti umani, le sanzioni economiche vengono aumentate del 50% rispetto a quanto previsto dal punto a. In caso di recidiva grave, ovvero  nel caso di ripetute violazioni della normativa sul lavoro minorile in più periodi temporali, la  sanzione pecuniaria può arrivare fino al 150% del fatturato annuo, con un limite massimo di  200 milioni di euro. 

c) Misure interdittive: in aggiunta alle sanzioni economiche, l’impresa può subire misure  interdittive che ne limitano l'operatività. Tali misure includono il divieto temporaneo o  permanente di partecipare a bandi pubblici per una durata compresa tra 1 e 5 anni; il divieto  di stipulare contratti con enti pubblici o privati che hanno come oggetto attività legate alla  filiera produttiva e commerciale della persona responsabile della violazione; la sospensione,  anche parziale, dell’attività commerciale per un periodo compreso tra 3 e 12 mesi. 

d) Sequestro dei beni: in casi di particolare gravità, ove la violazione risulta di entità tale da essere dannosa per la collettività, l’impresa può essere sottoposta a misure di sequestro dei beni  aziendali, qualora questi risultino direttamente collegati alla commissione del reato. L’importo derivante dalla vendita dei beni sequestrati è destinato al finanziamento di  programmi di recupero dei minori sfruttati e alla promozione di politiche educative in ambito  lavorativo per le nuove generazioni. 

2. In aggiunta alle sanzioni applicabili alle persone fisiche, i dirigenti e i responsabili aziendali che possiedono  un ruolo attivo nella commissione del reato, o che abbiano omesso di adottare  idonei modelli di gestione, sono soggetti a sanzioni personali, che comprendono:

a) Sanzioni penali: i dirigenti coinvolti nella gestione di attività aziendali che hanno permesso e ignorato l’impiego del lavoro minorile nelle filiere produttive potranno essere soggetti a pene  detentive da 1 a 5 anni. 

b) Sanzioni pecuniarie personali: i dirigenti coinvolti possono essere condannati al pagamento  di una multa personale pari a una percentuale del loro reddito. 

c) Divieto di ricoprire cariche aziendali: i dirigenti responsabili vengono interdetti dal ricoprire  cariche aziendali in imprese con più di 70 dipendenti per un periodo compreso tra 2 e 10  anni.

                                                                                    Art. 7

                                                                    Risarcimento dei danni

L’impresa condannata per sfruttamento del lavoro minorile è tenuta a risarcire le vittime,  ove possibile, attraverso la restituzione dei guadagni derivanti dal lavoro minorile sfruttato, la  realizzazione di programmi educativi e di recupero per i minori coinvolti e il finanziamento di  progetti internazionali di tutela dei diritti dei minori.

                                                                                        Art. 8

                                                   Sensibilizzazione ed educazione dei consumatori

1. Il Ministero dello sviluppo economico, insieme alle ONG e alle scuole, promuove annualmente  campagne di sensibilizzazione sui rischi del lavoro minorile e sull’importanza di acquisti  consapevoli, attraverso l’uso di media, eventi e formazione diretta nelle scuole. 

2. Le aziende sono obbligate a contribuire attivamente a queste campagne, sia finanziariamente, che con attività di educazione al consumo etico. Devono riservare una percentuale del loro  fatturato annuale per progetti di sensibilizzazione e di responsabilità sociale.

                                                                                   Art. 9

                                      Istituzione di un fondo per la lotta contro il lavoro minorile

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo per la lotta  contro il lavoro minorile e il rafforzamento della trasparenza nelle filiere produttive, destinato a  finanziare iniziative, progetti e attività volte alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento del  lavoro minorile, alla promozione delle buone pratiche aziendali e alla certificazione delle filiere. 

2. Il fondo è alimentato da contributi volontari delle imprese, da donazioni di enti pubblici e  privati e dal 50% dei ricavi derivanti dalle sanzioni applicate alle aziende che  non rispettano le disposizioni della legge. 

3. Le risorse del fondo sono utilizzate per: 

a) il finanziamento progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti alle imprese, alle istituzioni e ai  consumatori sul tema del lavoro minorile; 

b) supportare le piccole e medie imprese nell’implementazione di sistemi di certificazione

c) co-finanziare attività di monitoraggio delle filiere produttive, attraverso controlli e ispezioni  indipendenti; 

d) finanziare interventi per il recupero e l’integrazione sociale dei minori vittime di sfruttamento  lavorativo. 

