Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di adozione di minori
- Pubblicato il 16 Marzo 2023
- da Liceo scientifico statale Michele Guerrisi, Cittanova (Reggio Calabria)
- Relazione
- Testo presentato
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori! – Con il presente disegno di legge intendiamo modificare la legge sulle adozioni, consapevoli del superiore interesse del minore ad avere una famiglia. Vogliamo precisare che una “famiglia” non è soltanto quella costituita da due persone unite in matrimonio ma, secondo noi, si ha una famiglia tutte le volte in cui delle persone, unite da vincoli affettivi, decidono di condividere la propria vita e di sostenersi e proteggersi vicendevolmente. Così intesa, è famiglia, sia quella composta da due coniugi, sia quella formata da persone che convivono, sia quelle monogenitoriali. Vogliamo ampliare, quindi, la platea dei possibili adottanti, adeguando il nostro ordinamento, non solo, all'evoluzione dei tempi, ma anche alle legislazioni di altri Paesi che, già da diversi anni, hanno aperto le adozioni ai singoli e alle coppie di fatto, oltre che alle persone unite civilmente (si pensi alla Spagna). Giova evidenziare, peraltro, che l’adozione da parte di persona singola o dei conviventi di fatto non incontra alcun impedimento nella Convenzione dell ’Aja del 29 maggio 1993, sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale che, sul punto, lascia gli stati liberi di scegliere. Sostanzialmente, quindi, l'insieme degli interventi proposti ha lo scopo di apportare una variazione all’art. 6 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001, che dispone che “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”. Le limitazioni previste non possono essere giustificate dall’interesse del minore alla bigenitorialità, perché, se è certamente vero che sia preferibile essere educato da due genitori, tuttavia, vivere con una persona che lo ami, lo mantenga, lo educhi e lo curi come un figlio è per il minore abbandonato una scelta di vita indubbiamente più favorevole rispetto a quella del ricovero presso una struttura di assistenza. Ci sembra, infatti, assurdo che il nostro ordinamento riconosca alle persone singole la possibilità di adottare soltanto in casi eccezionali, di cui all’art 44 della l. 184, vale a dire: 1. quando un bimbo ha perso entrambi i genitori e una persona particolarmente legata a lui, per rapporti di parentela o amicizia, si rende disponibile ad adottarlo; 2. quando un minore non ha più i genitori ed è affetto da una disabilità fisica o psichica; 3. quando si è nella condizione della cd. continuità affettiva. Negare la possibilità di adozione ai single e ai conviventi di fatto significa, infatti, non solo, non considerare come la famiglia italiana si è evoluta negli ultimi decenni, essendo ormai sempre più diffusa, sia quella monogenitoriale, sia quella di fatto - che, peraltro, ha avuto con la l. 76/2016 una specifica tutela legislativa - , ma significa, principalmente, negare ai minori in stato di abbandono la possibilità di avere una famiglia e, dunque, di essere amati e protetti da almeno un adulto di riferimento, in violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Cost. e della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia. Evidenziamo, inoltre, che già con la sentenza n. 3572 del 2011, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto maturi i tempi affinché anche le persone senza un partner possano adottare bambini rimasti soli o abbandonati, sollecitando il legislatore italiano ad adeguarsi ai tempi. Dobbiamo rammentare che i bambini hanno il sacrosanto diritto che qualcuno si assuma la responsabilità di crescerli e di assicurare loro un futuro felice e sereno. Altro aspetto della legge che intendiamo modificare è la previsione che le coppie, per potere adottare, devono essere coniugate da almeno tre anni, non essendo questo termine indice di stabilità, visto che in tema di sentimenti non può esservi certezza alcuna, anche perché alle volte, le coppie si separano dopo diversi anni. Con il provvedimento proposto, vogliamo, inoltre, velocizzare l’attuale procedura di adozione, troppo lunga e complessa, cercando anche di tutelare gli adottanti che spesso sono lasciati privi di qualunque assistenza psicologica di cui, invece, nella maggior parte dei casi, necessitano. Per abbreviare i tempi, prevediamo che il giudizio di idoneità all’adozione venga dato dal tribunale nel termine di trenta giorni. Si precisa, infatti, che sebbene sia previsto che l'indagine dei servizi sociali duri quattro mesi e che il giudice abbia altri due mesi per pronunciarsi, la prassi ci dice, invece, che soprattutto nelle grandi città, l’iter può durare anche dai 12 ai 24 mesi, periodo che si rivela fortemente stressante per gli adottanti, che spesso giungono alla decisione di adozione dopo un percorso doloroso e fallimentare che li ha visti provare ad avere dei figli naturali. A tal proposto, riteniamo sia necessario istituire uno sportello di supporto psicologico operativo che assista gli adottanti dalla domanda di adozione fino alla conclusione dell’iter, compreso i tempi di attesa successivi al provvedimento di idoneità.
