Misure a tutela dell’ambiente. Introduzione del rato di “ecocidio”
- Pubblicato il 25 Marzo 2025
- da Liceo "Don Carlo La Mura", Angri (Sa)

- Relazione
- Testo presentato
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori!…..se una persona ne uccide un’altra, il capo d’imputazione sarà di omicidio, così come accade per tutte quelle azioni punibili dal nostro ordinamento: ma cosa succede se si distrugge consapevolmente la natura? Il nostro codice penale prevede pene severe per chi inquina o provoca disastri ambientali; ma quando si causa un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, le norme già previste dal nostro ordinamento non bastano più: occorre, pertanto, introdurre il reato di ecocidio che promuova il rispetto dell’ambiente e assimili la sua violazione alla violazioni contro i diritti umani, al pari del genocidio e degli altri crimini contro la pace.
Ecocidio è un termine di derivazione greca da oikos (casa) e latina da occidere (uccidere). Va a delineare l’uccisione della propria casa, letteralmente “fare a pezzi la casa”, in questo caso l’ambiente, ovvero la nostra “casa comune“, come l’ha definita il compianto Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato si'”. In sostanza, l’ecocidio è un crimine contro la Terra, contro la vita, e quindi contro tutti gli esseri umani. Il termine ecocidio venne introdotto dal bioetista e fisiologo vegetale Arthur William Galston e dal politico svedese Olof Palme. Serviva per denunciare l’uso che si faceva, durate la guerra in Vietnam, dell’agente arancio, un erbicida utile per distruggere la vegetazione all’interno della quale si nascondevano i vietcong, e il cui uso continua ancora ad oggi ad avere gravi strascichi: milioni di persone hanno accusato gravi problemi di salute e migliaia di chilometri quadrati di foreste e coltivazioni sono state danneggiati o totalmente distrutti. Infatti, è stato il Vietnam il primo paese ad inserire il crimine di ecocidio all’interno della propria legislazione nazionale nel 1990, definendolo come “la distruzione dell’ambiente naturale, commessa in tempo di pace e di guerra e costituisce un crimine contro l’umanità”. Il danno, dunque, non è solo ambientale, può essere culturale, psicologico ed emotivo ed interessare le comunità stesse, specialmente quando lo stile di vita di una comunità è profondamente connesso all’ecosistema colpito. In realtà, in Italia, danneggiare l’ambiente è già considerato reato, basti pensare che nel 2015 sono stati introdotti nel nostro codice penale nuovi delitti contro l’ambiente, tra cui quello di disastro ambientale. Però, riconoscere e perseguire un vero e proprio reato di ecocidio, da una parte, funzionerebbe come efficace deterrente laddove le leggi ambientali già esistenti falliscono, perché difficilmente applicabili; dall’altro, scuoterebbe le coscienze, stabilendo un nuovo principio morale: considerare i danni alla natura con la stessa rigidità con cui si considerano i gravi danni alla persona, accrescerebbe il senso di responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo, da cui dipendiamo completamente.
In Italia abbiamo un caso emblematico di ecocidio,che può riconoscersi nella tristemente nota Terra dei Fuochi: territorio in cui per anni sono stati incalanati veleni da ogni parte d’Italia per seppellirli nelle discariche illegali del territorio, gestite dalla criminalità organizzata napoletana e casertana. In ventidue anni, sono stati smaltiti nella Terra dei fuochi, circa dieci milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie: un rapporto dell’Istituto superiore di sanità conferma quello che la gente tra Napoli e Caserta sa da anni, ossia la stretta relazione tra il disastro ambientale provocato dalla malavita e l’alta incidenza di patologie come tumori, forme di leucemie e malformazioni sulla popolazione del territorio; un crimine in piena regola, che urla l’urgenza di una risposta efficace, troppo a lungo rimandata, e uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni.
E’ arrivato dunque il momento di prevedere all’interno del nostro ordinamento giuridico il reato di ecocidio per dare una risposta concreta ed efficace all’emergenza ambientale che il nostro Paese combatte in diversi suoi territori, e per prevenire nuove forme e nuove azioni di distruzione ambientale.
MISURE A TUTELA DELL'AMBIENTE. INTRODUZIONE DEL REATO DI "ECOCIDIO"
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso l’introduzione del reato di ecocidio.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
Ai sensi della presente legge si intende per ecocidio qualsiasi azione, omissione, o comportamento che provochi un danno grave, esteso e persistente, all'ambiente e agli ecosistemi marini e terrestri, o che comporti inquinamento massivo, anche di lunga durata, che contaminando suolo, acqua o aria, comprometta in modo significativo la salute dell'ecosistema.
Ai fini della configurazione del reato di ecocidio, l'atto o il fatto deve essere compiuto con consapevolezza, dolo o colpa grave, tali da arrecare all’ambiente danni gravi, diffusi o a lungo termine.
Si considera ecocidio anche la negligenza grave da parte di enti pubblici o privati che non adottano misure adeguate a prevenire situazioni di rischio ecologico.