4. La gestione del fondo è affidata a una commissione composta da rappresentanti del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

5. Il fondo è soggetto a revisione annuale, e si possono disporre modifiche nel suo funzionamento  in base agli sviluppi e ai risultati ottenuti nella lotta contro il lavoro minorile e la promozione di  pratiche di trasparenza nelle filiere. 

                                                                                    Art. 10

                                       Finanziamento dei controlli e delle attività di monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio e controllo delle filiere produttive, come stabilito dalla presente  legge, vengono finanziate attraverso una combinazione di fondi pubblici e privati, con l’obiettivo di  garantire la sostenibilità e l’efficacia delle azioni di verifica. Il finanziamento delle azioni di controllo  è assicurato da: 

a) Fondo per la lotta contro il lavoro minorile e la trasparenza nelle filiere: una parte delle risorse  derivanti dal fondo di cui all’articolo 8 è destinata esclusivamente alla copertura dei costi per  l’attività di ispezione e certificazione. 

b) Sanzioni e multe: le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative, economiche e civili  applicate alle imprese che non rispettano le disposizioni di legge, saranno indirizzate  all’implementazione delle attività di monitoraggio. 

c) Contributi volontari e donazioni: il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in  collaborazione con altre istituzioni pubbliche e non governative, potrà raccogliere fondi attraverso  contributi volontari delle imprese. 

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministeri competenti,  stabilisce annualmente il budget necessario per le attività di controllo e monitoraggio,  e assicura che le risorse siano sufficienti per garantire l’efficacia delle verifiche.

3. Le risorse destinate al finanziamento dei controlli non possono essere utilizzate per altre finalità, se non quelle specificamente legate alla verifica e al monitoraggio delle filiere produttive, alla  formazione degli ispettori e allo sviluppo di tecnologie di supporto alle verifiche.

                                                                                          Art. 11

                                                               Disposizioni finali ed entrata in vigore 

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Approfondimento

APPROFONDIMENTO TEMATICO E NORMATIVO

Il lavoro minorile è una delle problematiche più gravi e persistenti che affliggono le società moderne, anche se la sua forma più visibile spesso appare legata a contesti lontani. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti in campo normativo e sociale, milioni di bambini continuano a essere sfruttati nel lavoro, privati dei loro diritti fondamentali e della possibilità di vivere un’infanzia sana e protetta. Questo fenomeno, che spesso rimane invisibile agli occhi del pubblico, ha conseguenze devastanti non solo sul benessere individuale dei minori, ma anche sullo sviluppo delle società in cui vivono. Per comprenderne appieno l’impatto, è necessario fare un passo indietro, analizzarne la storia, le cause e le normative che nel tempo sono state introdotte per contrastarlo. 

Storicamente, il lavoro minorile ha radici profonde che risalgono all'epoca pre-industriale. Nell'antichità, soprattutto nelle famiglie povere, i bambini venivano coinvolti fin da piccoli nelle attività lavorative, contribuendo al sostentamento familiare in un contesto in cui la possibilità di accedere all’istruzione era limitata. Il fenomeno raggiunse dimensioni preoccupanti durante la Rivoluzione Industriale del XIX secolo, quando le fabbriche europee e americane, alla ricerca di manodopera a basso costo, iniziarono a impiegare bambini. La loro piccola statura li rendeva particolarmente idonei per lavori in spazi ristretti, come miniere e industrie tessili, dove gli adulti non potevano operare. Durante quel periodo, i bambini venivano sfruttati con orari di lavoro estenuanti e in condizioni di salute estremamente pericolose, che spesso portavano a gravi infortuni o addirittura alla morte prematura. 