Art. 1
Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, dell’art. 6 è sostituito dal seguente: <<L’adozione è consentita ai coniugi, ai conviventi di fatto e alle persone singole.>>.
b) il comma 4, dell’art. 6 è abrogato.
c) al comma 7, dell’art. 6 la parola <<coniugi>> è sostituita con <<adottanti>>.
d) Il comma 5, dell’art. 22 è sostituito dal seguente: <<Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra coloro che hanno presentato domanda, l’affidatario maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.>>.
e) Al comma 1, dell’art. 25 la parola <<coniugi>> è soppressa.
f) Al comma 2, dell’art. 25 la parola <<coniugi>> è sostituita dalla parola <<adottanti>>.
g) Al comma 3, dell’art. 25 le parole <<dei coniugi affidatari>> sono sostituite dalle parole <<degli affidatari>>.
h) I commi 4 e 5, dell’art. 25 sono soppressi.
i) Al comma 6, dell’art. 25 le parole <<ai coniugi adottanti>> sono sostituite dalle parole <<agli adottanti>>.
l) Il comma 2, dell’art. 27 è abrogato.
m) Al comma 5, dell’art 29 bis, dopo le parole <<della dichiarazione di disponibilità>> viene aggiunto <<ed attestano la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare>>.
n) Al comma 1, dell’art 30 le parole <<entro due mesi>> vengono sostituite da <<entro trenta giorni>>.
o) All’art. 30, dopo il comma 5, viene inserito il seguente comma 6 <<Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, ovvero quello di inidoneità o revoca, sono supportati, fino al termine della procedura di adozione o alla definitività del decreto di inidoneità o revoca, da psicologi nominati dal tribunale dei minorenni tra coloro che sono già in servizio presso il tribunale stesso >>.
p) Al comma 3, lettera h), dell’art. 31, la parola <<coniugi>> è soppressa.
q) Al comma 2, dell’art. 39, la parola <<coniugi>> viene sostituita con <<adottanti>>.
r) Al comma 1, lettera b) dell’art. 39 ter, la parola <<coniugi>> viene sostituita con <<adottanti>>.
s) Al comma 2, dell’art. 41, la parola <<coniugi>> è soppressa
t) Al comma 1, lettera b), dell’art. 44, la parola <<coniuge>> è seguita dalle parole <<o convivente>>
u) Il comma 3, dell’art. 44 è abrogato.
v) Al comma 2, dell’art. 47 la parola <<coniugi>> è seguita da <<o conviventi>>; la parola <<coniuge>> è seguita da <<o convivente>>.
w) Al comma 1, dell’art. 48, la parola <<coniugi>> è seguita da <<o conviventi>> e la parola <<coniuge>> da <<o convivente>>.
x) Al comma 1, dell’art. 51 dopo la parola <<coniuge>> è inserito <<o convivente>>.
y) Al comma 1, dell’art. 52 dopo la parole <<coniuge>> è inserito <<o convivente>>.
Art. 2
L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
All’art. 1, il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
Il comma 1, dell’art. 6 è sostituito dal seguente: <<L’adozione è consentita alle persone singole e ai coniugi, ai conviventi di fatto, alle coppie unite civilmente che convivano da almeno un anno>>.
- Voti totali: 23
- Favorevoli: 19
- Contrari: 4
- Astenuti: 0
All’art. 1, il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente:
Il comma 4, dell’art 6 è sostituito dal seguente: <<Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi e gli uniti civilmente abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio o dell’unione civile per un periodo di almeno un anno, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto>>.
- Voti totali: 23
- Favorevoli: 19
- Contrari: 1
- Astenuti: 3
1.18.
All’art. 1, il comma 18, lettera t), è sostituito dal seguente:
Al comma 1, lettera b), dell’art. 44, la parola <<coniuge>> è seguita dalle parole <<convivente e unito civilmente>>
1.20
All’art. 1, il comma 20, lettera v), è sostituito dal seguente:
Al comma 2, dell’art. 47 la parola <<coniugi>> è seguita da << conviventi e uniti civilmente>>; la parola <<coniuge>> è seguita da <<convivente e unito civilmente>>.
1.21
All’art. 1, il comma 21, lettera w), è sostituito dal seguente:
Al comma 1, dell’art. 48, la parola <<coniugi>> è seguita da << conviventi e uniti civilmente>> e la parola <<coniuge>> da << convivente o unito civilmente>>.