Art. 3
(Sanzione)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
2. Con la sentenza di condanna può essere stabilito:
l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
l’interdizione dall’esercizio delle attività imprenditoriali o professionali connesse al danno ambientale;
l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici, procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, così come il ritiro di permessi e autorizzazioni.
Art. 4
(Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere il reato di ecocidio sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 5
(Misure preventive)
1. Coloro che intraprendono attività che siano potenzialmente dannose per l’ambiente, sono tenuti ad effettuare una valutazione d’impatto ambientale preventiva all’esercizio dell’impresa e ad adottare tutte le misure che risultano necessarie per evitare i danni di cui all’art.1 della presente legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Approfondimento
Fin dagli albori, l’uomo ha sempre avuto un legame indissolubile con la natura, perché questa, ha sempre rappresentato l’habitat, la fonte primaria di nutrimento, di energia, di armonia e pace, ma, con l’era moderna e le trasformazioni della rivoluzione industriale, l’impatto delle attività umane sul mondo naturale, sono andate ad aumentare progressivamente, alterandone equilibri fondamentali.
Già con l’avvento dell’agricoltura, infatti, il paesaggio ha cominciato a subire modifiche per provvedere alle esigenze alimentari e di sviluppo: questo ha portato a un uso più intensivo delle risorse naturali e ha causato spesso l’impoverimento degli ecosistemi. La rivoluzione industriale ha, poi, velocizzato questo processo, comportando l’estrazione e l’utilizzo massiccio di risorse, inquinamento e distruzione degli habitat, portando con se’ anche gravi conseguenze, come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.
Nonostante ciò, negli ultimi anni si sta facendo sempre più strada la consapevolezza che l’uomo sia parte integrante del sistema natura e non a dominio di esso. Negli ultimi decenni si è, infatti, assistito ad un processo inverso, con una crescente consapevolezza dell’importanza di preservare la natura e perseguire lo sviluppo sostenibile.
In realtà, in Italia, ci si è interessati realmente al tema della protezione delle risorse naturali e della salute solo dopo la metà degli anni ’80 quando è iniziata una operazione di disciplina per soddisfare un’esigenza collettiva tesa a migliorare la qualità della vita e anche sulla spinta di alcune emergenze ambientali.
Ne è testimonianza la recente riforma costituzionale del 2022, che va ad ampliare la portata dell’art. 9 della Costituzione: infatti, lo stesso, oggi, “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”.
Inoltre, attraverso la stessa riforma costituzionale viene modificato anche l’art. 41 della Costituzione, che oggi recita “L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Ponendo, dunque, nuovamente l’accento sulla necessità di tutelare la salute e l’ambiente.
Tanti sono gli organi di controllo preposti al monitoraggio e alla tutela dell’ambiente: in primis, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolge un ruolo generale di vigilanza e promuove pratiche ambientali virtuose e sostenibili, ma poi ricordiamo anche l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito nel 2008, per il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo e delle risorse naturali, ed, infine, il SINA, il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, che svolge azioni di controllo, raccogliendo dati e informazioni utili a comprendere l’evoluzione dei fenomeni ambientali.
Se, però, da un lato, cresce, nella generalità degli individui, una maggiore sensibilità ai temi ambientali, dall’altro assistiamo a un danneggiamento grave, diffuso, sistematico, consapevole dell’ambiente e degli ecosistemi.
Senza allontanarci troppo da quello che è il nostro territorio campano, per fare un esempio di distruzione ambientale, possiamo citare il fiume Sarno, definito il più inquinato d’Italia, devastato negli anni da sversamenti illegali delle industrie circostanti, oppure, possiamo menzionare la cosiddetta “Terra dei fuochi”, quella vasta area a cavallo tra la provincie di Caserta e di Napoli, dove organizzazioni criminali interrano rifiuti tossici e rifiuti speciali, e dove l'innesco di roghi di rifiuti nelle numerose discariche abusive sparse sul territorio, diffondono diossina e altri gas inquinanti nell'atmosfera, con ovvie conseguenze sulla salute degli abitanti di quelle zone. Riguardo tale fenomeno, infatti, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che vi fosse stata la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, Sez. I, sentenza 30 gennaio 2025, n. 51567/14).
La Terra dei fuochi, dunque, è sicuramente un esempio emblematico di “ecocidio”, ossia la distruzione grave e su larga scala di un ecosistema, con danni irreparabili per l’ecosistema stesso e per tutto il complesso sistema della biodiversità che vi abita ed anche per la salute stessa degli abitanti di quella zona.
L’ecocidio, infatti, non deriva soltanto da un’azione improvvisa, scellerata e violenta, come può essere il lancio di una bomba atomica, ma può anche essere il risultato di un’attività lenta e subdola, come quella di una fabbrica che, sistematicamente, sversa i propri rifiuti tossici sul territorio, nelle falde acquifere o nell’atmosfera.
Le zone più esposte all’ecocidio, spesso, sono considerate territori di scarto: aree che, secondo logiche economiche, politiche o di potere, vengono considerate come “disponibili” per essere sfruttate e danneggiate senza alcuna considerazione per la biodiversità e le persone che vi abitano. La Terra dei Fuochi sicuramente ne è un esempio emblematico,
ma lo stesso discorso vale anche per la periferia insalubre e cementificata di qualsiasi città.