Con l’aumento della consapevolezza sugli abusi che i bambini stavano subendo, vennero introdotti i primi interventi legislativi. La Legge sulle fabbriche del 1833 nel Regno Unito, ad esempio, limitò l'orario di lavoro dei minori nelle fabbriche, riconoscendo per la prima volta il diritto alla protezione per i più giovani. Tuttavia, è stato nel XX secolo che il lavoro minorile è stato affrontato in modo sistematico con la creazione di normative internazionali specifiche, destinate non solo a limitare l’impiego dei bambini, ma anche a proteggerli da forme di sfruttamento ancora più gravi. Un momento cruciale nella lotta contro il lavoro minorile fu la Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 1989, che stabilì che tutti i bambini, indipendentemente dalla loro situazione economica, avessero diritto a una protezione adeguata contro il lavoro forzato e pericoloso. Successivamente, nel 1999, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) adottò la Convenzione n. 182, che stabiliva il divieto delle "forme peggiori" di lavoro minorile, come quelli nelle miniere o nell’industria del sesso, ma anche in lavori che interferiscono con l’istruzione dei bambini. Nonostante questi progressi, le normative moderne non sono sufficienti a eliminare del tutto il fenomeno, poiché fattori come la povertà, la disuguaglianza e l'incapacità di applicare leggi adeguate in molti Paesi, permettono ancora oggi lo sfruttamento dei minori. 

Le cause del lavoro minorile sono complesse e radicate nella struttura economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, ma anche nelle disuguaglianze strutturali di quelli sviluppati. La povertà è la causa principale che spinge le famiglie a far lavorare i propri figli: in molte aree del mondo, i genitori vedono il lavoro infantile come un modo per sopravvivere o per contribuire al reddito familiare. In queste regioni la scuola è un lusso che molte famiglie non possono permettersi e, la mancanza di istituzioni educative di qualità, rende il lavoro l'unica alternativa disponibile per i bambini. Anche l’assenza di accesso a un'istruzione adeguata gioca un ruolo determinante poiché, senza formazione, i bambini sono costretti a intraprendere lavori che li privano della possibilità di acquisire competenze che potrebbero migliorare la loro condizione di vita nel futuro. Inoltre, le tradizioni culturali in alcuni Paesi continuano a considerare il lavoro minorile come una parte naturale della crescita, perpetuando un ciclo di sfruttamento difficile da spezzare. Le conseguenze del lavoro minorile sono devastanti e si manifestano in vari ambiti. Fisicamente i bambini sono esposti a rischi gravissimi dovuti a condizioni di lavoro pericolose e malsane. Infatti, le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro sono assai comuni e, i bambini che lavorano in ambienti estremamente pericolosi, come miniere o fabbriche, subiscono danni permanenti alla salute, che condizionano la loro vita a lungo termine. Sul piano psicologico il lavoro minorile rappresenta un trauma che compromette profondamente il benessere emotivo dei bambini: l'esposizione a esperienze dolorose, stressanti e traumatiche riduce la loro capacità di svilupparsi in modo equilibrato, influendo negativamente sul loro comportamento, sulla loro autostima e sulla capacità di interagire con gli altri. Il lavoro minorile ha anche ripercussioni sociali ed economiche enormi: i bambini che lavorano non possono partecipare pienamente alla vita scolastica, limitando così le loro opportunità future. Senza un’istruzione adeguata, sono destinati a rimanere intrappolati in lavori poco qualificati e mal retribuiti da adulti, perpetuando un ciclo di povertà che si trasmette di generazione in generazione. Nel complesso, il fenomeno del lavoro minorile impedisce lo sviluppo di una società equa e prospera, poiché non consente ai bambini di raggiungere il loro pieno potenziale e di diventare cittadini capaci di contribuire al benessere del Paese. Il lavoro minorile è ancora un fenomeno drammaticamente diffuso, infatti, secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, circa 160 milioni di bambini, principalmente in Africa e Asia, sono coinvolti in attività lavorative che ne mettono a rischio salute, sicurezza e sviluppo. In Europa, sebbene il fenomeno sia meno visibile, esistono forme diverse di sfruttamento minorile, come il traffico per fini sessuali, il lavoro nelle fattorie o nei settori dell'ospitalità, e il lavoro domestico non dichiarato. Queste forme di abuso sono spesso invisibili, ma non meno gravi, e possono persistere attraverso canali informali, dove l’assenza di regolamenti e di controlli facilita gli abusi. In Italia, sebbene il fenomeno del lavoro minorile sia stato parzialmente ridotto grazie a leggi severe, persistono situazioni problematiche, specialmente in ambito agricolo, dove i bambini sono ancora sfruttati per lavorare nei campi. Inoltre, i minori migranti sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e, molte delle vittime di traffico e abusi, provengono da Paesi in guerra o con condizioni socio-economiche precarie.