1.6 Al comma 1, dell’art. 51 dopo la parola <<coniuge>> è inserito <<convivente o unito civilmente>>.
1.22
All’art. 1, il comma 22, lettera x), è sostituito dal seguente:
Al comma 1, dell’art. 51 dopo la parole <<coniuge>> è inserito <<convivente o unito civilmente>>.
1.23
All’art. 1, il comma 23, lettera y), è sostituito dal seguente:
Al comma 1, dell’art. 52 dopo la parole <<coniuge>> è inserito <<convivente o unito civilmente>>.
- Voti totali: 23
- Favorevoli: 20
- Contrari: 3
- Astenuti: 0
All’art. 1, dopo il comma 4, lettera d), viene introdotto il seguente comma:
d.bis. All’art 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Chi intende rinnovare la domanda di adozione, se effettua il rinnovo entro sei mesi dalla decadenza della precedente domanda, può autocertificare la permanenza dei requisiti già documentati in precedenza.>>.
- Voti totali: 23
- Favorevoli: 22
- Contrari: 1
- Astenuti: 0
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge intendiamo modificare la legge sulle adozioni, consapevoli del superiore interesse del minore ad avere una famiglia. Vogliamo precisare che una “famiglia” non è soltanto quella costituita da due persone unite in matrimonio ma, secondo noi, si ha una famiglia tutte le volte in cui delle persone, unite da vincoli affettivi, decidono di condividere la propria vita e di sostenersi e proteggersi vicendevolmente. Così intesa, è famiglia, sia quella composta da due coniugi, sia quella formata da persone che convivono, sia quelle monogenitoriali. Vogliamo ampliare, quindi, la platea dei possibili adottanti, adeguando il nostro ordinamento, non solo, all'evoluzione dei tempi, ma anche alle legislazioni di altri Paesi che, già da diversi anni, hanno aperto le adozioni ai singoli e alle coppie di fatto, oltre che alle persone unite civilmente (si pensi alla Spagna). Giova evidenziare, peraltro, che l’adozione da parte di persona singola o dei conviventi di fatto non incontra alcun impedimento nella Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale che, sul punto, lascia gli stati liberi di scegliere. Sostanzialmente, quindi, l'insieme degli interventi proposti ha lo scopo di apportare una variazione all’art. 6 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001, che dispone che “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”. Le limitazioni previste non possono essere giustificate dall’interesse del minore alla bigenitorialità, perché, se è certamente vero che sia preferibile essere educato da due genitori, tuttavia, vivere con una persona che lo ami, lo mantenga, lo educhi e lo curi come un figlio è per il minore abbandonato una scelta di vita indubbiamente più favorevole rispetto a quella del ricovero presso una struttura di assistenza. Ci sembra, infatti, assurdo che il nostro ordinamento riconosca alle persone singole la possibilità di adottare soltanto in casi eccezionali, di cui all’art 44 della l. 184, vale a dire: 1. quando un bimbo ha perso entrambi i genitori e una persona particolarmente legata a lui, per rapporti di parentela o amicizia, si rende disponibile ad adottarlo; 2. quando un minore non ha più i genitori ed è affetto da una disabilità fisica o psichica; 3. quando si è nella condizione della cd. continuità affettiva. Negare la possibilità di adozione ai single e ai conviventi di fatto significa, infatti, non solo, non considerare come la famiglia italiana si è evoluta negli ultimi decenni, essendo ormai sempre più diffusa, sia quella monogenitoriale, sia quella di fatto - che, peraltro, ha avuto con la l. 76/2016 una specifica tutela legislativa - , ma significa, principalmente, negare ai minori in stato di abbandono la possibilità di avere una famiglia e, dunque, di essere amati e protetti da almeno un adulto di riferimento, in violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Cost. e della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia. Evidenziamo, inoltre, che già con la sentenza n. 3572 del 2011, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto maturi i tempi affinché anche le persone senza un partner possano adottare bambini rimasti soli o abbandonati, sollecitando il legislatore italiano ad adeguarsi ai tempi. Dobbiamo rammentare che i bambini hanno il sacrosanto diritto che qualcuno si assuma la responsabilità di crescerli e di assicurare loro un futuro felice e sereno. Altro aspetto della legge che intendiamo modificare è la previsione che le coppie, per potere adottare, devono essere coniugate da almeno tre anni, non essendo questo termine indice di stabilità, visto che in tema di sentimenti non può esservi certezza alcuna, anche perché alle volte, le coppie si separano dopo diversi anni. Con il provvedimento proposto, vogliamo, inoltre, velocizzare l’attuale procedura di adozione, troppo lunga e complessa, cercando anche di tutelare gli adottanti che spesso sono lasciati privi di qualunque assistenza psicologica di cui, invece, nella maggior parte dei casi, necessitano. Per abbreviare i tempi, prevediamo che il giudizio di idoneità all’adozione venga dato dal tribunale nel termine di trenta giorni. Si precisa, infatti, che sebbene sia previsto che l'indagine dei servizi sociali duri quattro mesi e che il giudice abbia altri due mesi per pronunciarsi, la prassi ci dice, invece, che soprattutto nelle grandi città, l’iter può durare anche dai 12 ai 24 mesi, periodo che si rivela fortemente stressante per gli adottanti, che spesso giungono alla decisione di adozione dopo un percorso doloroso e fallimentare che li ha visti provare ad avere dei figli naturali. A tal proposto, riteniamo sia necessario istituire uno sportello di supporto psicologico operativo che assista gli adottanti dalla domanda di adozione fino alla conclusione dell’iter, compreso i tempi di attesa successivi al provvedimento di idoneità.