L’ecocidio, dunque, priva le persone del loro diritto fondamentale ad un ambiente pulito, sano e sostenibile e quindi ad aria pulita, acqua potabile, cibo sano: pertanto, introdurre il reato di ecocidio nel nostro codice penale, non solo potrebbe facilitare il perseguimento dei responsabili ma anche assicurare risarcimenti finanziari agli abitanti delle zone interessate e il ripristino dell’ecosistema “ucciso”; questo perché, nel caso di ecocidio, anche se non c’è intenzionalità diretta, come si può riscontrare, ad esempio, nel caso di genocidio, c’è, però, senz’altro, consapevolezza, e dunque c’è sempre un colpevole.Al mondo sono quattordici i Paesi che prevedono il reato di ecocidio nei loro ordinamenti: si trovano per lo più in Asia Centrale e Sud America. Fra questi ci sono Georgia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Francia, Belgio.
Esattamente un anno fa, nel febbraio del 2024, l’Unione Europea ha introdotto il reato di ecocidio all’interno della Nature Restoration Law, un regolamento che mira a mettere in atto misure volte a ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. In esso si legge che il crimine riguarda “la distruzione o un danno diffuso e sostanziale, irreversibile o duraturo, a un ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale o a un habitat all’interno di un sito protetto, oppure danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua”. D’ora in poi saranno quindi perseguibili lo scarico o l’emissione di sostanze altamente inquinanti, ma anche “il posizionamento sul mercato” di prodotti il cui consumo eccessivo abbia effetti negativi sull’ambiente, e in generale qualsiasi attività che possa causare il deterioramento di un habitat protetto o di particolari specie animali.
Diario delle attività
In seguito alla lettura del bando del concorso “Un giorno in Senato” e dopo un'intensa attività di brainstorming, che ha visto interessare l'intera classe per diverse lezioni, abbiamo deciso di affrontare e proporre una tematica relativa alla salvaguardia dell'ambiente: in particolare l'ecocidio.
Superata la prima selezione, la classe si è divisa in 4 gruppi: due hanno approfondito l'aspetto normativo della questione e due l'aspetto tematico.
Dopo lettura e argomentazione delle ricerche effettuate, sotto la guida della docente, ne abbiamo discusso e le abbiamo rielaborate. Durante le ore di lezione, infatti, abbiamo fatto approfondimenti attraverso la visione di documentari e la lettura di diverse fonti, come l'intervista a Roberto Saviano sulla Terra dei Fuochi, o la visione del film francese “Les algues vertes”, del 2023, che racconta l'inchiesta di una giornalista sugli effetti degli scarichi dell'industria agroalimentare nel nord-est della Bretagna.
Inoltre, ci siamo accostati ad una figura iconica di lotta alla camorra, don Maurizio Patriciello, impegnato in prima linea contro il malaffare della Terra dei Fuochi; anche se il tentativo di contatto non è andato a buon fine, accostarsi alla sua figura, ci ha permesso di approfondire ulteriormente l'argomento.
Ci siamo, poi, confrontati con diverse figure del nostro territorio: le Guardie Ambientali del nostro paese circa l'attività che, quotidianamente, svolgono di prevenzione e controllo sul rispetto delle norme ambientali; con i responsabili di una delle tante industrie conserviere, che qui lavorano e producono, che ci hanno fornito preziose informazioni sullo smaltimento di rifiuti e scarti nel settore agroalimentare; infine, molto importante per noi, è stato discorrere con un responsabile tecnico dei rifiuti, padre di una nostra compagna.
Siamo, quindi, approdati al momento della stesura in articoli del disegno di legge e attraverso la consultazione e lettura dei siti come “Normattiva”, dei siti del Senato e della Camera dei deputati, abbiamo familiarizzato con il linguaggio tecnico-giuridico e siamo, quindi, approdati al nostro prodotto finale.
Fonti Bibliografiche
Siti:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240223IPR18075/criminalita-ambientale-approvati-nuovi-reati-e-sanzioni
https://www.opiniojuris.it/opinio/leuropa-rafforza-la-giustizia-ambientale-e-introduce-la-direttiva-sullecocidio/
https://www.nogeoingegneria.com/timeline/brevettileggi-iniziative-parlamentari-e-giudiziarie/ecocidio-cose-la-norma-europea-che-introduce-il-reato-di-crimini-contro-la-natura/
https://it.euronews.com/green/2024/02/27/fino-a-10-anni-di-carcere-per-lecocidio-la-guerra-dellue-alla-criminalita-ambientale
https://www.linkiesta.it/2024/05/ecocidio-reati-ambientali-legge-normativa/
https://www.openprisma.it/ecocidio-perche-e-necessario-venga-riconosciuto-come-crimine-contro-lumanita/
https://www.lifegate.it/ecocidio-definizione-crimine
https://www.stopecocide.earth
https://www.earthlaw.org
www.eur-lex.europa.eu
www.normattiva.it
www.parlamento.it
www.camera.it