La lotta contro il lavoro minorile è un impegno che deve coinvolgere tutti i settori della società. Non basta promulgare leggi e convenzioni internazionali; è necessario garantire che vengano rispettate e implementate azioni concrete per ridurre la povertà e per creare un sistema di acquisto più responsabile e consapevole.  La protezione dei bambini deve diventare una priorità globale, affinché nessuno di loro debba mai crescere nell’ombra dello sfruttamento. Solo con un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, governi, organizzazioni internazionali e, soprattutto la  società, sarà possibile sperare di sradicare il lavoro minorile e garantire a tutti i bambini un futuro di libertà e opportunità.

 

Bibliografia

1. Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Stime globali sul lavoro minorile. Questo rapporto fornisce dati globali sul fenomeno del lavoro minorile, analizzando le tendenze e le cause principali.

2. Nazioni Unite (1989). Convenzioni sui diritti del bambino. La convenzione sui diritti del bambino stabilisce i diritti fondamentali dei minori, inclusa la protezione contro il lavoro minorile.

3. UNICEF (2014). Ending Child Labour in Agriculture. Rapporto che analizza il lavoro minorile in agricoltura, un settore in cui i bambini sono particolarmente vulnerabili a forme di sfruttamento.

4. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2020). Rapporto sul lavoro minorile in Italia. Report annuale del governo italiano che analizza la situazione del lavoro minorile nel Paese, evidenziando i settori problematici come l’agricoltura, il lavoro domestico e il traffico dei minori.

Siti web utilizzati per approfondire l’argomento:

1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): www.ilo.org

2. UNICEF Italia: www.unicef.it

3. Save the Children Italia: www.savethechildren.it

4. Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): www.istat.it

5. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it

 

Diario delle attività

10/02/2025 – INCONTRO 1: Introduzione e pianificazione del lavoro

Nel primo incontro abbiamo avviato il progetto definendo gli obiettivi e le fasi principali del lavoro. Abbiamo discusso a fondo il tema del lavoro minorile, esaminando la situazione globale e nazionale, nonché le principali normative esistenti a livello internazionale. Questo primo incontro ha gettato le basi per le attività successive, facendoci comprendere appieno le problematiche legate al lavoro minorile e stabilendo il nostro approccio alla redazione del disegno legislativo.

 

17/02/2025 – INCONTRO 2: Approfondimento del Tema del Lavoro Minorile

Nel secondo incontro ci siamo concentrati sull’approfondimento del tema del lavoro minorile, esaminando in dettaglio la sua dimensione storica e sociale. Ogni membro del gruppo ha analizzato report e studi da fonti accreditate e, successivamente, a turno, sono state esposte. Abbiamo discusso delle problematiche moderne legate a settori specifici come l’agricoltura, l’industria tessile e le miniere, raccogliendo informazioni per orientare la stesura della legge. Ci siamo dedicati, inoltre, alla realizzazione dell’approfondimento tematico e normativo, durante la quale ogni gruppo di lavoro si è concentrato su uno specifico aspetto.

 

24/02/2025 – INCONTRO 3: Analisi e ricerca delle normative esistenti e approfondimento sulle modalità di stesura degli articoli di legge

In questo incontro abbiamo studiato le normative esistenti sul lavoro minorile, sia a livello nazionale che internazionale, per comprendere come strutturare le nostre proposte al meglio. Inoltre, ci siamo focalizzati sulla lettura della “Guida alla redazione dei testi normativi”, in modo da avere un’idea chiara su come iniziare a redigere gli articoli di legge.

 

07/03/2025 – INCONTRO 4: Stesura degli articoli di legge

Nel quarto incontro abbiamo cominciato la stesura degli articoli del disegno di legge. La prima fase della scrittura è stata focalizzata sull’introduzione dei principi generali, come l’obbligo per le imprese di adottare misure di certificazione e trasparenza riguardo alla provenienza e alle condizioni di lavoro nei loro processi produttivi. Abbiamo discusso in dettaglio su come strutturare le responsabilità delle imprese e sulle modalità di interazione con le autorità competenti.