Art. 1
Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1, dell’art. 6 è sostituito dal seguente: <<L’adozione è consentita alle persone singole e ai coniugi, ai conviventi di fatto, alle coppie unite civilmente che convivano da almeno un anno>>.
b) Il comma 4, dell’art 6 è sostituito dal seguente: <<Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi e gli uniti civilmente abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio o dell’unione civile per un periodo di almeno un anno, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto>>.
c) al comma 7, dell’art. 6 la parola <<coniugi>> è sostituita con <<adottanti>>.
d) Il comma 5, dell’art. 22 è sostituito dal seguente: <<Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra coloro che hanno presentato domanda, l’affidatario maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.>>.
d.bis) All’art 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Chi intende rinnovare la domanda di adozione, se effettua il rinnovo entro sei mesi dalla decadenza della precedente domanda, può autocertificare la permanenza dei requisiti già documentati in precedenza.>>.
e) Al comma 1, dell’art. 25 la parola <<coniugi>> è soppressa.
f) Al comma 2, dell’art. 25 la parola <<coniugi>> è sostituita dalla parola <<adottanti>>
g) Al comma 3, dell’art. 25 le parole <<dei coniugi affidatari>> sono sostituite dalle parole <<degli affidatari>>.
h) I commi 4 e 5, dell’art. 25 sono soppressi.
i) Al comma 6, dell’art. 25 le parole <<ai coniugi adottanti>> sono sostituite dalle parole <<agli adottanti>>.
l) Il comma 2, dell’art. 27 è abrogato.
m) Al comma 5, dell’art 29 bis, dopo le parole <<della dichiarazione di disponibilità>> viene aggiunto <<ed attestano la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare>>.
n) Al comma 1, dell’art 30 le parole <<entro due mesi>> vengono sostituite da <<entro trenta giorni>>.
o) All’art. 30, dopo il comma 5, viene inserito il seguente comma 6 <<Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, ovvero quello di inidoneità o revoca, sono supportati, fino al termine della procedura di adozione o alla definitività del decreto di inidoneità o revoca, da psicologi nominati dal tribunale dei minorenni tra coloro che sono già in servizio presso il tribunale stesso >>.
p) Al comma 3, lettera h), dell’art. 31, la parola <<coniugi>> è soppressa.
q) Al comma 2, dell’art. 39, la parola <<coniugi>> viene sostituita con <<adottanti>>.
r) Al comma 1, lettera b) dell’art. 39 ter, la parola <<coniugi>> viene sostituita con <<adottanti>>.
s) Al comma 2, dell’art. 41, la parola <<coniugi>> è soppressa
t) Al comma 1, lettera b), dell’art. 44, la parola <<coniuge>> è seguita dalle parole <<convivente e unito civilmente>>
u) Il comma 3, dell’art. 44 è abrogato.
v) Al comma 2, dell’art. 47 la parola <<coniugi>> è seguita da << conviventi e uniti civilmente>>; la parola <<coniuge>> è seguita da <<convivente e unito civilmente>>.
w) Al comma 1, dell’art. 48, la parola <<coniugi>> è seguita da << conviventi e uniti civilmente>> e la parola <<coniuge>> da << convivente o unito civilmente>>.
x) Al comma 1, dell’art. 51 dopo la parola <<coniuge>> è inserito <<convivente o unito civilmente>>.
y) Al comma 1, dell’art. 52 dopo la parole <<coniuge>> è inserito <<convivente o unito civilmente>>.
Art. 2
L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.