 

10/03/2025 – INCONTRO 5: Stesura degli articoli di legge

Nel quinto incontro ci siamo concentrati sulla certificazione delle filiere. Abbiamo discusso e redatto gli articoli riguardanti la creazione di un sistema di certificazione per garantire che  fornitori, distributori e subappaltatori delle imprese rispettino le normative sul lavoro minorile.

 

17/03/2025 – INCONTRO 6: Stesura degli articoli di legge

Il sesto incontro è stato dedicato alla scrittura dell'articolo riguardante la creazione di un Registro Nazionale delle Filiere Certificate, un elemento centrale del nostro disegno di legge. Questo registro, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve raccogliere informazioni su tutte le imprese che rispettano le normative relative al lavoro minorile e ai diritti umani. Abbiamo discusso dei dettagli tecnici, tra cui la modalità di accesso pubblico, la pubblicità delle certificazioni e la trasparenza dei dati. Per questa sezione, abbiamo consultato il modello del Registro Elettronico delle Imprese in Italia e analizzato sistemi di registrazione digitali in altri Paesi.

 

31/03/2025 – INCONTRO 7: Stesura degli articoli di legge

Nel settimo incontro ci siamo concentrati sulla creazione di un Comitato di Monitoraggio, che avrebbe dovuto supervisionare l'applicazione della legge e valutare periodicamente la conformità delle imprese alle normative. Questo organismo ha il compito di raccogliere dati dalle imprese certificate, monitorare l’efficacia delle politiche e proporre modifiche o aggiornamenti alla legge. Inoltre, abbiamo scritto l'articolo relativo al Fondo Nazionale per la Lotta Contro il Lavoro Minorile, destinato a finanziare attività ispettive. Per sviluppare queste sezioni, ci siamo ispirati a comitati di monitoraggio già esistenti, come quelli previsti dalla Direttiva 2014/24/UE e da politiche similari in altri Paesi.

 

09/04/2025 – INCONTRO 8: Stesura degli articoli legislativi e assemblamento del disegno di legge

Questo incontro è stato dedicato alla stesura delle sanzioni per le imprese che non rispettano le normative previste dalla legge. Abbiamo deciso di prevedere sia ammende pecuniarie che la sospensione temporanea dell'attività per le aziende non conformi. Ci siamo concentrati sulla creazione di un sistema che sia  chiaro e applicabile, con l'obiettivo di incoraggiare una maggiore adesione alle normative da parte delle imprese. Successivamente abbiamo assemblato l’intero disegno di legge, composto dai vari articoli.

 

11/04/2025 - INCONTRO 9: Revisione e affinamento del linguaggio giuridico e stesura della relazione illustrativa

Nel nono incontro ci siamo dedicati alla revisione e al perfezionamento del linguaggio giuridico del disegno di legge. Ogni articolo è stato esaminato per garantire che fosse chiaro, preciso e privo di ambiguità. Abbiamo fatto riferimento alle guide per la scrittura legislativa sia italiane che europee, per affinare il nostro stile legislativo, assicurandoci che il testo fosse facilmente comprensibile sia per i legislatori che per il pubblico. Successivamente, dopo aver scrupolosamente controllato la linearità del disegno di legge, ci siamo dedicati alla stesura della relazione illustrativa, nella quale abbiamo inserito la presentazione del tema, gli obiettivi e un estratto degli articoli.

 

16/04/2025 – INCONTRO 10: Revisione finale del disegno di legge, presentazione e pubblicazione

L’ultimo incontro è stato dedicato alla  presentazione finale del disegno di legge.

Così abbiamo avuto modo sia di controllare nuovamente il disegno di legge, che prenderne parte in maniera attiva. Ogni componente del gruppo ha infatti esposto una parte del progetto, fornendosi di slide e grafici, e utilizzando un linguaggio prettamente giuridico. Questo ha contribuito, oltre a farci sperimentare un nuovo tipo di formazione e di didattica, a sensibilizzarci ulteriormente su questa tematica, dandoci uno strumento essenziale per la lotta ai nostri diritti: la conoscenza. L’incontro è terminato con la pubblicazione del nostro disegno di legge, speranzosi e soddisfatti del lavoro svolto.